Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

formazione Lotti

  • Simone Molinelli

    Fabriano (AN)
    15/06/2020 16:15

    formazione Lotti

    Salve, vorrei esporre il seguente quesito.
    Sono subentrato al precedente delegato in una vecchia esecuzione del 2005, in cui due procedure con perizie già agli atti, sono state riunite.
    Il compendio pignorato consta di sette immobili tra terreni e abitazioni.
    Il sottoscritto si chiede se, in qualità di delegato, può scegliere come comporre i lotti in vendita oppure se deve seguire pedissequamente la perizia ?(il problema è che vi sono due piccoli terreni adibiti a strada, privi di commerciabilità, ed io intendevo riunirli al lotto confinante che comprende un'abitazione).
    Inoltre le due perizie agli atti indicano valori differenti, dovrei applicare le stime più basse o quelle più elevate? o devo scegliere tra le due perizie con criteri differenti?
    • Zucchetti SG

      21/06/2020 08:41

      RE: formazione Lotti

      La risposta alla questione prospettata nella domanda si rinviene nell'art. 569, comma quarto, secondo capoverso c.p.c., a norma del quale il giudice con l'ordinanza di vendita stabilisce, tra l'altro "le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573".
      Dunque, la formazione dei lotti è prerogativa che il codice di procedura civile riserva al giudice dell'esecuzione, il quale normalmente orienterà le proprie determinazioni sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale, che di solito contiene specifiche disposizioni sul punto, poiché oggetto di uno specifico quesito da parte del giudice dell'esecuzione, anche se l'art. 568 rinvia all'elaborato peritale si soli fini della determinazione del valore di vendita.
      Peraltro, l'art. 591 bis c.p.c., nell'elencare i compiti delegabili, mentre assegna al delegato la facoltà di determinare il prezzo base (sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla perizia e dal giudice, a meno che questi non ritenga di disporre diversamente) nulla precisa a proposito della formazione dei lotti.
      Non è infrequente, tuttavia, che l'ordinanza di vendita rimetta al professionista delegato la fissazione dei lotti da porre in vendita, "sulla scorta dei dati risultanti dall'elaborato peritale versato in atti".
      Stando queste premesse, ci sentiamo di poter dire che occorre preliminarmente analizzare l'ordinanza di vendita e di delega delle relative operazioni per verificare quali disposizioni il giudice dell'esecuzione abbia impartito.
      Fatto ciò, riteniamo che il professionista delegato dovrà sottoporre le peculiarità riscontrate al giudice dell'esecuzione suggerendo la modifica indicata.
      A questo punto il giudice potrebbe: a) disporre che il delegato proceda secondo l'opzione da questi suggerita; b) convocare le parti e lo stimatore per assumere le determinazioni del caso; c) assegnare allo stimatore termine per fornire chiarimenti o integrazioni al proprio elaborato peritale, nonché assegnare alle parti termine per formulare eventuali deduzioni.