Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Estinzione e liquidazione compensi

  • Francesco Bruni

    San Benedetto del Tronto (AP)
    05/06/2024 10:34

    Estinzione e liquidazione compensi

    L'esecuzione viene estinta dal GE senza iniziare la vendita. L'acconto per le spese sono state già versate per un importo do 2.500,00 €.
    Il GE liquida i compensi del delegato per 1.400,00€ e per l' IVG 1.860,00 € comprensive di IVA e maggiorazioni, da decurtare dal fondo spese versato dal procedente.
    Le 2.500,00 non sono sufficiente per entrambi.
    In che modo è corretto il comportamento del Delegato.
    1) Prende la sua parte dal fondo come ha stabilito il GE, restituisce la differenza al procedente mentre l'IVG provvederà autonomamente a richiedere al procedente quanto è dovuto.
    2) richiederà al procedente quello che manca per liquidare entrambi, integrando il fondo fino ad essere sufficiente per saldar le due spettanze.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      09/06/2024 11:32

      RE: Estinzione e liquidazione compensi

      A nostro avviso delegato ed IVG concorreranno in proporzione ai rispettivi crediti, come liquidati dal giudice dell'esecuzione, sul fondo spese versato dal procedente..
      Se questo dovesse risultare insufficiente a remunerare entrambi, costoro non potranno che agire nei confronti del creditore a carico del quale sono state poste le spese di procedura, mettendo in esecuzione il decreto di liquidazione dei compensi.
      Ricaviamo questo convincimento in primo luogo dall'art. 632, comma primo, c.p.c., il quale prevede che con provvedimento che dichiara l'estinzione della procedura il giudice liquida il compenso dovuto al professionista delegato a norma dell'art. 591 bis c.p.c. con il decreto di cui all'art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c.
      Analogamente, il compenso del custode è liquidato con decreto pronunciato ex art. 65, comma secondo, c.p.c. e 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia).
      Poiché sia il credito del delegato che quello dell'IVG (come del resto quello dovuto allo stimatore) godono del privilegio di cui all'art. 2770 c.c., essi concorreranno in proporzione.