Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Progetto di Distribuzione COn presenza di Comproprietari

  • Grazia De Simone

    GUIDONIA MONTECELIO (RM)
    06/01/2025 13:14

    Progetto di Distribuzione COn presenza di Comproprietari

    Buongiorno,

    mi trovo a dover redarre un progetto di distribuzione parziale, relativamente a una procedura i cui acquirenti sono i comproprietari del bene (2 comproprietari, fratelli del debitore esecutato, che si sono aggiudicati rispettivamente il bene 1 e il bene 2). Premesso che l'esecuzione ha avuto luogo a seguito di giudizio di divisione non andato a buon fine e, premesso che il valore di aggiudicazione è incapiente a soddisfare tutti i creditori, mi trovo un'altra situazione complessa da gestire.
    Le spese in prededuzione ex artt. 2770 sostenute dal creditore procedente sono anch'esse superiori al valore del bene aggiudicato.
    E' corretto procedere sottraendo al totale incassato dalla vendita dei beni, la quota dei comproprietari e sul residuo operare il riparto delle spese?
    Ipotizzando 50.000 € le somme incassate di cui 45.000 a riparto parziale (90%) tra lotto 1 e lotto 2: secondo il mio ragionamento andranno a ciascun comproprietario 15.000 € mentre la restante quota di 15.000 € andrà a riparto secondo privilegio e graduazione...corretto?
    Il fatto che in privilegio ex art. 2770 ci siano 45.000 euro di spese: rifacendosi all'esempio, verranno soddisfatte per 15.000 euro dalla procedura e per la restante parte dal creditore procedente? Corretto?

    Grazie anticipatemente
    • Zucchetti SG

      06/01/2025 16:08

      RE: Progetto di Distribuzione COn presenza di Comproprietari

      A nostro avviso il ragionamento svolto non è corretto in quanto le spese del processo devono essere collocate in "prededuzione", nel senso che vanno pagate prima di procedere al riparto delle quote tra i comproprietari. Invero si tratta di spese del processo che devono essere sopportate dai comproprietari in ragione della loro quota (per questo si afferma che "gravano sulla massa").
      In questi termini si è espressa più volte la giurisprudenza, la quale ha affermato che "Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione" (Cass., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 22903).
      Questo vale anche per le spese legali (In questi termini Cass., sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2787).
      Se si procedesse diversamente quelle spese resterebbero insoddisfatte.
      Applicando il ragionamento svolto al caso ipotizzato, se il ricavato è 50 ed i crediti assistiti dal privilegio per spese di giustizia ammonta ad €. 45, occorrerà in primo luogo pagare i 45 e solo il residuo potrà essere ripartito.
    • Grazia De Simone

      GUIDONIA MONTECELIO (RM)
      06/01/2025 17:36

      Progetto di Distribuzione COn presenza di Comproprietari

      Quindi l'orientamento da voi condiviso comprenderebbe anche quelle procedure (come il caso da me descritto) in cui il giudizio di divisione endoesecutiva non ha prodotto i suoi effetti e si è proceduto ugualmente alla vendita, ho capito bene?

      Il mio dubbio è in merito al fatto che lo scioglimento della proprietà, non essendo un atto volontario delle parti, comporterebbe oltre che la perdita della proprietà, anche la perdita della rispettiva quota in denaro (già ribassata dei vari esperimenti).

      Ad ogni modo se la legge è questa non sta a me discuterne il merito.

      Rimangono però altri due quesiti a questo punto:
      1) cosa succede se la capienza della somma conseguita, non fosse sufficiente a coprire tutte le spese in prededuzione?
      Ad esempio: le spese di pubblicità sono state già tutte soddisfatte mentre i compensi dei vari ausiliari dovranno essere liquidati a riparto approvato.
      Sarà dunque il creditore procedente a sopperire a questi ammanchi o tutti i creditori privilegiati saranno insoddisfatti in percentuale della loro quota spettante?
      2) la precisazione del credito del procedente è soggetta a revisione da parte del delegato?
      Laddove gli importi richiesti risultassero troppo elevati è compito del delegato rivederli a ribasso o andrebbe avanzata istanza al G.E. per il riconoscimento del credito effettivo?


      Grazie infinite per la risposta e il servizio che offrite!!

      • Zucchetti SG

        10/01/2025 12:46

        RE: Progetto di Distribuzione COn presenza di Comproprietari

        Comprendiamo le ragioni delle perplessità espresse ma a ben vedere la stessa regola varrebbe anche nel caso in cui il giudizio di scioglimento della comunione non gemmasse da una procedura esecutiva ma fosse introdotto per autonoma iniziativa di uno dei comproprietari. Nell'uno e nell'atro caso lo scioglimento della comunione ha un costo, è una spesa del processo, e dunque le parti ne sopportano il relativo onere, salvo che non vi siano contestazioni, i cui costi processuali seguono invece la regola della soccombenza, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
        Quanto alle due ulteriori richieste di precisazione osserviamo che:
        se il ricavato dalla vendita non fosse sufficiente a soddisfare neppure le spese della procedura, essere rimarrebbero definitivamente a carico delle parti, per la differenza.
        Quanto alla valutazione della nota di precisazione del credito osserviamo che il professionista delegato debba procedere al ricalcolo del credito, quando esso risultasse eccessivo.
        Viceversa, se si accerta che il creditore ha chiesto meno di quanto avrebbe potuto pretendere, non potranno essere riconosciute somme aggiuntive. Ciò in quanto vale, anche nell'esecuzione forzata, il principio della domanda (indicazioni in questo senso si ricavano da Cass., sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2044, dive si è detto che attraverso la nota di precisazione del credito il creditore indica le ragioni giustificatrici della sua pretesa) per cui il giudice decide nei limiti di questa, trattandosi di diritti (di credito) disponibili.
    • Grazia De Simone

      GUIDONIA MONTECELIO (RM)
      10/01/2025 13:32

      Progetto di Distribuzione COn presenza di Comproprietari

      Ringrazio come consuetudine per la risposta e la professionalità.