Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

spese relative al compenso del difensore

  • Fabrizio Colombo

    Sassoferrato (AN)
    11/05/2020 19:56

    spese relative al compenso del difensore

    Buonasera,
    1) mi chiedevo se le spese del difensore del creditore, siano da riconoscere in prededuzion ex art 2770 c..c o seguono la causa del credito ?
    2)Occorre disstinguere il caso in cui trattasi di procedente o intervenuto ?
    3) Inoltre, essendo un curatore fallimentare, alla mia prima esperienza con un progetto di distribuzione nell'esecuzioni immobiliari, tenderei ad assumere un atteggiamento abbastanza irreprensibile in caso di carenze della documentazione allegata alle note di precisazione del credito, in merito all'ammissione o meno dei crediti richiesti, usando un po lo stesso criterio con il quale si valutano le domande di ammissione al passivo dei fallimento, o nle caso specifico posso anche ricavare la prova del credito dai vari atti rilevabili dal fscicolo dell'esecuzione ?
    Grazie.
    Dott. Fabrizio Colombo
    • Zucchetti SG

      15/05/2020 07:07

      RE: spese relative al compenso del difensore

      L'interrogativo formulato richiede lo svolgimento di alcune premesse che attengono alla lettura del dato codicistico.
      Si definiscono spese di giustizia i "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      Il credito per spese di giustizia è il credito per le spese del processo esecutivo; non si tratta di un credito autonomo ma di un credito accessorio a quello azionato dal creditore procedente. Per esso non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all'art. 95 c.p.c. (he in realtà ne costituisce una declinazione particolare), secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione. Tali spese gravano in "prededuzione" sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca), poiché assistite dal privilegio di cui agli 2755 c.c. (ai sensi del quale "i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi"), 2770 c.c. (il quale dispone che "i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi") e 2777 c.c. (in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario").
      Le spese di giustizia pongono a volte un problema di loro esatta individuazione. A questo proposito va osservato che sebbene il creditore procedente potrebbe aver sostenuto numerose spese per la tutela giurisdizionale del proprio credito (spese legali nel giudizio di cognizione, spese preliminari al giudizio di esecuzione e spese dell'esecuzione) solo alcune di esse sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., e precisamente quelle fatte nell'interesse comune di tutti i creditori; le altre spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito cui si riferiscono.
      Rientrano certamente tra le spese di giustizia quelle del pignoramento (notifica e trascrizione), le spese di conversione del sequestro, quelle di iscrizione a ruolo (e di contributo unificato), le spese della documentazione ipocatastale (o della certificazione notarile sostitutiva), le spese per gli ausiliari (stimatore, delegato e custode), le spese relative al compenso spettante al difensore, la cui liquidazione deve essere comunque compiuta dal Giudice dell'esecuzione.
      Dunque, una prima risposta all'interrogativo posto può essere fornita precisando che il compenso dovuto al difensore del creditore procedente è una spesa di giustizia in quanto si tratta di una spesa che il creditore ha sostenuto nell'interesse comune di tutti i creditori.
      Se invece si tratta di creditore intervenuto, il compenso avrà lo stesso grado di privilegio del credito riconosciuto al creditore.
      A proposito delle spese legali deve essere segnalata Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24571, la quale ha affermato che "Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili".
      Fonte di frequenti incertezze operative è la disciplina del compenso dovuto al difensore del creditore procedente ammesso al gratuito patrocinio.
      In argomento occorre in primo luogo ricordare che è necessario partire dal provvedimento di liquidazione delle competenze spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato pronunciato dal giudice dell'esecuzione.
      Infatti, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento…" con onere a cario dell'Erario, (ai sensi degli artt. 107, comma 3 let. f) e 131, comma 4, let. a) del medesimo d.P.R.), e con riduzione della metà, ai sensi dell'art. 130.
      L'importo liquidato deve essere posto, conseguentemente, nel piano di riparto, e collocato in privilegio ai sensi dell'art. 2770, in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 135, comma secondo, a mente del quale "Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario".
      Dunque, stando alla lettera delle disposizioni appena richiamate, il procedimento di liquidazione si articola in questi termini: il giudice adotta il decreto di liquidazione in forza del quale il difensore richiede il pagamento all'Erario, il quale a sua volta partecipa alla distribuzione del ricavato ed ottiene quella somma con il privilegio di cui all'art. 2770.
