Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

progetto di distribuzione

  • Elena Pompeo

    Salerno
    14/11/2024 09:19

    progetto di distribuzione

    devo procedere ad un progetto di distribuzione dove l'agenzia delle entrate riscossioni è intervenuta tardivamente (dopo l'udienza di fissazione della vendita) e non ha precisato il credito nè provato che l'irpef (che richiede con diversi estratti di ruolo) vada in privilegio non avendo provato l'infruttuosa esecuzione sui mobili. Ritengo, quindi, di dover considerare il crediotre quale chirografario tardivo da pagare dopo i tempestivi. E' corretto?
    Vi è poi quale creditore tempestivo il condominio per un decreto ingiuntivo. Nella precisazione del credito richiede anche le mensilità ordinarie dell'immobile oggetto della procedura esecutiva e venduto dal 2021 ad oggi (quindi non prescritte). Ritengo che vadano date in chirografo anche se chieste solo in sede di precisazione delle conclusioni. E' corretto?
    • Zucchetti SG

      14/11/2024 10:34

      RE: progetto di distribuzione

      Partiamo dalla posizione dell'ADE.
      La procedura esecutiva si caratterizza per essere una, seppur particolare, domanda giudiziale, con la quale il creditore chiede di poter ottenere una somma di danaro pari all'importo del suo credito, da ricavarsi con la vendita, invito domino, dei beni pignorati.
      Di questa domanda il creditore, in base ai principi generali, deve indicare tutti gli elementi costitutivi, ivi compresa l'eventuale sussistenza di un privilegio; infatti, indicando il privilegio il creditore domanda non solo di concorrere nella distribuzione del ricavato, ma di concorrervi facendo valere il diritto di essere preferito ad altri creditori (chirografari o titolari di un credito di rango inferiore).
      Si ritiene quindi, generalmente, che il diritto di concorrere al privilegio debba essere appositamente richiesto, poiché anche nella distribuzione del ricavato vale il principio della domanda, con la conseguenza che occorra rispettare il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, posto dall'art. 112 c.p.c., vertendosi in tema di diritti di credito, e cioè di diritti disponibili (che la domanda di partecipazione al ricavato sia una vera e propria domanda giudiziale cfr, ex multis, Cass. 06-5-2015, n. 9011).
      Dunque, una prima affermazione che può compiersi sulla scorta dei principi generali, è quella per cui la volontà di concorrere alla distribuzione come creditore privilegiato debba essere esplicitata.
      Altra affermazione che può compiersi è quella per cui è sufficiente che il creditore chieda il privilegio, senza che abbia anche l'onere di indicare specificamente la norma che lo riconosce, posto che la individuazione e l'applicazione delle norme regolanti la fattispecie sottoposta al suo esame è compito riservato al giudice in forza del noto principio jura novi curia (Cass. n. 12467 del 21/05/2018).
      Il problema, e qui si annidano le incertezze, è quello di stabilire se, come nel caso prospettato nella domanda, un credito possa essere ammesso al privilegio anche quando una esplicita richiesta in tal senso manchi.
      Sul punto, in ambito fallimentare (ambito nel quale il tema è stato affrontato dalla giurisprudenza) Cass. n. 10990 del 26/04/2021 ha esaminato la questione in un caso in cui la parte si era limitata a richiamare la ragione giustificativa del credito, nascente da prestazione contrattuale e cioè, per la parte spettante e non pagata, la indennità suppletiva di clientela per il rapporto di agenzia, senza però manifestare in modo chiaro l'intento di una considerazione corrispondentemente privilegiata.
      Orbene, la Corte di cassazione ha negato il privilegio affermando che, almeno implicitamente, una richiesta di privilegio debba esservi, e deve poter essere verificata dal giudice tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati, anche in ragione del fatto che l'art. 93 comma 3 n. 4 l.f. richiede espressamente che la domanda di insinuazione al passivo debba contenere l'indicazione del causa di prelazione.
      In questa pronuncia i giudici di legittimità hanno osservato che "una insinuazione per una causa di prelazione non chiaramente espressa (perché del tutto incerta) ovvero omessa (cioè mancante del tutto) - e le ipotesi sono parificate, a riprova della perentorietà del comando legale - si traduce in una domanda del medesimo credito quale chirografario".
