Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Progetto di distribuzione in mancanza di Decreto di Trasferimento - art. 54 ter L. 27-2020

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    04/06/2020 20:12

    Progetto di distribuzione in mancanza di Decreto di Trasferimento - art. 54 ter L. 27-2020

    In una esecuzione immobiliare mi trovo a dover correttamente interpretare quanto previsto dall'art. 54 ter L. 27-2020 circa la sospensione delle operazioni di liquidazione relative ad immobili utilizzati come dimora abituale dell'esecutato. Norma che, per altro, è stata oggetto anche di indicazioni operative dal parte del GE.
    Le previsioni di tale articolo non si applicano alla formulazione, alla approvazione e attuazione del Progetto di Distribuzione del ricavato, ma solo laddove sia divenuto definitivo il relativo trasferimento.
    Nel mio caso l'immobile è usato come dimora abituale dell'esecutato. E' già stato versato il saldo prezzo ma il decreto di trasferimento non è stato ancora emesso né sarà emesso fino al 30.10.2020.
    Mi sto domandando se possa dirsi definitivo il trasferimento dell'immobile per il solo fatto che sia stato versato il saldo ma in mancanza di decreto di trasferimento.
    Dovendo, infatti, redigere il PdD per gli altri lotti compresi nell'esecuzione, mi stavo domandando se possa inserire nel progetto stesso anche il ricavato dalla vendita del lotto in questione.
    Il PdD non sarebbe in questo caso parziale ma definitivo.
    • Zucchetti SG

      08/06/2020 12:55

      RE: Progetto di distribuzione in mancanza di Decreto di Trasferimento - art. 54 ter L. 27-2020

      Riteniamo che il decreto di trasferimento ed il piano di riparto possono essere predisposti, salvo che non vi siano elementi per ritenere che il prezzo di aggiudicazione sia notevolmente inferiore a quello giusto, così come previsto dall'art. 586 c.p.c..
      Cerchiamo di spiegare le ragioni del nostro convincimento.
      Con l. 24 aprile 2020, n. 27 è stato introdotto, nel corpo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l'art. 54-ter, il quale dispone che "Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore".
      I primi commenti che hanno avuto ad oggetto questa norma, la cui formulazione normativa ha fatto discutere sotto plurimi versanti, sembrano concordi nel ritenere che si tratta di una sospensione direttamente prevista dalla legge, dunque incasellabile nell'ambito dell'art. 623 c.p.c..; pertanto, essa opera ipso iure, ed il provvedimento del giudice si limita, per così dire, a prenderne atto.
      Uno dei plurimi aspetti controversi che la l'articolo prospetta all'interprete è quello relativo alla operatività della disposizione nel momento in cui l'immobile sia stato aggiudicato.
      Secondo una prima opzione ricostruttiva, intervenuta l'aggiudicazione la procedura sarebbe impermeabile all'effetto sospensivo disposto dalla previsione in quanto essa non avrebbe più ad oggetto l'immobile del debitore che costituisce l'abitazione principale ma, diversamente, il denaro ricavato dalla vendita. Si imporrebbe, pertanto, la pronuncia del decreto di trasferimento ed il prosieguo delle attività processuali.
      Una diversa opinione ritiene che anche a seguito della aggiudicazione definitiva l'esecuzione ha ancora ad oggetto l'immobile che costituisce l'abitazione principale del debitore esecutato, e permane l'esigenza di tutelare quell'interesse (a permanere nell'immobile) che il legislatore ha inteso presidiare con la disposta sospensione legale, con la conseguenza che se il decreto di trasferimento venisse emesso esso continuerebbe ad avere efficacia di titolo esecutivo per il rilascio.
      A nostro avviso l'affermazione per cui intervenuta l'aggiudicazione permangono i presupposti di applicazione della norma, per quanto aderente al dato letterale della disposizione, non può essere condivisa, quanto meno nei casi in cui all'aggiudicazione sia seguito anche il versamento del saldo prezzo.
      In primo luogo, infatti, occorre dare conto della previsione di cui all'art. 187-bis disp. att. c.p.c., a mente della quale intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, l'estinzione della procedura non ne travolge gli effetti, rimanendo dunque fermo il diritto dell'aggiudicatario di ottenere il decreto di trasferimento, previo versamento del saldo, salvi i casi di prezzo notevolmente inferiore a quello giusto previsto dall'art. 586 c.p.c.
      Si tratta di una previsione che costituisce la declinazione normativa della esigenza, ancillare rispetto agli obiettivi di efficienza della procedura esecutiva, di garantire l'affidamento di colui il quale si approccia alla procedura esecutiva, e che è stato sottolineato dalla giurisprudenza (Cass., sez. un., 28 novembre 2012, n. 21110).
      Dunque, se si ammettesse la sospensione, il debitore non ne riceverebbe alcun beneficio, in quanto scaduto il semestre l'aggiudicatario manterrebbe integra questa possibilità; il risultato sarebbe dunque quello di una mera dilatazione dei tempi del processo, in distonia con la previsione dell'art. 111 Cost., e con la imposizione di un inutile sacrificio per le ragioni dell'aggiudicatario, senza che a questo si accompagni una reale protezione per gli interessi del debitore.
      In ogni caso, se anche si volesse opinare diversamente in una ottica di salvaguardia del debitore esecutato, potrebbe farsi applicazione dell'art. 627 c.p.c., a mente del quale durante la sospensione non può essere compiuto alcun atto, salvo che il giudice non disponga diversamente. Applicando questa norma, si potrebbe dire che, ferma restando la sospensione, e dunque il non compimento delle attività processuali in grado di nuocere al debitore (il pensiero corre evidentemente veloce all'ordine di liberazione), potrebbe essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione il compimento di tutti quegli atti che non interferiscono con l'esigenza che il legislatore ha inteso tutelare con il citato art. 54-ter, primo fra tutti il decreto di trasferimento (la cui esecuzione peraltro rimarrebbe comunque sospesa ai sensi dell'art. 103, comma sesto, d.l. 18/2020) ed il piano di riparto.