      Ciò detto, non va escluso che per ragioni di economia processuale il decreto di liquidazione prima ed il piano di riparto poi, potrebbero prevedere che il pagamento del compenso del difensore venga eseguito direttamente in favore di quest'ultimo. In questo modo, invece di assegnare la somma allo Stato, il quale dovrebbe poi girarla al difensore, potrebbe essere remunerato direttamente, e per lo stesso importo, lo stesso avvocato.
      È necessario a questo punto svolgere un'ultima considerazione.
      L'art. 112 let. d) del citato testo unico prevede che il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio può essere revocato, tra l'altro "in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92".
      In questo caso, e a differenza delle altre ipotesi previste dal medesimo art. 112, la revoca ha efficacia retroattiva per espressa previsione dell'art. 114, comma secondo.
      Da questa premessa deve trarsi il precipitato per cui in sede di predisposizione del piano di riparto occorre verificare se la somma da assegnare al creditore ammesso al patrocinio a spese dello stato determini una variazione reddituale tale da superare i limiti di cui al primo comma dell'art. 76 e 92 e comportare, da parte del giudice dell'esecuzione, un provvedimento di revoca. Se così è, sarà preciso onere del professionista delegato segnalare la circostanza.
      Accade inoltre non di rado che anche in seno al procedimento esecutivo il difensore del creditore chieda la distrazione delle spese e degli onorari in suo favore, appare utile tratteggiare le modalità attraverso le quali l'istituto (la cui finalità è soprattutto quella di garantire al difensore maggiori garanzie di conseguire il proprio compenso) si declina nella materia esecutiva.
      A norma dell'art. 93 c.p.c. il difensore può chiedere che il giudice, con la sentenza di condanna alle spese, distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che egli dichiara di avere anticipate.
      Il provvedimento di condanna con distrazione è autonomo e distinto rispetto alla condanna alle spese, e costituisce una deroga ai principi generali secondo cui:
      le spese di lite devono essere rimborsate dalle parti alle parti, mentre in questo caso la pronuncia opera in favore di soggetti che parti non sono;
      il compenso al difensore è dovuto solo dal suo rappresentato o assistito, che ha poi il diritto - qualora riconosciuto vittorioso - di rivalersi sul soccombente.
      Per effetto della distrazione sorge un diritto di credito del difensore della parte vittoriosa direttamente esercitabile verso il soccombente, e questa situazione creditoria si aggiunge, in via alternativa, a quella sempre sussistente nei riguardi del proprio cliente: il difensore, pertanto, è libero di azionare il credito rivolgendosi all'uno o all'altro dei debitori (Cass. civ. Sez. III 12 novembre 2008, n. 27041).
      Quanto all'ambito applicativo, sebbene l'art. 93 parli di "sentenza di condanna alle spese", è pacifico che l'istituto abbia portata generale, applicabile in ogni procedimento che comporti l'attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali, e quindi anche in seno al procedimento esecutivo (Cass. civ. Sez. I, 30 marzo 2000, n. 3879.).
      La richiesta di distrazione non soggiace a particolari rigori formali: vale per essa il principio della libertà delle forme, sicché è sufficiente la dichiarazione del difensore (contenuta in uno scritto o resa in udienza) di aver anticipato le spese già sostenute e non percepito gli onorari
      Detta dichiarazione è assistita da una presunzione di veridicità. Così si esprime la giurisprudenza, secondo la quale "La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese" (Cass. civ. Sez. III, 6 aprile 2006, n. 8085; sulla non sindacabilità, quanto a rispondenza al vero, della dichiarazione resa dal difensore, cfr. Cass. civ. Sez. III I° ottobre 2009, n. 21070).
      L'istanza non è neppure soggetta a termini processuali, e dunque può essere proposta in qualunque momento del processo, anche in sede di precisazione delle conclusioni, oppure oralmente all'udienza di discussione.
      A questo ultimo proposito la Corte di cassazione ha osservato che "La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o - come nella specie - in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del "novum" nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla" (Cass. civ., Sez. III, 12 gennaio 2006, n. 412).
      Le premesse generali svolte consentono allora di affermare che al cospetto di una istanza di distrazione delle spese il professionista delegato non ha margini di discrezionalità, e deve redigere la bozza di piano di riparto tenendone conto in quanto la richiesta di distrazione non è soggetta a particolari requisiti di forma, non è sottoposta a termini di decadenza, è insindacabile da parte del giudice dell'esecuzione, e quindi dal delegato.
      • Alberto Biccheri

