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Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA
Compenso per delegato alla vendita solo primo esperimento di vendita
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Federico Mario Ferraris
Grottammare (AP)08/07/2026 18:21Compenso per delegato alla vendita solo primo esperimento di vendita
Buonasera,
nel 2023 il nostro studio è stato incaricato di procedere alla vendita senza incanto di due lotti derivanti da una procedura di esecuzione immobiliare; il primo esperimento di vendita ha dato come risultato l'aggiudicazione di un lotto e un'asta deserta dell'altro lotto, precisando però che, per il lotto dichiarato aggiudicato, non è stato successivamente versato il saldo del prezzo, ed il giudice ha dichiarato la decadenza dall'aggiudicazione del lotto in questione.
Successivamente, il delegato alla vendita, non essendo più in più in possesso dei requisiti previsi dall'art. 179-ter c.p.c., è stato sostituito da un altro professionista incaricato agli esperimenti di vendita.
In questo caso, viene riconosciuto un compenso al delegato alla vendita, seppur per un solo tentativo di vendita e successivamente "rimosso" dall'incarico ricevuto?
Grazie per l'attenzione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
11/07/2026 18:56RE: Compenso per delegato alla vendita solo primo esperimento di vendita
Come noto, l'art. 2 del dm 15 ottobre 2015, n. 227 calcola la misura del compenso dovuto al professionista delegato in base a 4 fasi della delega, e precisamente determinandolo:
1) per tutte le attività comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;
2) per tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione;
3) per tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà;
4) per tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata.
Nel caso in esame, certamente si è parzialmente dato corso non solo alla prima fase, ma anche alle attività relative alla seconda fase, poiché almeno per un lotto si è giunti all'aggiudicazione. A tal proposito, non crediamo che la decadenza dell'aggiudicatario possa incidere sulla determinazione del compenso poiché si tratta di evento sopravvenuto ad una aggiudicazione che vi è stata, e che dunque ha determinato la maturazione del compenso, secondo quanto previsto dal citato numero 2. Del resto, se non vi fosse stata decadenza, e dunque versamento del saldo, si sarebbe aperta direttamente la fase 3 (con maturazione del diritto alla percezione del relativo compenso).
Aggiungiamo, inoltre, che dopo la redazione dell'avviso di vendita il professionista delegato ha compiuto ulteriori attività, prima fra tutte quella relativa alla cura degli adempimenti pubblicitari, nelle diverse forme previste dall'art 490 c.p.c. e declinate nell'ordinanza di vendita. In questa fase, inoltre, si colloca la ricezione delle offerte di acquisto, l'apertura delle buste il giorno della vendita, la gestione della eventuale gara gli offerenti, la fissazione di un nuovo esperimento di vendita nel caso di infruttuosità di quello svolto, la gestione delle istanze di assegnazione, il compimento di tutte quelle attività che avrebbero dovuto essere svolte dal cancelliere o in cancelleria, come previsto dall'art. 591-bis, comma terzo c.p.c..
Orbene, nel caso in cui l'incarico venga meno (per estinzione anticipata della procedura, revoca o rinuncia) in un momento in cui le attività di una fase sono ancora in corso, nel senso che alcune di esse, ma non tutte, si sono completamente svolte, occorre domandarsi come determinare la misura del compenso.
A nostro avviso nel caso prospettato potrebbe soccorrere il comma 2, del medesimo art. 2, a mente del quale "Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto. Allo stesso modo si procede per la liquidazione del compenso relativo alle attività di cui al comma 1, numero 4), quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a più debitori".
Quindi, in presenza di più lotti, ove ricorrano "giustificati motivi", il compenso relativo a talune fasi può essere liquidato per lotti e non complessivamente.
Ed allora, nel caso prospettato, la revoca dell'incarico potrebbe determinare che al professionista revocato potrebbe essere liquidata per intero anche la fase 2, considerando che per un lotto essa si è interamente svolta. Tuttavia riteniamo altresì che il giudice potrebbe applicare, in uno al comma 2, anche il comma 3 del medesimo art. 2 prevedeva che "tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento, o ridurlo in misura non superiore al 25%, proprio in ragione del fatto che è stato celebrato un solo esperimento di vendita".
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