Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

PROGETTO DISTRIBUZIONE PARZIALE

  • Anna Maria Carlucci

    Salerno
    29/09/2022 09:32

    PROGETTO DISTRIBUZIONE PARZIALE

    Salve, in qualità di professionista delegato nominata nel 2020, subentrata ad ex professionista revocato, sono stata chiamata ad eseguire progetto di distribuzione parziale delle somme ricavate dalla vendita effettuata nel 2010 di un solo lotto, per la quale il precedente professionista non aver proceduto alla distribuzione, la procedura sta andando nel mentre avanti perchè devo vendere altri due lotti.
    L'unico creditore della procedura a seguito della mia richiesta di precisazione del credito, mi ha documentato tutte le spese in prededuzione dall'inizio della procedura ad oggi, è corretto riconoscerle tutte anche se le somme ricavate si riferiscono ad una vendita eseguita nel 2010??? oppure devo procedere al riconoscimento delle somme in prededuzione maturate solo fino alla data della vendita per la quale le suddette somme sono state incassate??
    Nel mio caso:
    - il ricavato della vendita del 2010 è di € 18.000,00
    - il progetto di distribuzione parziale avrà ad oggetto l'80% delle somme da ripartire, ovvero € 14.400,00;
    - le spese in prededuzione totali (dall'inizio della procedura ad oggi) ammontano ad € 21.000,00
    - le spese in prededuzione (dall'inizio della procedura al 2010,) ammontano ad € 16.000,00.
    Come devo procedere ???considerato che se in futuro aggiudicherò altri due lotti in vendita dovrò eseguire un piano di riparto definitivo??
    Grazie in anticipo

    • Zucchetti SG

      30/09/2022 07:58

      RE: PROGETTO DISTRIBUZIONE PARZIALE

      Una delle novità introdotte dal d.l. 3 maggio 2016 n. 59 convertito in l. 30 Giugno 2016 n. 119 riguarda la possibilità di eseguire piani parziali di riparto. Analogamente a quanto avviene in sede fallimentare, anche nell'esecuzione individuale è stata dunque introdotta la possibilità di eseguire ripartizioni parziali dell'attivo realizzato.
      L'art. 596 c.p.c., oggi dispone che "Se non si può provvedere a norma dell'art. 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'art. 591 bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire".
      Oggetto di riparto parziale è il novanta per cento delle "somme da ripartire", vale a dire, secondo l'opinione più accreditata, le somme disponibili sul conto della procedura.
      I riparti parziali vanno eseguiti non già distribuendo le some proporzionalmente, bensì rispettando l'ordine delle cause legittime di prelazione; ciò al fine di evitare che detto ordine risulti alterato ove, eseguito un riparto parziale, non vi saranno più importi distribuibili.
      Inoltre, al fine di evitare che il 10% accantonato sia insufficiente al pagamento delle future spese di procedura, il professionista delegato dovrà quantificare, anche in via approssimativa, i costi della procedura non ancora sostenuti, (compenso del custode, del delegato e dello stimatore, oltre alle spese vive da costoro eventualmente sostenute e non rimborsate, spese per futuri adempimenti pubblicitari, spese di liberazione dell'immobile, spese per la cancellazione di formalità pregiudizievoli, ove poste a carico della procedura).
      Ciò premesso, e venendo alla questione prospettata, osserviamo che le spese prededucibili non possono essere inserite tutte automaticamente nel piano di riparto parziale, poiché esse devono essere diversamente considerate a seconda che i creditori partecipanti alla distribuzione concorrano o meno, con riferimento ai lotti oggetto della procedura, nello stesso grado o in gradi diversi.
      Infatti, solo nel primo caso (ad esempio creditori tutti chirografi) i crediti di cui all'art. 2770 c.c. possono essere pagati sin dal primo riparto parziale.
      Se invece esistono titoli ipotecari che gravano solo per alcuni lotti, questo non è possibile (a meno che non si tratti di spese riferibili con certezza esclusivamente al lotto venduto o il creditore ipotecario non sia soddisfatto per la quota ipotecaria con il primo riparto) poiché altrimenti si corre il rischio di penalizzare l'ipotecario (ove sia stato venduto il lotto gravato da ipoteca) o il chirografario (ove sia stato venduto per primo il lotto non gravato da ipoteca).
      Quindi, in sostanza:
      1. Se i creditori partecipano alla distribuzione del ricavato (e del ricavabile) allo stesso titolo le spese ex art. 2770 c.c. possono essere pagate già con il primo riparto parziale;
      2. Se vi sono cause di prelazione di alcuni creditori, esse non andranno ripartite, a meno che:
        1. Si tratti di spese certamente riferibili esclusivamente al lotto venduto;
        2. Il creditore avente causa di prelazione sia integralmente soddisfatto in sede di riparto parziale.