        CITTA DI CASTELLO (PG)
        10/03/2021 17:55

        RE: RE: spese relative al compenso del difensore

        Nel caso in cui vi siano tre procedure riunite successivamente in un'unica procedura, la prededuzione delle spese legali come spese di giustizia, va riconosciuta a tutti e tre i singoli creditori procedenti o solo al creditore che per primo ha attivato la procedura su cui poi sono confluite le altre?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          12/03/2021 18:42

          RE: RE: RE: spese relative al compenso del difensore

          Applicando il principio per cui le spese prededucibili sono solo quelle sostenute dal creditore nell'interesse comune di tutti i debitori, normalmente non possono essere collocate in prededuzione le spese del pignoramento successivo in quanto esse non hanno apportato alcuna utilità alla procedura (a meno che le tre procedure non abbiano avuto ad oggetto beni o quote di beni diversi tra loro).
          Tuttavia, se il titolo esecutivo in forza del quale è stato eseguito il primo pignoramento viene meno, occorre distinguere una serie di ipotesi.
          Infatti, risolvendo un dibattito dottrinario e giurisprudenziale intorno alla sorte del processo esecutivo in caso di caducazione del titolo originario, Cass. civ., s.u., 7 gennaio 2014, n. 61 ha affermato che "nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità".
          Ne deriva, allora, che le spese del pignoramento successivo dovranno essere riconosciute in prededuzione quante volte esso, stante l'intervenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base del primo pignoramento per vizi originari dello stesso, abbia scongiurato l'improseguibilità della procedura.
          • Alberto Biccheri

            CITTA DI CASTELLO (PG)
            24/03/2021 09:36

            RE: RE: RE: RE: spese relative al compenso del difensore

            Nel caso in cui ciascuna delle tre procedure riunite fosse relativa ad uno specifico bene immobile e il GE avesse disposto, in sede di ordinanza di vendita, la vendita del bene immobiliare oggetto del primo pignoramento nella sopraggiunta sede fallimentare di uno dei tre esecutati, le spese per il primo pignoramento sarebbero dunque ininfluenti per la procedura esecutiva e pertanto le spese sostenute per la prima procedura non dovrebbero essere considerate spese di giustizia ammesse in prededuzione. Cerco di spiegare meglio i passaggi:
            Proc. Es. 1 il creditore C1 pignora il bene B1 del debitore D1;
            Proc. Es. 2 il creditore C2 pignora il bene B2 del debitore D2;
            Proc. Es. 3 il creditore C3 pignora il bene B3 del debitore D3.
            Successivamente i creditori estendono i pignoramenti anche agli altri immobili e il GE riunisce tutte le procedure nella n. 1.
            Il D1 fallisce e il curatore inizia e conclude la vendita di B1;
            il GE autorizza la continuazione della procedura 1 solo sui beni B2 e B3 che vengono poi venduti.
            Si domanda se le spese sostenute dal C1 per il pignoramento del bene B1 che non ha apportato benefici alla procedura esecutiva in quanto venduto dal fallimento, possano essere considerate spese di giustizia oppure no.
            grazie
            • Zucchetti SG

