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Accordo di ristrutturazione dei debiti - Oneri di riscossione
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Stefano Uglietti
Milano24/03/2025 15:44Accordo di ristrutturazione dei debiti - Oneri di riscossione
A seguito di una proposta ai sensi dell'art. 63 CCII, l'AdER ha richiesto, ai fini di una dichiarazione di assenso (limitatamente alle somme di sua stretta spettanza, ovvero
gli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112), che la proposta preveda il pagamento in misura percentualmente identica a quella riconosciuta alle corrispettive somme iscritte a ruolo.
La proposta formulata prevede il pagamento integrale del credito privilegiato iscritto a ruolo verso l'INPS e il pagamento in misura percentuale degli oneri di riscossione.
L'AdER richiede, invece, che gli oneri di riscossione debbano essere soddisfatti nella stessa misura prevista sul relativo credito e quindi al 100%.
Si ritiene, invece che, non godendo del medesimo grado di privilegio ex artt. 2753 e 2754 c.c. possano essere soddisfatti in misura percentualmente inferiore come peraltro previsto nella proposta.
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Zucchetti Software Giuridico srl
27/03/2025 09:50RE: Accordo di ristrutturazione dei debiti - Oneri di riscossione
In giurisprudenza è ricorrente l'affermazione per cui alle spese di riscossione (artt. 17 e ss D.Lgs. 13/04/1999, n. 112), va riconosciuta natura chirografaria (Cass. 10-5-2013, n. 11230; Cass. 3-4-2014, n. 7868).
Precisiamo, tuttavia, che in questo caso il problema riguarda non tanto (o, meglio, non direttamente) la natura chirografaria degli agi di riscossione, quanto piuttosto il fatto che l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta di una valutazione discrezionale, ha indicato a quali condizioni è disponibile a prestare il proprio consenso alla transazione fiscale ex art. 63 c.c.i.i.
A questo proposito osserviamo infatti che a mente del comma 1 della citata disposizione, se è vero che "il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori", è anche vero che occorre una attestazione del professionista indipendente che certifichi "la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell'impresa".
Va poi aggiunto che ai sensi del comma 4 dell'art. 63 il Tribunale, anche in caso di dissenso dell'amministrazione finanziaria, omologa comunque l'accordo al ricorrere di determinate condizioni, tra le quali (per quanto rileva in questa sede) quella per cui "il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta".
Dunque, in definitiva, non si pone tanto un problema di analisi della natura del credito da accessori di riscossione, quanto piuttosto la necessità di "conquistare" il consenso dell'AdER e di verificare, ove questo manchi, ricorre il requisito della convenienza della proposta formulata rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 63 comma 1), e se ricorrono le altre condizioni di cui all'art. 63 comma 4.
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