Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

RIBASSO DEI PREZZI BASE NELLE VARIE ASTE

  • Gualtiero Contu

    Cagliari
    26/02/2026 18:45

    RIBASSO DEI PREZZI BASE NELLE VARIE ASTE

    Buona sera,
    dovendo procedere alla messa in vendita di immobili, di un compednio fallimentare ,vorrei sapee se esiste una regola fissa per la riduzione del prezzo base nelle varie aste che si rendono necessarie sino all'aggiudicazione,. Esite una tabella delle varie percentuali?
    Grazie
    Gualtiero Contu
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      02/03/2026 07:36

      RE: RIBASSO DEI PREZZI BASE NELLE VARIE ASTE

      Nella domanda si parla di "un compendio fallimentare".
      Questo ci fa ritenere che siamo nel contesto del fallimento, e non della esecuzione individuale.
      A questo punto occorre guardare cosa prevede il programma di liquidazione.
      A tale proposito, va detto che le modalità di svolgimento delle vendite fallimentari in esso prevedibili sono disciplinate dall'art. 107 l.fall..
      In primo luogo la norma prevede, genericamente, che le vendite debbano svolgersi mediante "procedure competitive assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione partecipazione degli interessati" (comma primo).
      Il programma di liquidazione, tuttavia, può prevedere che, in alternativa, "le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili" (comma secondo).
      Orbene, se il programma di liquidazione contemplasse questa seconda modalità, la risposta all'interrogativo formulato risiede nell'art. 591, comma secondo, c.p.c.
      Questa norma prevede che l'infruttuoso esito di un tentativo di vendita è possibile procedere ad un nuovo esperimento, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà".
      Il meccanismo del nuovo esperimento di vendita, come si vede, da un lato presuppone una precedente vendita infruttuosa, e dall'altro consente una rivisitazione delle condizioni di vendita volta essenzialmente a rendere più appetibile il bene sul mercato senza tuttavia svilire oltremodo l'interesse del ceto creditorio (ma, evidentemente, anche del debitore stesso) a conseguire dalla vendita il massimo realizzo; è questa la logica della possibilità di prevedere un ribasso del prezzo, che tuttavia deve essere contenuto nella misura massima stabilità dalla disposizione appena richiamata.