              26/03/2021 06:46

              RE: RE: RE: RE: RE: spese relative al compenso del difensore

              A nostro avviso le spese sostenute dal creditorec1 godono della collocazione al privilegio quali spese di giustizia.
              Ai sensi dell'art. 2770 hanno privilegio i "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
              La norma subordina il riconoscimento del privilegio alla riscontrata la funzionalità dell'azione giurisdizionale compiuta alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse comune di tutti i creditori. Invero, se questo presupposto ricorre, la tutela viene accordata, poco importando se poi alla vendita non si arriva a causa del sopravvenuto fallimento del debitore, in quanto il pignoramento ha comunque avuto e mantenuto la funzione conservativa del patrimonio.
              Proprio in ragione di queste considerazioni si giustifica per esempio quella giurisprudenza secondo la quale "Al creditore che abbia ottenuto nei confronti del debitore successivamente fallito un sequestro conservativo va riconosciuto il privilegio speciale di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., ancorché a questo non sia seguito il pignoramento, atteso che la ratio del privilegio per atti conservativi è quella di assicurare proprio la conservazione dei beni, impedendone l'alienazione a terzi, in vista del soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori, che si realizza nel fallimento come nell'esecuzione individuale attraverso la liquidazione dei beni medesimi (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza 05/12/2017, n. 29113).
              Inoltre, secondo Cass. civ., sez. III, 22 dicembre 2015, n. 25802 l'improcedibilità dell'esecuzione quale conseguenza del mancato subentro, "non determina, la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento di cui agli artt. 2913 e segg. c.c., giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, l'organo fallimentare, purché nel frattempo non sia intervenuta una causa di inefficacia del pignoramento medesimo; del resto, opinando diversamente, il curatore sarebbe sempre tenuto a proseguire l'esecuzione singolare onde conservare gli effetti del pignoramento, cosi svilendosi non solo la sua facoltà discrezionale di scelta di cui all'art. 107, comma 6, l.fall., ma anche il suo stesso ruolo centrale assunto dalla programmazione liquidatoria nella riforma del 2006".
              Addirittura questa caducazione, secondo Cass. Sez. I, 26 febbraio 2019, n. 5655 non si verifica neppure se la procedura esecutiva individuale si estingue, dopo la dichiarazione di fallimento, per l'effetto di fenomeni endoprocessuali.
              • Alberto Biccheri

                CITTA DI CASTELLO (PG)
                21/05/2021 17:04

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: spese relative al compenso del difensore

                Buonasera, riprendo questo post per un'ulteriore precisazione: a vostro parere quindi le spese di giustizia sostenute dal creditore c1 devono essere ammesse in prededuzione del riparto dell'esecuzione individuale; ma in quale misura visto che il bene immobile per le quali sono state sostenute le spese è stato venduto dalla procedura fallimentare? ovvero in proporzione rispetto ai valori degli ulteriori due lotti che sono stati venduti dell'esecuzione?
                grazie
                • Zucchetti SG

                  22/05/2021 12:06

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: spese relative al compenso del difensore

                  Poiché il d.m. 55/2014 prevede per il processo di esecuzione 2 fasi, e cioè quella introduttiva e quella dell'istruttoria/trattazione, riteniamo che la prededuzione debba essere riconosciuta, per intero, in relazione alla prima fase. Quella successiva a nostro avviso va escluda, oppure riconosciuta in parte, in ragione del momento in cui la procedura è stata dichiarata improseguibile per intervenuto fallimento del debitore, a norma degli artt. 51 e 107 l.fall.
                  Insomma, vale la regola generale di cui all'art. 2770 c.c., e dunque occorre una valutazione caso per caso della utilità della spesa rispetto al ceto creditorio. Laddove essa possa ritenersi (con apprezzamento che, evidentemente, in caso di discordanza sarà rimesso ad una valutazione di merito del giudice dell'esecuzione) che la spesa (laddove per spesa intendiamo anche il compenso professionale) possa ritenersi ancillare rispetto agli interessi di tutti i creditori, va riconosciuto, a nostro avviso, il privilegio.
    • Danilo Burgio

      Messina
      01/06/2021 17:11

      RE: spese relative al compenso del difensore

      Buonasera,

      il creditore procedente chiede evidenza nello stato passivo per la somma X portata da un DI.
      Il medesimo creditore chiede, poi, in via privilegiata, ex artt. 2770 e 2755 c.c. le spese per le due azioni esecutive esperite: un presso terzi e un'azione esecutiva immobiliare.

      Nel procedimento esecutivo immobiliare, la curatela è chiaramente intervenuta e ho ammesso le somme ex art. 2770 c.c. richieste.

      Ho, invece, escluso le somme ex art. 2755 c.c. relative al presso terzi, atteso che, in quel giudizio, la curatela non ha preso parte.

      Il creditore ha insistito assumendo che le spese sono state fatte nell'interesse di tutti i creditori.

      Come devo comportarmi, secondo Voi, con riguarado alle chieste spese ex art. 2755 relative al procedimento di espropriazione presso terzi ?

      Grazie.
      • Zucchetti SG

        04/06/2021 12:43

        RE: RE: spese relative al compenso del difensore

        Danilo Burgio
        Messina
        01/06/2021 17:11
        RE: spese relative al compenso del difensore
        Buonasera,

        il creditore procedente chiede evidenza nello stato passivo per la somma X portata da un DI.
        Il medesimo creditore chiede, poi, in via privilegiata, ex artt. 2770 e 2755 c.c. le spese per le due azioni esecutive esperite: un presso terzi e un'azione esecutiva immobiliare.

