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Art. 111 e seguenti l.f.

  • Sonia Candela

    Castelnuovo Berardenga (SI)
    17/10/2024 11:24

    Art. 111 e seguenti l.f.

    Gentili Signori,

    ho finito di predisporre l'elenco delle spese da attribuire nell'ambito della esecuzione immobiliare fondiaria iniziata prima della dichiarazione di fallimento nella quale la curatela è intervenuta, ma ho un dubbio: se il credito ammesso in sede fallimentare per la prestazione professionale, prededucibile ai sensi dell'art. 111, secondo comma. l.f., possa essere considerato quale spesa generale da attribuire in prededuzione quale spesa generale ai sensi dell'art. 111 - ter terzo comma, l.f.
    Trattasi del compenso di un commercialista che ha lavorato quale professionista nominato nell'ambito della composizione negoziata della crisi, in vigenza della l. 147/2021.

    E' ancora una questione dibattuta. Se fossimo nell'ambito del concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare, non avrei dubbi ad imputarlo quale spesa generale a carico, in proporzione, di tutti i conti speciali, ma qui non riesco a ravvisare il principio della consecutio previsto per le prestazioni rese nell'ambito del concordato.

    Vi ringrazio
    • Zucchetti SG

      17/10/2024 11:52

      RE: Art. 111 e seguenti l.f.

      Non siamo sicuri di aver compreso i termini della questione:
      il commercialista è stato nominato dalla commissione di cui all'art. 13 comma 6 cci quale esperto nella composizione negoziata, oppure si tratta di un professionista nominato dall'imprenditore (o dallo stesso esperto) per farsi assistere nella composizione negoziata?
      Ci fornisca questo elemento e proveremo ad esporre le nostre riflessioni.
      • Sonia Candela

        Castelnuovo Berardenga (SI)
        17/10/2024 15:44

        RE: RE: Art. 111 e seguenti l.f.

        Dalla commissione di cui all'art. 13 comma 6 cci e, ovviamente, il tutto si è risolto con un paio di riunioni con il legale rappresentante. Il compenso è stato poi definito in sede di commissione, calcolato ai sensi dell'art. 25 ter del d.l. 118/2021.
        • Zucchetti SG

          18/10/2024 08:32

          RE: RE: RE: Art. 111 e seguenti l.f.

          La precisazione ci consente di affermare che a nostro avviso il riconoscimento della prededuzione spetta.
          Invero, già la originaria versione del d.l. 24.8.2021, n. 118 (prim'ancora della sua conversione ad opera della l. 21.10.2021, n. 147) prevedeva, all'art. 16 comma 11, che "Il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
          Questa previsione si ritrova poi contenuta nell'art. 25-ter comma 12, dalla quale il correttivo recentemente approvato con il d.lgs 136/2024 ha eliminato il riferimento all'art. 6 (il quale contiene la previsione di una serie di crediti prededucibili oltre a quelli così espressamente qualificati dalla legge) per (così si legge nella relazione illustrativa) "non ingenerare equivoci applicativi o sistematici. In tutti i casi in cui la prededuzione è accordata per legge, infatti, il diritto del creditore di essere pagato prima dei creditori concorsuali discende non dall'articolo 6 ma dalla singola norma che lo prevede".