Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Estinzione procedura - restituzione cauzione per mancato saldo prezzo

  • Federica Maestri

    Bergamo
    10/09/2025 11:15

    Estinzione procedura - restituzione cauzione per mancato saldo prezzo

    Buongiorno.
    La procedura esecutiva immobiliare viene dichiarata estinta per rinuncia dei creditori che hanno trovato un accordo con il debitore.
    In precedenza, a seguito di aggiudicazione, l'aggiudicatario non aveva versato il saldo prezzo e quindi la cauzione è stata incamerata dalla procedura.
    Ora che la procedura è stata dichiarata estinta, la cauzione trattenuta va corrisposta al debitore?
    Grazie sin d'ora per il cortese riscontro.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      11/09/2025 16:29

      RE: Estinzione procedura - restituzione cauzione per mancato saldo prezzo

      Secondo Trib. Verona del 17 luglio 2020) "(…) attesa la funzione sanzionatoria dell'incameramento della cauzione a titolo di multa, l'effetto special preventivo e general preventivo che accompagna ogni sanzione verrebbe certamente meno laddove la multa venisse restituita all'aggiudicatario decaduto in corrispondenza di un'ipotesi di improseguibilità parziale della procedura; - tale conclusione, peraltro, è inoltre anche contraria alla lettera della legge; - ai sensi dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., infatti, in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari gli effetti di tali atti e, quindi, restando stabile l'aggiudicazione restano, inevitabilmente, validi ed efficaci anche gli atti a valle che l'aggiudicazione presuppongono, tra i quali atti, evidentemente, rientrano il decreto di trasferimento e, in mancanza di pagamento del saldo prezzo nel termine perentorio, la dichiarazione di decadenza dell'aggiudicatario e la consequenziale pronuncia di incameramento della cauzione a titolo di multa".
      Diverso avviso è stato espresso da Trib. Ragusa, 7 ottobre 2021, il quale andando consapevolmente contro le conclusioni del Tribunale veneto ha affermato che "Nel caso in cui, dopo l'aggiudicazione non perfezionatasi con il versamento del saldo prezzo con conseguente emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c. (acquisizione della cauzione e disposizione di un nuovo tentativo di vendita al medesimo prezzo base), la procedura venga dichiarata estinta per rinuncia dei creditori titolati, avvenuta prima dell'esperimento del nuovo tentativo di vendita, la cauzione va restituita all'aggiudicatario in applicazione delle regole generali in tema di ripetizione dell'indebito. La somma acquisita dalla procedura a titolo di multa, infatti, non può essere assegnata ai creditori perché costoro hanno rinunciato all'esecuzione e pertanto non hanno diritto alla distribuzione né detta somma può essere reclamata dal debitore esecutato siccome l'art. 632 c.p.c. si applica alla diversa ipotesi in cui l'estinzione intervenga dopo la vendita del bene ove il debitore, non potendo più ottenere la res, avrà diritto alla consegna di un bene succedaneo rappresentato dal prezzo ricavato dalla vendita".
      A noi pare che la prima tesi meglio aderisca al dettato di cui all'art. 587 c.p.c., a mente del quale in caso di inadempienza il giudice trattiene la cauzione "a titolo di multa". Ciò assegna alla perdita della cauzione natura sanzionatoria, natura che verrebbe meno se si ammettesse una possibilità di restituzione.
      Essa dunque, non potendo essere assegnata ai creditori, che hanno rinunciato, né all'aggiudicatario, per le ragioni dette, non potrà che essere restituita al debitore.