        Nel procedimento esecutivo immobiliare, la curatela è chiaramente intervenuta e ho ammesso le somme ex art. 2770 c.c. richieste.

        Ho, invece, escluso le somme ex art. 2755 c.c. relative al presso terzi, atteso che, in quel giudizio, la curatela non ha preso parte.

        Il creditore ha insistito assumendo che le spese sono state fatte nell'interesse di tutti i creditori.

        Come devo comportarmi, secondo Voi, con riguarado alle chieste spese ex art. 2755 relative al procedimento di espropriazione presso terzi ?

        Grazie.

        Rispondi a questo intervento
        Come abbiamo osservato nelle precedenti risposte di questa discussione, il problema delle spese di giustizia è fondamentalmente un problema di loro esatta individuazione, il quale va risolto affermando che sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., solo quelle fatte nell'interesse comune di tutti i creditori
        Ed allora, se il linea di principio rientrano certamente tra le spese di giustizia quelle del pignoramento (notifica e trascrizione, iscrizione a ruolo e di contributo unificato), occorre verificare in concreto se quelle spese sono state funzionali alla massa, nel senso che bisogna accertare se quelle spese sono servite per attività processuali di cui si è a avvantaggiata la curatela.
        Così, ad esempio, se gode certamente di privilegio il costo del pignoramento immobiliare eseguito dal creditore, il quale ha dato avvio ad una procedura esecutiva pendente alla data di dichiarazione di fallimento, posto che del vincolo di indisponibilità che il pignoramento ha determinato si avvale la curatela(cfr. cass. sez. I, 22/12/2015 n. 25802; Sez. I, 26/02/2019, n. 5655), lo stesso non può certamente dirsi per le spese di un pignoramento presso terzi che alla data di dichiarazione di fallimento si era già estinto per intervenuta adozione dell'ordinanza di assegnazione ex art 553 c.p.c., poiché da quella procedura esecutiva la curatela non ha tratto alcun vantaggio.
        Ricordiamo inoltre che Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24571, ha affermato che "Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili".
    • Alessandro Doria

      Chioggia (VE)
      11/10/2023 12:49

      RE: spese relative al compenso del difensore

      Buongiorno
      riprendo la discussione per porre questo quesito
      Devo predisporre un progetto di distribuzione con un credito procedente e diversi creditori intervenuti con privilegio ipotecario. Il creditore procedente vanta però un credito chirografario che sarà ovviamente soddisfatto pro quota con gli altri creditori chirografari dopo le spese in prededuzione e i creditori privilegiati.

      Il quesito sta proprio in questa ultima parte, in quanto il creditore procedente ha depositato, perlopiù tardivamente, una nota di precisazione del credito con elencazione di capitale, interessi e spese sostenute, comprensive della fase monitoria (spese per decreto ingiuntivo e compenso al legale) senza alcuna precisazione del tipo di privilegio richiesto, ad esempio ex art. 2770 c.c. o di alcuna indicazione della parte chirografaria. Penso che in assenza di una specifica indicazione sia corretto inserire tutto la richiesta presentata nella nota di precisazione in linea chirografaria. Oppure, visto che in parte trattasi di spese di giustizia sostenute dal creditore procedente per la intera massa dei creditori, debbo estrapolare la quota parte di spese e di compenso del legale e riconoscere il privilegio ex art. 2770 anche se non richiesto?

