Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Morte usufruttuario dopo emissione ordinanza di vendita

  • Daniele Romano

    Tivoli (RM)
    26/06/2023 11:03

    Morte usufruttuario dopo emissione ordinanza di vendita

    Nell'ambito di un pignoramento immobiliare è stata pignorata la quota 1/1 del diritto di usufrutto di Caio e la quota 1/1 del diritto di nuda proprietà di Tizio. La perizia ha stimato l'intero valore dell'immobile in virtù del contestuale pignoramento della quota 1/1 del diritto di usufrutto e della quota 1/1 del diritto di nuda proprietà appartenente a soggetti diversi entrambi debitori.
    L'ordinanza di vendita emessa ha posto in vendita la quota 1/1 del diritto di usufrutto di Caio e la quota 1/1 del diritto di nuda proprietà di Tizio. Nel corso delle operazioni di vendita muore Caio titolare della quota 1/1 del diritto di usufrutto. L'emandano nuovo avviso di vendita, a questo punto, deve essere modificato, in virtù dell'avvenuto consolidamento, indicando la quota 1/1 del diritto di piena proprietà di Tizio o deve continuare ad indicare la quota 1/1 del diritto di usufrutto di Caio e la quota 1/1 del diritto di nuda proprietà di Tizio ? All'esito dell'aggiudicazione andrà trasferita la quota 1/1 del diritto di piena proprietà di Tizio o la quota 1/1 del diritto di usufrutto di Caio e la quota 1/1 del diritto di nuda proprietà di Tizio?
    • Zucchetti SG

      29/06/2023 11:03

      RE: Morte usufruttuario dopo emissione ordinanza di vendita

      A nostro avviso, il caso di pignoramento della nuda proprietà e dell'usufrutto (appartenenti a soggetti distinti) determina comunque la messa in vendita della piena proprietà, sicché da questo punto di vista la morte dell'usufruttuario non incide sull'oggetto della vendita.
      È tuttavia corretto specificare, come in effetti è avvenuto, che oggetto di pignoramento sono stati nuda proprietà e usufrutto, poiché, ad esempio, ai sensi dell'art. 999 c.c. le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto. Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.
      Quanto al contenuto del decreto di trasferimento le soluzioni possono essere due: o si trasferiscono in capo all'aggiudicatario nuda proprietà ed usufrutto (applicandosi il principio di cui all'art. 2913 c.c., secondo cui "non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento"), oppure si trasferisce la piena proprietà, previa trascrizione della intervenuta estinzione dell'usufrutto.