Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Vendita senza incanto e rinuncia ex art. 629 c.p.c.

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    28/04/2021 11:46

    Vendita senza incanto e rinuncia ex art. 629 c.p.c.

    Salve,
    per la prima volta, mi accingo, in qualità di Professionista Delegato, ad effettuare un tentativo di vendita, senza incanto, del compendio immobiliare staggito, la cui data è fissata la prossima settimana.
    Ora, fermo restando il deposito, ad opera dell'unico creditore procedente, della rinuncia agli atti, ai sensi dell'art. 629 c.p.c., attesa la definizione transattiva operata con il debitore esecutato, mi pongo i seguenti quesiti:
    1) se il G.E., alla data della vendita, ancorchè l'istanza risulti già depositata, non ha ancora disposto l'estinzione della procedura, il Professionista Delegato può (deve) procedere comunque con l'aggiudicazione a titolo provvisorio?
    2) cosa accade se, all'esito dell'aggiudicazione a titolo provvisorio, il G.E., in data successiva alla stessa, dovesse estinguere la procedura esecutiva?

    L'aspetto più problematico da "gestire" è concernente al risicato orizzonte temporale relativo al deposito dell'istanza tesa alla rinuncia agli atti, ai sensi dell'art. 629 c.p.c., e la data di vendita fissata.

    Resto in attesa di un Vostro contributo al fine di espletare, in modo compiuto ed ossequioso del tessuto normativo di riferimento, le attività delegate, riservandomi, ove necessario, di fornire ulteriori indicazioni.

    Con Osservanza
    Dott. Giuseppe Franco
    • Giuseppe Franco

      Nocera Inferiore (SA)
      29/04/2021 10:48

      RE: Vendita senza incanto e rinuncia ex art. 629 c.p.c.

      Previa esegesi delle norme di riferimento (artt. 629 e 632 c.p.c.; 187 disp. att. c. p. c.) ed in ossequio agli interventi resi, almeno a quanto mi consta, dalla Suprema Corte di Cassazione (SS.UU., Sentenza n. 25507/2006; Sentenza 07/03/2017, n. 5604; Ordinanza 21/11/2017, n. 27545), ritengo di essere giunto alle seguenti conclusioni:
      A) se, prima della vendita senza incanto, risulta depositata l'istanza di rinuncia, ex art. 629 c.p.c., da parte dell'unico creditore, in ragione della natura meramente dichiarativa dell'Ordinanza di estinzione del G.E., la procedura esecutiva dev'essere considerata già estinta e, pertanto, alla data fissata per la vendita il Delegato dovrebbe limitarsi ad informare gli offerenti della prefata estinzione;

      B) se l'atto di rinuncia dovesse essere depositato, dopo la data della vendita, a seguito della quale si verificherebbe l'aggiudicazione a titolo provvisorio del compendio staggito, in tal caso il Delegato deve procedere con le attività delegate atteso che la sopravvenuta (dopo il verificarsi dell'aggiudicazione provvisoria) rinuncia non produce gli effetti nei confronti dell'aggiudicatario, residuando, invero, escusivamente la restituzione, in favore del debitore esecutato, del ricavato derivante dalla vendita del compendio staggito..

      Resto in attesa di un Vostro contributo in ordine alla fondatezza delle considerazioni innanzi enucleate, con preghiera di evidenziare ogni ulteriore e connesso aspetto di natura rilevante.

      Con Osservanza
      • Zucchetti SG

        30/04/2021 19:52

        RE: RE: Vendita senza incanto e rinuncia ex art. 629 c.p.c.

        Le conclusioni rassegnate sono condivisibili perché corrispondono alla complessiva regula iuris che si ricava dal combinato articolarsi delle norme del codice di procedura civile.
        Invero, l'art. 629 c.p.c., dispone che "Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti".
        La norma individua lo spartiacque nella "rinuncia" del creditore (la quale si ha per giuridicamente esistente quando la stessa è ritualmente depositata nel fascicolo dell'esecuzione).
        È evidente pertanto che se la dichiarazione di rinuncia (cui consegue l'effetto estintivo per l'espressa previsione contenuta nella norma appena richiamata) interviene prima dell'aggiudicazione, questa ne resterà travolta. Viceversa, il creditore potrà rinunciare alla procedura anche dopo l'intervenuta aggiudicazione, ma in questo caso si procederà comunque al trasferimento del bene in capo all'aggiudicatario, e la rinuncia comporterà esclusivamente che che il prezzo da questi versato sarà restituito al debitore esecutato.
        Questa ricostruzione si rinviene anche in giurisprudenza, dove si è detto che "Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori, procedente ed intervenuti, manifestata dopo l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ." (Cass., Sez. III, 07/03/2017, n. 5604).
        Del resto, sotto questo profilo, l'art. 632, comma secondo, c.p.c. è chiaro nell'affermare che "Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore".
        Questa ricostruzione, a bene vedere, è solo apparentemente contrastante con l'art. 187 bis disp att c.p.c., a mente del quale "in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti".
        Invero, la norma parla di estinzione avvenuta dopo l'aggiudicazione, il che non è in caso di rinuncia depositata prima dell'aggiudicazione medesima, poiché, come si è visto, il deposito della dichiarazione di rinuncia produce ipso iure l'effetto estintivo.
        Nella stessa direzione qui indicata va peraltro segnalata la pronuncia resa da Cass., sez. III, 21.11.2017, n. 27545, a mente della quale "L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.
        Peraltro, ragionando diversamente, il debitore (che magari ha estinto il debito nei confronti dei creditori ottenendo in cambio la dichiarazione di rinuncia) resterebbe esposto alla variabile, a lui non imputabile, dei tempi necessari affinché, depositate le dichiarazione di rinuncia, la procedura venga formalmente dichiarata estinta.