      Cordiali saluti
      Alessandro Doria
      • Zucchetti SG

        14/10/2023 10:50

        RE: RE: spese relative al compenso del difensore

        Rispondiamo alla domanda osservando preliminarmente che anche la procedura esecutiva si caratterizza per essere una, seppur particolare, domanda giudiziale, con la quale il creditore chiede di poter ottenere una somma di danaro pari all'importo del suo credito, da ricavarsi con la vendita, invito domino, dei beni pignorati.
        Di questa domanda il creditore, in base ai principi generali, deve indicare tutti gli elementi costitutivi, ivi compresa l'eventuale sussistenza di un privilegio; infatti, indicando il privilegio il creditore domanda non solo di concorrere nella distribuzione del ricavato, ma di concorrervi facendo valere il diritto di essere preferito ad altri creditori (chirografari o titolari di un credito di rango inferiore).
        Si ritiene quindi, generalmente, che il diritto di concorrere al privilegio debba essere appositamente richiesto, poiché anche nella distribuzione del ricavato vale il principio della domanda, con la conseguenza che occorra rispettare il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, posto dall'art. 112 c.p.c., vertendosi in tema di diritti di credito, e cioè di diritti disponibili (che la domanda di partecipazione al ricavato sia una vera e propria domanda giudiziale cfr, ex multis, Cass. 06-5-2015, n. 9011).
        Dunque, una prima affermazione che può compiersi sulla scorta dei principi generali, è quella per cui la volontà di concorrere alla distribuzione come creditore privilegiato debba essere esplicitata.
        Altra affermazione che può compiersi è quella per cui è sufficiente che il creditore chieda il privilegio, senza che abbia anche l'onere di indicare specificamente la norma che lo riconosce, posto che la individuazione e l'applicazione delle norme regolanti la fattispecie sottoposta al suo esame è compito riservato al giudice in forza del noto principio jura novi curia (Cass. n. 12467 del 21/05/2018).
        Il problema, e qui si annidano le incertezze, è quello di stabilire se, come nel caso prospettato nella domanda, un credito possa essere ammesso al privilegio anche quando una esplicita richiesta in tal senso manchi.
        Sul punto, in ambito fallimentare (ambito nel quale il tema è stato affrontato dalla giurisprudenza) Cass. n. 10990 del 26/04/2021 ha esaminato la questione in un caso in cui la parte si era limitata a richiamare la ragione giustificativa del credito, nascente da prestazione contrattuale e cioè, per la parte spettante e non pagata, la indennità suppletiva di clientela per il rapporto di agenzia, senza però manifestare in modo chiaro l'intento di una considerazione corrispondentemente privilegiata.
        Orbene, la Corte di cassazione ha negato il privilegio affermando che, almeno implicitamente, una richiesta di privilegio debba esservi, e deve poter essere verificata dal giudice tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati, anche in ragione del fatto che l'art. 93 comma 3 n. 4 l.f. richiede espressamente che la domanda di insinuazione al passivo debba contenere l'indicazione del causa di prelazione.
        In questa pronuncia i giudici di legittimità hanno osservato che "una insinuazione per una causa di prelazione non chiaramente espressa (perché del tutto incerta) ovvero omessa (cioè mancante del tutto) - e le ipotesi sono parificate, a riprova della perentorietà del comando legale - si traduce in una domanda del medesimo credito quale chirografario".
        La sentenza prosegue rimarcando che dell'art.93 I.f., nel richiedere che la domanda di insinuazione la passivo indichi l'eventuale privilegio, "non si limita a riprodurre il canone processualcivilistico dell'analogo art.112 c.p.c., bensì assolve ad una funzione di garanzia della massa dei creditori" i quali esaminando le domande di insinuazione al passivo già depositate possono valutare la convenienza a depositare una propria domanda e l'interesse a contestare le domande altrui.
        Maggiore indulgenza sembra essere stata manifestata da altra pronuncia (Cass. n. 25316 del 20/09/2021) che invece ha riconosciuto il privilegio nel caso in cui "il ricorrente, nel chiedere l'ammissione al passivo del proprio credito, aveva chiarito trattarsi di retribuzioni, tredicesima e quattordicesima, ferie, permessi non goduti, indennità di mancato preavviso, in tal modo palesando la natura di credito di lavoro dipendente"; con la conseguenza che, "nonostante la mancata formulazione di conclusioni con espressa richiesta di riconoscimento della prelazione, gli elementi addotti a sostegno dell'istanza dovevano considerarsi sufficienti ai fini della prospettazione della sua applicabilità, emergendo con chiarezza il titolo del credito, dalla cui indicazione poteva quindi desumersi inequivocabilmente la volontà di ottenere l'ammissione al passivo del credito con il privilegio".
        Così riassunti i termini della questione, a nostro avviso occorre affermare che, in assenza della esplicita richiesta di collocazione di un credito al privilegio, lo stesso debba essere ammesso al chirografo, a meno che dal contenuto complessivo della nota di precisazione di credito non si possa individuare, chiaramente e senza possibilità di equivoco, che il creditore voglia far valere la causa di prelazione.