Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

titoli esecutivi e privilegio ipotecario

  • Carla Chiola

    PESCARA
    19/12/2023 15:13

    titoli esecutivi e privilegio ipotecario

    Buon pomeriggio a tutti. Sottopongo alla vostra attenzione questo caso.
    Una banca ha avviato una procedura esecutiva immobiliare producendo quale titolo esecutivo un decreto ingiuntivo, fondato su un credito che trae origine da un contratto di finanziamento ipotecario, concesso nel 1998 per concorrere ad esigenze finanziarie a medio/lungo termine del cliente.
    Per completezza evidenzio che il contratto di finanziamento e gli altri allegati al decreto ingiuntivo non sono stati prodotti agli atti della procedura esecutiva e che la banca non ha iscritto ipoteca giudiziale in conseguenza di tale titolo né sugli immobili sui quali ha già iscritto ipoteca volontaria né su altri immobili del cliente.
    Partendo dal presupposto che - come da giurisprudenza che ho rinvenuto sul punto che spero di aver ben compreso, non parrebbe esserci un problema di duplicazione di titoli esecutivi che, comunque, non è stato sollevato dall'esecutato -, i dubbi che a me sorgono in sede di predisposizione del progetto di distribuzione sono i seguenti:
    1. è possibile riconoscere al credito il privilegio ipotecario, così come indicato dalla banca nella nota di precisazione? Se il presupposto che ho rappresentato fosse corretto, mi verrebbe da dire che non nulla osterebbe a tale riconoscimento;
    2. in caso affermativo, ai fini della collocazione in rango ipotecario degli interessi ex art.2855 c.c., i relativi conteggi devono essere eseguiti sulla somma di cui al decreto ingiuntivo, che include l'intero credito per capitale ed interessi – come effettuato dalla banca –, ovvero devono essere presi in considerazione, per quanto attiene il credito per rate scadute inclusive di capitale ed interessi del ridetto finanziamento sottostante, esclusivamente quelli ricompresi nelle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento?
    È mia opinione che, ove si seguisse il criterio adottato dalla banca, non si entrerebbe nel merito del periodo di maturazione degli interessi inclusi nelle rate scadute, essendo questi inseriti in un unicum che è il credito indicato nel decreto ingiuntivo, e, quindi, potrebbe accadere che sia riconosciuto il rango ipotecario anche a quelli eventualmente ricadenti oltre le due annate precedenti il pignoramento.
    Vi ringrazio anticipatamente per il prezioso contributo che vorrete riservare a questa mia richiesta di confronto.
    • Zucchetti SG

      22/12/2023 10:41

      RE: titoli esecutivi e privilegio ipotecario

      A nostro avviso non vi sono ostacoli al riconoscimento dell'ipoteca.
      Va premesso che, secondo la giurisprudenza, il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia (come nel caso prospettato nella domanda) iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto, non perde l'interesse ad agire in via monitoria, sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontaria ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore (così Cass. 10/10/2013, n. 23083; 26/06/2006, n. 14737).
      La giurisprudenza ha inoltre osservato che non è precluso al creditore, che a garanzia del suo credito abbia iscritto ipoteca convenzionale su alcuni beni del debitore, di iscrivere ipoteca giudiziale su altri beni in base a sentenza di condanna o a decreto ingiuntivo esecutivo, emessi per lo stesso credito, salvo il diritto del debitore alla riduzione (Sez. 3, Sentenza n. 12536 del 22/09/2000).
      In particolare, da questa ultima pronuncia si ricava agevolmente l'affermazione per cui l'ipoteca assiste il credito, non già il titolo in sé, con la conseguenza per cui anche se l'ipoteca è stata iscritta in forza del contratto, l'azione esecutiva intrapresa sulla base del decreto ingiuntivo, ottenuto per lo stesso credito, legittima il creditore a concorrere facendo valere la garanzia ipotecaria, senza peraltro che a questo fine sia necessaria la produzione del contratto, il quale tuttavia potrebbe essere necessario al fine di verificare che il credito portato dal decreto ingiuntivo e quello indicato nella nota di iscrizione ipotecaria siano gli stessi.
      Quanto alla misura degli interessi, bisogna calcolare gli interessi maturati, sul capitale, nelle annate considerate nell'art. 2855, poiché ragionando nei termini in cui ha ragionato la banca, la regola della norma or ora citata sarebbe aggirata.