Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

riparto - creditore irreperibile o cancellato

  • Pamela Pennesi

    Montegranaro (FM)
    19/07/2024 18:31

    riparto - creditore irreperibile o cancellato

    Gentilissimi, nel caso di pagamento a seguito di un riparto finale approvato di una procedura esecutiva, si verifica la seguente situazione: 1) uno dei creditori intervenuti è una Cooperativa che allo stato attuale risulta cessata, per chiusura della liquidazione relativa; 2) un altro dei creditori intervenuti è una società (SNC), dichiarata poi fallita ed allo stato attuale, con procedura già chiusa; 3) uno dei creditori intervenuti è una persona fisica allo stato (nonostante varie ricerche) divenuto irreperibile. Stante le tre casistiche sopra indicate, per il pagamento relativo, qual'è il comportamento più corrette da tenere? Grazie.
    • Zucchetti SG

      19/07/2024 19:00

      RE: riparto - creditore irreperibile o cancellato

      Il caso prospettato non è infrequente. Può infatti accadere che uno dei creditori aventi titolo a concorrere nella distribuzione del ricavato sia irreperibile oppure sia deceduto e non siano intervenuti eredi o il curatore dell'eredità giacente.
      È quindi necessario interrogarsi sulla sorte delle somme assegnate, in sede di riparto, a questi creditori, anche in ragione del fatto che per il processo esecutivo manca una previsione analoga a quella di cui all'art. 117, comma quarto, l.fall. (art. 213, comma quarto, cci) a norma del quale le somme destinate ai creditori irreperibili sono ridepositate sul conto della procedura e decorsi 5 anni sono versati, dal depositario, all'Erario.
      Alla domanda ha fornito risposta la l. 13 novembre 2008, n. 181, che, nel convertire il d.l. 16 settembre 2008, n. 143 (recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario "), ne ha modificato l'art. 2, aggiungendo al comma secondo, la lett. c-bis, a mente del quale gli importi "depositati presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia", vanno conferiti al "Fondo Unico Giustizia" (stessa sorte subiscono le somme di cui all'art. 117, comma quarto, l.fall.).
      In conclusione, i creditori irreperibili devono, entro il termine decadenziale di cinque anni dalla chiusura della procedura, reclamare le somme depositate a loro nome, decorsi i quali esse andranno ad alimentare il FUG.
      Ad identici approdi si giunge anche nell'ipotesi di cancellazione della società o chiusura del fallimento che abbia titolo a concorrere nella distribuzione del ricavato.
      Secondo la giurisprudenza (Cass., Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070, n. 6071 e n. 6072), la cancellazione della società determina un fenomeno di tipo successorio, per effetto del quale i soci che tali risultavano al momento della cancellazione subentrano nelle posizioni attive e passive della società. Cass. sez. I, 15.11.2016, n. 23269 ha chiaramente affermato che "L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione".
      Questa successione si verifica anche a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese conseguente alla chiusura del fallimento, a norma dell'art. 218 l.f. (oggi art. 233 cci) il quale prevede proprio che il curatore chieda la cancellazione della società nei casi di chiusura della procedura per insufficienza di attivo o compiuta distribuzione.
      La successione dei soci non è impedita dalla previsione di cui all'art. 117 comma 4 l.f., (oggi art 232 cci) poiché questa norma detta una regola di mera destinazione delle somme acquisite alla procedura fallimentare e non reclamate da alcuno, prevedendo che i creditori insoddisfatti possano richiederle nel termine di 5 anni, decorsi i quali sono le stesse sono riversate al fondo unico giustizia; essa non trova dunque applicazione nel caso di somme che non fanno parte dell'attivo distribuibile.
      Dunque, le somme dovute alla società cancellata o al fallimento chiuso spettano, in sede di riparto, ai soci, salvo essere devolute al fondo unico giustizia ove da costoro non reclamate.