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Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA
Adempimenti Sentenza SSUU 9479/2023 nella fase di Riparto Finale
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Salvatore Ara
ALGHERO (SS)24/04/2025 01:01Adempimenti Sentenza SSUU 9479/2023 nella fase di Riparto Finale
Sono stato nominato delegato in un procedimento esecutivo immobiliare nella fase distribuiva; quindi, tutte le precedenti attività sono state curate da un precedente delegato. L'unico immobile staggito è stato aggiudicato, trasferito con decreto e sono stati cancellati i gravami, residuando quindi da effettuare la distribuzione del ricavato della vendita.
Dalle verifiche che ho eseguito a seguito dell'incarico è emerso che il titolo del creditore procedente rientra nella casistica del decreto ingiuntivo verso consumatore finale di cui la sentenza Cassazione SSUU 9479/2023; segnalo che nell'esecuzione è presente altro creditore il cui titolo non rientra invece nella casistica.
Nessun adempimento è stato posto in essere finora nel procedimento dal precedente delegato.
La disposizione della Cassazione, salvo errore, indica che il controllo del Giudice non può essere effettuato oltre l'aggiudicazione o l'assegnazione del bene in quanto da quel momento l'eventuale chiusura del processo esecutivo per carenza del titolo esecutivo non travolgerebbe gli effetti di tali atti nei confronti del terzo aggiudicatario/assegnatario. Ho notato, tuttavia, che in diverse circolari diffuse da vari Tribunali viene richiesto al delegato di segnalare la circostanza al Giudice anche nel caso in cui, come la fattispecie che mi riguarda, il fatto emerga quando l'immobile sia già stato trasferito, richiedendo nel contempo al delegato di proseguire con le attività delegate ai fini dell'approvazione del progetto di distribuzione.
Data per assodata la necessità di fare la segnalazione al Giudice, non mi è chiaro il passaggio relativo al piano di riparto; mi domando, se fatta la segnalazione:
a) il deposito del riparto sia de differire all'esito della verifica della validità del titolo (per mancata opposizione tardiva, ovvero all'esito dell'eventuale giudizio d'opposizione);
b) il riparto sia da depositare comunque prevedendo accantonamenti in riferimento alle somme spettanti al creditore munito di decreto ingiuntivo, trattenendo quindi le somme all'esito della verifica della validità del titolo;
c) il riparto sia da depositare assumendo per valido il decreto ingiuntivo, atteso che l'eventuale opposizione avanzata dal debitore riguarderà un rapporto diretto tra creditore e debitore il quale, in caso di accoglimento dell'opposizione, potrà rivalersi verso il creditore in separata sede in via risarcitoria.
Vi sarei grato se poteste cortesemente indicare un supporto in merito.
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
24/04/2025 06:26RE: Adempimenti Sentenza SSUU 9479/2023 nella fase di Riparto Finale
Nel rispondere alla domanda dobbiamo prendere le mosse da quanto statuito da Cass. 29.3.2023, n. 8911, la quale al fine di precisare i confini della portata della sentenza della CGUE del 17 maggio 2022, causa C-600/19, Ibercaja Banco SA, (che le sezioni unite con la citata pronuncia n. 9479/2023 hanno posto a base della loro decisione) ha osservato che "La natura "abusiva" delle clausole contenute nel contratto stipulato da un consumatore, ove non sia stata oggetto di accertamento nel giudizio preordinato all'impugnazione del titolo, non può essere eccepita né rilevata d'ufficio in seno all'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c., allorquando il bene pignorato sia già stato trasferito a un terzo, non contrastando tale conclusione con la direttiva 93/13/CEE, come interpretata dalla sentenza della CGUE del 17 maggio 2022, causa C-600/19, Ibercaja Banco SA, sempre che al consumatore sia consentito far valere i propri diritti in un separato giudizio risarcitorio".
Ricordiamo a questo proposito che la citata pronuncia della CGUE ha affermato che "L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo".
Il perimetro di questo accertamento si rinviene nella sentenza CGUE17.5.2022, causa C-600/19, Ibercaja Banco SA), secondo la quale "l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non autorizza un organo giurisdizionale nazionale, che agisce d'ufficio o su domanda del consumatore, a esaminare l'eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali quando la garanzia ipotecaria sia stata escussa, il bene ipotecato sia stato venduto e i diritti di proprietà relativi a tale bene siano stati trasferiti a un terzo, purché il consumatore il cui bene è stato oggetto di un procedimento di esecuzione ipotecaria possa far valere i suoi diritti in un procedimento successivo al fine di ottenere il risarcimento, ai sensi della direttiva in parola, delle conseguenze economiche risultanti dall'applicazione di clausole abusive".
Sulla base di questo principio la richiamata sentenza 8911/2023 della nostra Corte di cassazione ha osservato che il Tribunale "giammai … avrebbe potuto esaminare l'eccezione sollevata … solo nell'ambito del giudizio di opposizione distributiva che occupa, né tantomeno rilevarla d'ufficio, posto che il cespite pignorato … era stato già trasferito …: gli effetti della vendita forzata, pertanto, non avrebbero potuto in alcun modo essere rimessi in discussione – non solo in forza del consolidato principio nazionale di intangibilità della preclusione da sostanziale giudicato implicito su decreto ingiuntivo non opposto, mai posto in discussione fino alle richiamate pronunce della Corte di giustizia, ma – neppure stando alla disciplina eurounitaria, come interpretata dalla Corte di Lussemburgo pure con le sentenze del 17.5.2022".
È dunque evidente, sulla scorta della ricostruzione appena compiuta, che la soluzione c) indicata nella domanda è quella che meglio aderisce allo stato della giurisprudenza nazionale e comunitaria.
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