Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

mancato versamento del saldo prezzo e spese a carico dell'aggiudicatario

  • Alessandro Doria

    Chioggia (VE)
    21/11/2023 17:42

    mancato versamento del saldo prezzo e spese a carico dell'aggiudicatario

    Buongiorno
    in una esecuzione immobiliare, l'aggiudicatario non ha provveduto al versamento del saldo prezzo e pertanto la sua aggiudicazione è stata dichiarata decaduta ex art. 587 con incameramento della cauzione da parte della procedura.
    L'aggiudicatario aveva altresì effettuato un pagamento parziale solo a titolo di "fondo spese", così come notificato dal sottoscritto delegato, ai fini della copertura degli oneri tributari e altre spese che l'ordinanza di vendita pone a suo carico.

    Ora l'aggiudicatario decaduto richiede la restituzione del "fondo spese", motivandolo come somma non soggetta al regime dell'art. 587 c.p.c

    Io non sono di questo avviso, ma vi chiedo cortesemente conferma
    Cordiali saluti
    Alessandro Doria
    • Zucchetti SG

      21/11/2023 18:27

      RE: mancato versamento del saldo prezzo e spese a carico dell'aggiudicatario

      Le conseguenze del mancato versamento del saldo prezzo sono disciplinate (per quanto qui interessa) dall'art. 587 c.p.c., cui l'art. 574 ultimo comma rinvia.
      La norma prevede che nel caso in cui il prezzo non sia depositato nel termine previsto, il giudice dell'esecuzione dichiara, con decreto, la decadenza dell'aggiudicatario, con perdita della cauzione, a titolo di multa, e celebrazione di un nuovo incanto.
      Secondo la giurisprudenza, "l'istituto della cauzione nell'espropriazione immobiliare risponde ad una logica essenzialmente sanzionatoria, e la sua disciplina non è priva di una sua intrinseca ragionevolezza, anche se si tratta di sanzione destinata ad incrementare la massa attiva, e, quindi, al soddisfacimento dei creditori (art. 509 c.p.c.). Essa si pone come un onere processuale per il soggetto che voglia conseguire determinati risultati. E, come la decadenza, la sua perdita a titolo di multa, è pronunciata (art. 587 c.p.c.), indipendentemente dai motivi che l'hanno determinata, in conseguenza dell'inadempienza dell'aggiudicatario; per avere egli agito senza la necessaria prudenza, in contrasto coi doveri di lealtà e probità che vietano di esporre il corso della giurisdizione ad intralci e a ritardi" (Cass., 10 gennaio 2002, n. 255).
      La natura sanzionatoria della perdita della cauzione è stata sostenuta anche dalla giurisprudenza di merito (Trib. Verona 17.7.2020) secondo la quale "(…) attesa la funzione sanzionatoria dell'incameramento della cauzione a titolo di multa, l'effetto special preventivo e general preventivo che accompagna ogni sanzione verrebbe certamente meno laddove la multa venisse restituita all'aggiudicatario decaduto in corrispondenza di un'ipotesi di improseguibilità parziale della procedura; - tale conclusione, peraltro, è inoltre anche contraria alla lettera della legge; - ai sensi dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., infatti, in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari gli effetti di tali atti e, quindi, restando stabile l'aggiudicazione restano, inevitabilmente, validi ed efficaci anche gli atti a valle che l'aggiudicazione presuppongono, tra i quali atti, evidentemente, rientrano il decreto di trasferimento e, in mancanza di pagamento del saldo prezzo nel termine perentorio, la dichiarazione di decadenza dell'aggiudicatario e la consequenziale pronuncia di incameramento della cauzione a titolo di multa".
      Queste premesse ci portano a ritenere che l'aggiudicatario decaduto perde la cauzione ma non il fondo spese versato. Invero, la natura sanzionatoria dell'art. 587 c.p.c., ed il suo riferirsi alla sola cauzione ne impedisce l'applicazione anche al fondo spese.