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Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA
OFFERTA (TELEMATICA) PRIVA DEL VERSAMENTO DEL BOLLO
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Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)20/09/2022 17:08OFFERTA (TELEMATICA) PRIVA DEL VERSAMENTO DEL BOLLO
Salve,
al fine di avere un Vostro contributo, significo quanto segue.
La presentazione di un offerta finalizzata all'acquisto del compendio staggito, in modalità telematica, senza il versamento del bollo (che dev'essere versamento mediante la relativa procedura telematica), rende inammissibile e/o inefficace la stessa, ovvero il Delegato deve, ancorchè in assenza di bollo, ammettere la stessa alla procedura competitiva, ovvero, in caso di offerta singola, procedere con l'aggiudicazione.
Cordialità.
Dott. Giuseppe Franco-
Zucchetti Software Giuridico srl
22/09/2022 11:48RE: OFFERTA (TELEMATICA) PRIVA DEL VERSAMENTO DEL BOLLO
Il dato normativo dal quale riteniamo occorra prendere le mosse è costituito dall'art. 19 D.P.R. 26/10/1972, n. 642 (recante "Disciplina dell'imposta di bollo"), il quale dispone che i giudici e i cancellieri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con l'imposta di bollo (in questi termini anche Cass. n. 3303 del 10/04/1996).
Tuttavia gli atti ed i documenti stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'Autorità giudiziaria, a cura del cancelliere, al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale, ai fini della loro regolarizzazione.
Nel caso di delega delle operazioni di vendita viene in rilievo l'art. 591-bis c.p.c., il quale dispone che il professionista delegato si sostituisce al Giudice dell'esecuzione ed al cancelliere nell'adempimento delle attività relative alla fase di liquidazione del bene pignorato (cfr la precisazione contenuta nel quarto comma della disposizione).
Dunque, si può con concludere nel senso che l'offerta non in regola con il bollo non può essere esclusa.-
Rossella Fenini
Pavia02/03/2026 13:43RE: RE: OFFERTA (TELEMATICA) PRIVA DEL VERSAMENTO DEL BOLLO
Buongiorno,
mi inserisco nella discussione per chiedere un chiarimento.
Come si deve gestire, dal punto di vista operativo, l'offerta priva di bollo?
Posto che la stessa va ammessa alla gara, é possibile chiedere all'offerente di provvedere al pagamento spontaneamente per sanare l'irregolarità, ricevendo la ricevuta di pagamento a seguito dell'apertura della gara?
Nel caso negativo, ovvero nel caso in cui questo non vi provveda, come é necessario procedere per la segnalazione e in quali termini?
Vi ringrazio sin da ora per l'attenzione
Dott.ssa Rossella Fenini-
Zucchetti Software Giuridico srl
02/03/2026 16:54RE: RE: RE: OFFERTA (TELEMATICA) PRIVA DEL VERSAMENTO DEL BOLLO
Riteniamo che la risposta al quesito formulato vada ricercata nel combinato disposto dell'art. 19 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 (recante "Disciplina dell'imposta di bollo") e dell'art. 591 bis, quarto comma, c.p.c.
In forza della prima norma i giudici e i cancellieri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con l'imposta di bollo.
Tuttavia gli atti ed i documenti stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'Autorità giudiziaria, a cura del cancelliere, al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale, ai fini della loro regolarizzazione.
Quindi, poiché l'offerta di acquisto viene ricevuta dal cancelliere, è quest'ultimo obbligato a trasmetterla all'agenzia delle entrate per la sua regolarizzazione.
Tuttavia, poiché nella vendita delegata il professionista delegato si sostituisce al Giudice dell'esecuzione ed al cancelliere nell'adempimento delle attività relative alla fase di liquidazione del bene pignorato, così come si ricava dall'art. 591 bis c.p.c. (e dalla precisazione contenuta nel quarto comma della disposizione) sarà il professionista delegato a dover curare l'adempimento.
Certamente, se l'offerente sana, riteniamo che si possa soprassedere-
Rossella Fenini
Pavia02/03/2026 17:11RE: RE: RE: RE: OFFERTA (TELEMATICA) PRIVA DEL VERSAMENTO DEL BOLLO
Vi ringrazio molto per il Vostro contributo.
R.F.-
Zucchetti Software Giuridico srl
03/03/2026 18:46RE: RE: RE: RE: RE: OFFERTA (TELEMATICA) PRIVA DEL VERSAMENTO DEL BOLLO
Grazie a Lei!
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