Menu
Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA
imu e tari - immobile sottoposta a procedura esecutiva imm.rw
-
Francesco Baietta
PESARO (PU)12/04/2025 08:38imu e tari - immobile sottoposta a procedura esecutiva imm.rw
Buongiorno,
1- l'IMU + TARI su immobili oggetto di procedura esecutiva, in ASSENZA di debitore (SRL) sottoposto a procedura ex CCII è
un onere di cui il delegato alla vendita deve tenere in considerazione in sede di progetto di riparto oppure
tale imposta non deve essere conteggiata nel progetto di riparto redatto dal delegato alla vendita ?
2- Suppongo che invece in caso di debitore ASSOGGETTATO a procedura ex CCII il debito per IMU / TARI sia è un onere
che grava concorre - previa domanda di insinuazione allo stato passivo - con gli altri creditori
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
15/04/2025 08:28RE: imu e tari - immobile sottoposta a procedura esecutiva imm.rw
Rispondiamo all'interrogativo posto osservando che a nostro avviso, le obbligazioni tributarie che riguardano l'immobile restano, anche dopo il pignoramento, in capo al debitore esecutato, il quale pertanto è tenuto al loro pagamento fino a quando non venga depositato in cancelleria il decreto di trasferimento, atto con il quale si determina, secondo Cass. 16.4.2003, n. 6272 (ed anche secondo la prevalente dottrina), il trasferimento della proprietà del bene in capo all'aggiudicatario.
La ragione della nostra opinione riposa nella considerazione per cui il pignoramento non priva il debitore della proprietà del bene, determinando esclusivamente un vincolo preordinato al futuro trasferimento dello stesso in capo all'aggiudicatario, vincolo dal quale consegue l'inopponibilità alla procedura degli atti dispositivi compiuti sul bene dopo il pignoramento medesimo (o dopo l'iscrizione ipotecaria, nei casi in cui il creditore pignorante fosse garantito da ipoteca iscritta sul bene).
Quindi il custode non può mai esse considerato soggetto passivo delle imposte che presuppongono la proprietà del bene.
In questo senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 158/E del dell'11.11.2005 a seguito di una istanza di interpello concernente gli obblighi tributari del custode giudiziario nel caso di incasso di canoni derivanti dalla locazione di immobili pignorati, laddove si è osservato che nel caso di pignoramento non si determina alcuna modificazione soggettiva nella titolarità del diritto di proprietà sui beni, ed il custode agisce in sostituzione dell'esecutato.
In particolare, secondo l'Agenzia nella procedura di espropriazione immobiliare la custodia giudiziaria è strettamente connessa, sul piano funzionale, all'atto di pignoramento, realizzando sul piano fattuale il vincolo di indisponibilità che esso determina. Essa, pertanto, non determina alcuna modifica della titolarità dei beni e dei frutti che ne sono oggetto, e quindi il custode non assume la proprietà dei beni in custodia, ma si limita alla loro gestione, con la conseguenza che soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è pur sempre il debitore esecutato, (sia ai fini IVA, a proposito della quale l'Agenzia ha ritenuto che in capo all'esecutato permanga l'obbligo di liquidazione, versamento e dichiarazione del tributo, mentre obbligato a emettere fattura, in sostituzione del contribuente, sia il custode poiché l'emissione della fattura è strettamente funzionale all'apprensione dei canoni locatizi) cui il custode deve trasmettere, oltre all'importo del tributo incassato, copia della fattura (a meno che l'esecutato non si renda irreperibile, nel qual casa sarà il custode giudiziario a versare l'IVA direttamente all'Erario), sia ai fini IRPEF (per completezza osserviamo che le conclusioni cui è giunta l'Agenzia delle entrate a proposito di IRPEF sono state esplicitamente disattese dalla giurisprudenza di legittimità, ed in particolare da Cass. civ., sez. 5, 11 novembre 2011, n. 23620, la quale pur dando conto della risoluzione appena richiamata, e pur condividendone, sebbene implicitamente, le premesse, giunge ad una diversa conclusione, ritenendo che i canoni di locazione non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF, poiché ai sensi degli artt. 1 e 3 d.P.R. 917/1986 il presupposto impositivo è il "possesso" di un reddito, il che secondo la sentenza citata non avviene in occasione del sequestro - ma chiaramente lo stesso vale per il pignoramento - poiché la disponibilità dei canoni di locazione è in capo al custode, ausiliario del giudice investito di un munus pubblico in funzione del superiore interesse della giustizia. Negli stessi termini si era espressa Cass. civ., 8 marzo 2006, n. 4943, secondo la quale "In tema di IRPEF … in caso di sequestro conservativo di immobili, il debitore nominato custode non può considerarsi titolare di alcun reddito proveniente dagli stessi, poiché i frutti civili sono sottratti alla sua disponibilità, ai sensi dell'art. 559 cod. proc. civ., richiamato dal successivo art. 679, e l'obbligo legale di rendiconto prescritto dall'art. 560 impone l'esclusione di tali frutti dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973, a tenore del quale l'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti")
Le premesse che abbiamo svolto e le affermazioni compiute dall'Agenzia delle Entrate nella richiamata risoluzione 158/E del dell'11.11.2005, ci consentono di dire che soggetto passivo è il debitore, per cui nessun adempimento deve essere posto in essere dal custode.
Gli enti impositori, se intenderanno richiedere il pagamento del tributo, dovranno rivolgersi al debitore oppure (questo dipende dal tipo di procedura concorsuale pendente) agli organi della procedura (curatore o liquidatore).
-