Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Causa Civile - vendita bene con usufrutto

  • Giovanni Imberti

    Carru' (CN)
    16/03/2020 10:03

    Causa Civile - vendita bene con usufrutto

    Buon giorno,
    all'interno di una Causa Civile, il Giudice mi ha delegato a vendere alcuni immobili racchiusi all'interno dello stesso Lotto.
    Il lotto è così composto:
    BENE A: proprietà 1/2; BENE B: nuda proprietà 1/1.
    Mentre non ho dubbi sul fatto che debba vendere l'intera proprietà del Bene A (e retrocedere il valore dell'altra metà al terzo). Ho un dubbio sul Bene B: debbo vendere solo la nuda proprietà o l'intera proprietà?
    Grazie per la vostra risposta,
    un cordiale saluto
    • Zucchetti SG

      18/03/2020 06:30

      RE: Causa Civile - vendita bene con usufrutto

      Difficile rispondere alla domanda senza aver provveduto ad uno studio del fascicolo.
      Banalmente, potrebbe rispondersi affermando che deve essere venduto il bene (recte, il diritto) di cui il giudice ha disposto la liquidazione.
      Osserviamo comunque in generale che sia il diritto di nuda proprietà che il correlativo diritto di usufrutto possono essere oggetto di pignoramento immobiliare (prova indiretta di questa possibilità si ricava anche dagli artt. 2810 e 2814, a mente dei quali sia la nuda proprietà che l'usufrutto possono costituire oggetto di ipoteca). Resta escluso l'usufrutto legale esercitato dai genitori esercenti la potestà sui beni del figlio, che l'art. 326, comma primo, c.c., sottrae all'esecuzione forzata da parte dei creditori.
      Può poi anche accadere che il pignoramento abbia avuto ad oggetto la piena proprietà, ma dall'analisi della documentazione ipocatastale emerge che il debitore esecutato è solo nudo proprietario. In questo caso vale il brocardo quod abuntat non vitiat, per cui può ugualmente darsi corso alla vendita forzata del diritto di proprietà, il quale risulterà gravato del diritto reale di godimento; oggetto della vendita forzata è, cioè, il medesimo diritto pignorato, con la particolarità che il esso non sarà esercitabile dall'aggiudicatario in tutto il suo normale contenuto per la presenza, appunto, del diritto di usufrutto fatto valere dal terzo sul bene (a meno che non si tratti di diritto di usufrutto costituito su cosa ipotecata, nel qual caso il diritto si estingue con l'espropriazione del bene ai sensi dell'art. 2812 c.c., ed al titolare viene riconosciuto il diritto di far valere le proprie ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione del diritto). Eseguito il pignoramento sulla proprietà, l'estinzione del relativo usufrutto (che ai sensi dell'art. 979 c.c. non può eccedere la vita dell'usufruttuario) comporterà, con il riespandersi del diritto del nudo proprietario, che il diritto di questo rimarrà assoggettato alla procedura espropriativa per la piena proprietà.
      Sulla scorta di queste premesse, e ribadito che occorre guardare all'oggetto della domanda ed al provvedimento del giudice, concludiamo osservando che non si tratta tanto di verificare se debba essere venduta la nuda proprietà piuttosto era piena proprietà, ma di accertare se sul bene oggetto di vendita esiste o meno un diritto di usufrutto che sarà suscettibile di essere opposto al futuro acquirente.