Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

imposte ed oneri

  • Francesco Baietta

    PESARO (PU)
    12/04/2025 18:36

    imposte ed oneri

    Buonasera,
    per seguente ipotesi:
    cessione di posto auto (C/6) costruito da IMPRESA CEDENTE
    viene venduto dalla cedente dopo 5 anni dalla costruzione secondo una delle due seguenti ipotesi:


    1- ceduto come STRUMENTALE
    *esente iva
    *imp registro € 200,00
    *ipo /catastali 3%+1%
    *imposta di bollo € 230,00
    * tributi speciali catastali + tasse ipotecarie € 90,00

    2-ceduto come PERTINENZA di immobile abitativo
    *fare indicare pertinenzialità in atto di compravendita
    * si applica IVA / IMP REG. a seconda di come a suo tempo l'attuale aggiudicatario aveva acquistato l immobile a cui attiene la pertinenza
    *imp registro : 2%-9% ( vend esente iva con minimo € 1.000) opp € 200 ( vend opz iva)
    *ipo/catastali € 50+50 ( vendita esente) opp € 200 + 200 ( vendita con opzione iva )
    * imp bollo: esente ( vendita esente iva) opp € 230 ( vendita con opz iva)
    * tributi speciali catastali + tasse ipotecarie : esente ( vendita esente iva ) opp € 35 + 55 ( vendita con opz iva)

    E' corretto ?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      15/04/2025 10:46

      RE: imposte ed oneri

      L'art. 10, comma primo n. 8-ter D.P.R. 633/1972, prevede che le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (fabbricati che, con espressione gergale, vengono definiti, appunto, beni strumentali"), sono esenti da IVA, a mento che si tratti:
      di cessioni effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento;
      di cessioni che, il cedente abbia comunque deciso di assoggettare ad IVA.
      Quindi, se il bene strumentale viene ceduto come esente IVA, per il principio di alternatività dell'IVA rispetto all'imposta di registro, l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa è dovuta nella misura del 9% o del 2% se si tratta di pertinenza della prima casa (ai sensi dell'art. 1, parte prima della tariffa del d.lgs. 131/1986). In ogni caso, l'imposta di registro non può comunque essere inferiore ad €. 1.000, a norma dell'art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e a mente del successivo comma terzo della medesima disposizione occorre considerare €. 50,00 per l'imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l'imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.
      Se invece viene venduto come pertinenza dell'immobile sconta lo stesso trattamento fiscale dell'immobile di cui costituisce pertinenza.
      Quindi, se si applicherà l'iva, l'imposta di registro sarà applicata nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 del d.P.R. 131/1986. Anche l'imposta ipotecaria sarà dovuta nella misura fissa di €. 200,00 (nota all'art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) così come pure l'imposta catastale ai sensi dell'art. 10 comma 2 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347 (se si fosse trattato di un immobile rientrante tra quelli di cui all' art. 10, comma primo, n. 8-ter d.P.R. 633/1972 avremmo avuto una imposta ipotecaria nella misura del 3% a nomra dellart. 1-bis della tariffa allegata al d.lgs 347/1990 ed una imposta catastale proporzionaledell'1%, con un minimo di 200 euro ai sensi dell'art. 10, comma 1 del citato d.lgs 347/1990.