Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Creditore Fondiario non restituisce somme eccedenti

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    17/04/2020 17:25

    Creditore Fondiario non restituisce somme eccedenti

    In due Es Imm.ri i Progetti di distribuzione sono stati approvati nel mese di dicembre 2019
    Per effetto delle somme versate in applicazione dell'art 41 TUB, entrambi terminano con un importo a debito dello stesso creditore fondiario.
    Tali somme, unitamente alla liquidità esistente nel c.c. bancario, vanno poi versate agli unici due soggetti beneficiari nel PdD: il custode ed il Delegato.
    In entrambi i casi ho inviato fin dal 21.12.2019 rispettivamente 3 e 4 pec sollecitando la restituzione della somma.
    Da ultimo oggi ho chiamato telefonicamente i due studi legali di riferimento i quali mi hanno assicurato che avrebbero di nuovo provveduto a sollecitare ecc...
    In un'altra Es Imm. il cui PdD è stato approvato lo stesso giorno delle altre due la stessa banca è invece beneficiario della somma di €uro 8,5 mila circa che fino ad ora ho tenuto "congelata" in attesa che un eventuale sollecito da parte della banca stessa mi avrebbe permesso di sollecitarla a mia volta in merito alle altre due esecuzioni.
    Credo che prima o poi un sollecito mi perverrà, ma da parte del legale della banca (che è un legale diverso dagli altri due). A quel punto immagino che le mie rimostranze non avranno grande efficacia.
    Intravedete qualche strumento particolare per poter agire verso la banca inadempiente o dovrò solo pazientare? E comunque pagarla nell'esecuzione in cui è creditrice?
    Giuliano Cesarini
    • Zucchetti SG

      20/04/2020 07:49

      RE: Creditore Fondiario non restituisce somme eccedenti

      Comprendiamo il disappunto che trapela nella domanda. Purtroppo non esistono strumenti che consentano, nella sostanza, di operare una compensazione tra il credito vantato dalla banca nell'una procedura, ed il debito restitutorio cui la stessa è tenuta nell'altra. Si tratta di esecuzioni diverse, con debitori diversi, sicchè da una parte dovrà pagarsi, e dall'altra occorrerà agire per riscuotere. A questo fine la extrema ratio potrebbe essere quella di chiedere al giudice di essere autorizzati a promuovere un ricorso per decreto ingiuntivo nell'interesse della procedura, ma ci sembra davvero una soluzione che andrebbe per quanto possibile evitata sino all'ultimo, poiché oltre ad allungare i tempi dell'esecuzione la caricherebbe di ulteriori costi, che paradossalmente potrebbero dover essere sostenuti, ex art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proprio dal creditore nei cui confronti occorre agire.
      Uno scenario prospettabile, infatti, è quello per cui ove il creditore rifiutasse di anticipare i costi per l'esercizio di questa azione di recupero del credito il giudice non potrebbe che dichiarare improseguibile la procedura, ponendo a carico del creditore obbligato alla restituzione il pagamento delle somme dovute ai suoi ausiliari (cosa che probabilmente è già avvenuta con la pronuncia dei decreti di liquidazione), ai quali a questo punto non resterebbe che agire in via autonoma nei confronti dell'istituto di credito.