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Procedura esecutiva immobiliare nei confronti del terzo proprietario

  • Alessandra Cadorin

    Busto Arsizio (VA)
    30/04/2026 11:42

    Procedura esecutiva immobiliare nei confronti del terzo proprietario

    Buongiorno, devo predisporre un piano di riparto nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare contro il terzo proprietario che ha acquistato il bene ipotecato.
    Il creditore procedente è titolare di ipoteca volontaria di primo grado in forza di mutuo nei confronti del debitore esecutato, e successivo decreto ingiuntivo anch'esso nei confronti del debitore esecutato.
    Il creditore intervenuto ha un credito privilegiato ex art. 2752 III c. cc nei confronti del terzo proprietario.
    Chiedo cortesemente se siano corretti i seguenti ragionamenti:
    -il creditore procedente ipotecario può far valere il suo credito in via privilegiata ipotecaria con esclusione dal riparto del credito vantato in via chirografaria;
    -il creditore intervenuto, in quanto titolare di credito nei confronti del terzo proprietario e non del debitore esecutato, non partecipa al concorso sul ricavato della vendita sino alla soddisfazione integrale del creditore del debitore, ma può essere soddisfatto esclusivamente sull'eventuale residuo spettante al terzo.
    Ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      04/05/2026 10:42

      RE: Procedura esecutiva immobiliare nei confronti del terzo proprietario

      Per rispondere alla domanda formulata occorre partire dalla ricostruzione complessiva del dato normativo di riferimento.
      A norma dell'art. 2752 c.c. "Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi".
      La disposizione, dunque, conia un privilegio mobiliare generale.
      Va poi osservato che, a differenza di quanto avviene per i beni mobili, non esistono privilegi generali immobiliari (vale a dire crediti assistiti da privilegio su tutti i beni immobili del debitore), tranne che la legge non disponga diversamente: lo si ricava dalla lettura dell'art. 2746 c.c. a norma del quale "Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili".
      Ora, ai sensi dell'art. 2748, co. 2, c.c., il privilegio speciale immobiliare prevale sull'ipoteca, salvo che la legge disponga diversamente.
      Quindi, il privilegio di cui all'art. 2752 c.c. non prevale sull'ipoteca immobiliare perché, semplicemente, è un privilegio mobiliare. Andrà pertanto trattato come un chirografo.
      Dunque, soddisfatto il credito per la porzione garantita da ipoteca, il creditore intervenuto potrà soddisfarsi sull'eventuale residuo.
      • Alessandra Cadorin

        Busto Arsizio (VA)
        05/05/2026 11:45

        RE: RE: Procedura esecutiva immobiliare nei confronti del terzo proprietario

        Il credito vantato dal procedente nei confronti del debitore (e non del terzo proprietario esecutato) può essere soddisfatto solo per la porzione garantita da ipoteca con esclusione dal riparto del credito vantato in via chirografaria
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          08/05/2026 12:17

          RE: RE: RE: Procedura esecutiva immobiliare nei confronti del terzo proprietario

          La richiesta di precisazioni non ci è chiara. Ci specifica qualcosa?
          • Alessandra Cadorin

            Busto Arsizio (VA)
            08/05/2026 12:42

            RE: RE: RE: RE: Procedura esecutiva immobiliare nei confronti del terzo proprietario

            Il mio caso è il seguente:
            - il creditore procedente X ha promosso esecuzione immobiliare ex art. 602 cpc nei confronti del terzo proprietario che ha acquistato il bene ipotecato;
            - pertanto l'ipoteca è iscritta sui beni del debitore, mentre la procedura esecutiva è nei confronti del terzo;
            - il credito vantato da X è quindi assistito da tale ipoteca; tuttavia X vanta anche un credito chirografario nei confronti dello stesso debitore (che non è il terzo proprietario);
            - nella medesima procedura è intervenuto un creditore Y che vanta un credito chirografario nei confronti del terzo proprietario.
            La mia domanda è se il creditore X può vedere soddisfatto anche il proprio credito chirografario vantato nei confronti del debitore, oppure se dopo aver soddisfatto il creditore X solo per il credito ipotecario, la somma residua debba essere attribuita al creditore Y.
            Ringrazio per l'attenzione.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              09/05/2026 10:32

              RE: RE: RE: RE: RE: Procedura esecutiva immobiliare nei confronti del terzo proprietario

              Ora è chiaro. Come abbiamo precisato nella precedente risposta, il creditore che agisce nei confronti dell'acquirente può soddisfarsi solo per la porzione di credito assistita da ipoteca. Il residuo andrà all'altro creditore