Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

data di pubblicazione dell'avviso di vendita - ESECUZIONE IMMOBILIARE sincroma mista

  • Daniela Marra

    ANCONA
    01/09/2026 11:39

    data di pubblicazione dell'avviso di vendita - ESECUZIONE IMMOBILIARE sincroma mista

    Buongiorno,
    se non espressamente indicato nell'ordinanza di vendita di una esecuzione immobiliare CARTABIA quale è il termine minimo e massimo che deve trascorrere tra la pubblicazione dell'avviso di vendita sui siti internet, PVP ed altre forme di pubblicità e la data di esperimento dell'asta ( sincrona mista )?

    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      03/09/2026 10:52

      RE: data di pubblicazione dell'avviso di vendita - ESECUZIONE IMMOBILIARE sincroma mista

      Per rispondere all'interrogativo posto occorre muovere dalla lettura del combinato disposto degli artt. 490, comma secondo, e 569, comma terzo, e 591-bis comma primo c.p.c.
      L'art. 490 comma secondo prescrive che l'avviso di vendita deve essere pubblicato per almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, ma non prevede un termine entro il quale o a partire dal quale deve essere compiuta tale attività.
      Per fare questo occorre guardare all'art. 569 comma 3, il quale dispone che con l'ordinanza di vendita il giudice "fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto", aggiungendo che con la stessa ordinanza egli "fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573".
      Inoltre, l'art. 591-bis, comma primo, prescrive che il professionista delegato deve svolgere, salvo che il giudice non abbia disposto diversamente, almeno 3 tentativi di vendita all'anno.
      Dunque, a rigore, non esiste un termine massimo che deve trascorrere tra la data di pubblicazione dell'avviso di vendita e quello della celebrazione dell'esperimento di vendita, fermo restando il termine finale dei 120 giorni decorrenti dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita, entro il quale deve celebrarsi il primo esperimento, e fermo restando che vanno svolti almeno 3 esperimenti di vendita all'anno.
      Piuttosto, occorre che l'avviso di vendita sia pubblicato almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto, con la precisazione che, scaduto questo termine, la data per l'apertura delle buste dovrebbe essere fissata al giorno seguente.
      A tale ultimo proposito, tuttavia, siamo dell'avviso per cui in caso di vendita telematica sia assai opportuno differire questa data, posto che occorre considerare i tempi tecnici che gli istituti di credito impiegano per accreditare sul conto della procedura le somme versate dall'offerente a mezzo bonifico.
      Invero, nella vendita telematica il deposito cauzionale si esegue a mezzo bonifico bancario (o carta di credito), di cui devono essere indicati gli estremi nella offerta telematica. Quest'ultima, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del d.m. 32/2015, è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero e messo a disposizione degli interessati da parte del Gestore della vendita telematica.
      Nel compilare l'offerta il software ministeriale richiede che in essa sia indicato il CRO ("codice riferimento operazione", oggi sostituito dal TRN - Transation Reference Number -) che è il codice identificativo del bonifico eseguito (si ricordi che in tema di contratti bancari, il "bonifico", ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista, costituisce un ordine delegazione - di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna, verso il delegante, ad eseguire; cfr Cass. n. 3086 del 08/02/2018).
      È dunque chiaro che, stando alla disciplina attualmente vigente, non è necessario attendere che l'importo della cauzione risulti accreditato sul conto corrente della procedura per inoltrare l'offerta di acquisto, essendo sufficiente l'indicazione dei dati identificativi del bonifico.
      Ciò tuttavia non esclude che, ai fini della validità dell'offerta, sia necessario che l'importo della cauzione risulti materialmente accreditato sul conto corrente della procedura alla data di scadenza del termine per il deposito delle offerte.
      Proprio per questo occorre considerare i tempi che gli istituti di credito mediamente impiegano per dare esecuzione all'ordine impartito dal correntista accreditando materialmente l'importo sul conto corrente del destinatario.
      Ciò determina l'opportunità che la vendita non si celebri il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle offerte, e che l'avviso di vendita precisi chiaramente che l'accredito del bonifico risulti sul conto della procedura al momento dell'apertura delle buste. Detto altrimenti, va precisato che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte non è sufficiente che il bonifico sia stato eseguito (nel senso che il correntista abbia impartito l'ordine al suo istituto di credito) ma è necessario anche l'intervenuto accredito della somma sul conto della procedura. In ogni caso, l'accredito deve risultare visibile come avvenuto nel momento in cui il professionista delegato procede all'esame delle offerte.
      Va ricordato, a tal proposito, che "Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso" (Cass. n. 149 del 10/01/2003).
      • Daniela Marra

        ANCONA
        03/09/2026 12:04

        RE: RE: data di pubblicazione dell'avviso di vendita - ESECUZIONE IMMOBILIARE sincroma mista

        ringrazio per il riscontro,
        ma non ho ben compreso il termine MINIMO da rispettare per la pubblicazione dell'avviso di vendita è di 45 giorni ( ex art 490 comma secondo ) oppure di 90 giorni ( ex ordinanza di vendita , art 569 c.3 ) ?

        grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          03/09/2026 12:50

          RE: RE: RE: data di pubblicazione dell'avviso di vendita - ESECUZIONE IMMOBILIARE sincroma mista

          La vendita deve essere fissata almeno 90 giorni dopo l'ordinanza, e non oltre 120 giorni da essa.
          L'avviso di vendita e i documenti di cui all'art. 490 comma 2 deve essere pubblicato per almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto.
          Esempio: se l'ordinanza è del 1 gennaio, posso fissare la vendita tra il primo aprile ed il primo maggio (giorno più giorno meno) almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto (supponiamo 10 aprile), invece deve essere pubblicato l'avviso di vendita.
          • Daniela Marra

            ANCONA
            03/09/2026 16:17

            RE: RE: RE: RE: data di pubblicazione dell'avviso di vendita - ESECUZIONE IMMOBILIARE sincroma mista

            grazie,

            per le aste successiva alla prima, pertanto dalla seconda in poi, il termine MINIMO da rispettare per la pubblicazione dell'aviso di vendita è di 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte d'acquisto: corretto ?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              03/09/2026 16:59

              RE: RE: RE: RE: RE: data di pubblicazione dell'avviso di vendita - ESECUZIONE IMMOBILIARE sincroma mista

              Si, corretto