Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

pignoramento servitù

  • Silvia Lunetti

    AREZZO
    02/11/2022 10:20

    pignoramento servitù

    In qualità di Delegata alle operazioni di vendita vengo ad esporre qui di seguito il mio quesito.
    In sede di prima disamina del fascicolo è emerso come sul Lotto esecutato vi siano costituite numerose servitù (di parcheggio, di passo ed altre), tutte debitamente trascritte, in ordine alle quali il predetto risulta essere sia fondo servente che dominante (trattasi di 2 Lotti, solamente uno dei quali oggetto di esecuzione).
    Preme precisare che le predette servitù sono state trascritte prima sia dell'ipoteca che del pignoramento e dunque, salvo mio errore, non dovrebbe trovare applicazione il disposto dell'articolo 2812 c.c.; ragione per cui non sono stati fatti gli avvisi ex articolo 498 c.p.c. in favore del proprietario del fondo dominante.
    Il creditore procedente ha provveduto al solo pignoramento del Lotto, senza dunque procedere al pignoramento delle relative servitù.
    Per maggiore chiarezza espositiva preciso che nessuno Lotto risulta essere intercluso e che entrambi abbiano accesso alla via pubblica.
    A mio modesto avviso ritengo che il pignoramento sia corretto e che non si possa procedere al pignoramento di una servitù la quale segue la sorte del bene principale (specie se legalmente trascritta ed opponibile ai terzi), tuttavia alcuni colleghi ritengono invece che la stessa, affinchè sia correttamente trasferita all'aggiudicatario, debba essere pignorata.
    Chiedo dunque a voi quale sia il modus agendi corretto
    • Zucchetti SG

      03/11/2022 07:19

      RE: pignoramento servitù

      Condividiamo integralmente le considerazioni svolte nella domanda.
      Ai sensi dell'art. 1027 c.c. la servitù "consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario". Già la definizione ci consente di affermare che la servitù è insensibile rispetto ai proprietari dei fondi (fatti salvi i regimi di opponibilità) sicché permane al mutare del proprietario del fondo dominante e del fondo servente, tanto che il trasferimento del fondo non costituisce causa di estinzione della servitù. È questo il principio c.d di ambulatorietà delle servitù, in forza del quale "l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo". (Cass. Sez. 2, n. 17301 del 31/07/2006).
      Di esso si ritrova traccia nell'art. 2919 c.c., "La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede".
      Precipitati di questi principi è la previsione di cui all'art.2812 c.c., a mente del quale le servitù, i diritti di usufrutto, uso ed abitazione di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera.
      Questi diritti, prosegue il comma secondo della disposizione "si estinguono con l'espropriazione del fondo" e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione di questi diritti.
      Dunque, nel caso in cui ricorresse l'ipotesi di una servitù trascritta dopo l'iscrizione ipotecaria, la sua cancellazione può essere ordinata.
      In questi casi, tuttavia, è necessario verificare che i titolari i cui diritti si estingueranno abbiano ricevuto l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c., atteso che si tratta di soggetti che, come appena illustrato, hanno diritto di concorrere nella distribuzione del ricavato.
      Aggiungiamo, infine, che non è neppure ipotizzabile il pignoramento della servitù, in ragione del fatto che si tratta di diritto non autonomamente trasferibile.