      La sentenza prosegue rimarcando che dell'art.93 I.f., nel richiedere che la domanda di insinuazione la passivo indichi l'eventuale privilegio, "non si limita a riprodurre il canone processualcivilistico dell'analogo art.112 c.p.c., bensì assolve ad una funzione di garanzia della massa dei creditori" i quali esaminando le domande di insinuazione al passivo già depositate possono valutare la convenienza a depositare una propria domanda e l'interesse a contestare le domande altrui.
      Maggiore indulgenza sembra essere stata manifestata da altra pronuncia (Cass. n. 25316 del 20/09/2021) che invece ha riconosciuto il privilegio nel caso in cui "il ricorrente, nel chiedere l'ammissione al passivo del proprio credito, aveva chiarito trattarsi di retribuzioni, tredicesima e quattordicesima, ferie, permessi non goduti, indennità di mancato preavviso, in tal modo palesando la natura di credito di lavoro dipendente"; con la conseguenza che, "nonostante la mancata formulazione di conclusioni con espressa richiesta di riconoscimento della prelazione, gli elementi addotti a sostegno dell'istanza dovevano considerarsi sufficienti ai fini della prospettazione della sua applicabilità, emergendo con chiarezza il titolo del credito, dalla cui indicazione poteva quindi desumersi inequivocabilmente la volontà di ottenere l'ammissione al passivo del credito con il privilegio" (il principio è stato ribadito da Cass 26 aprile 2022, n. 13043).
      Quindi, prima di affermare se esistono i presupposti per la collocazione sussidiaria, è necessario domandarsi se il privilegio possa ritenersi sussistente. A nostro avviso la risposta deve essere affermativa in quanto, (come precisato dai precedenti di legittimità da ultimo richiamato) nonostante la mancata formulazione di conclusioni con espressa richiesta di riconoscimento della prelazione, gli elementi addotti a sostegno dell'intervento dell'ADE sono considerarsi sufficienti ai fini della prospettazione della sua applicabilità, emergendo con chiarezza il titolo del credito, dalla cui indicazione può quindi desumersi inequivocabilmente la volontà di ottenere l'ammissione al passivo del credito con il privilegio.
      Quanto alla collocazione sussidiaria, valgono le considerazioni che seguono.
      È noto che la collocazione sussidiaria sugli immobili, a norma del successivo art. 2776 c.c., si declina nel fatto che nella distribuzione del ricavato dalla vendita immobiliare questi crediti prevalgono sui crediti chirografari.
      I presupposti per la collocazione sussidiaria sono stati chiariti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 13 agosto 2008 n. 15981; Sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26101), la quale ha osservato che il creditore che intenda avvalersene deve assolvere ad un triplice onere probatorio, dovendo dimostrare:
      a) di avere inutilmente esaurito l'esecuzione mobiliare;
      b) di essere rimasto insoddisfatto di altro procedimento esecutivo mobiliare promosso da altri verso il comune debitore;
      c) di non poter essere soddisfatto in futuro per mancanza di beni mobili pignorabili nel patrimonio dello stesso debitore.
      La giurisprudenza ha altresì chiarito (e qui le deduzioni del legale del creditore sarebbero astrattamente condivisibili) che l'onere di dimostrare l'infruttuosa esecuzione sui beni mobili può essere sostituito da una mera prognosi di infruttuosità – purché fondata su elementi probanti e cospicui – tale da evitargli l'imposizione della previa sopportazione di costi ed oneri, con ogni probabilità inutili, quale condizione di esercizio del privilegio, precisando inoltre che è sufficiente che esso sia assolto prima di partecipare alla distribuzione nella quale si invoca il privilegio, ma non già anche prima di avere dispiegato l'azione esecutiva o l'intervento (Cass. Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5724).
      Chiariti dunque quali sono i presupposti che consentono ad un creditore munito di privilegio mobiliare la collocazione sussidiaria sugli immobili, è evidente che se quest'onere probatorio non viene assolto (mediante elementi probanti e cospicui che dimostrino una prognosi di infruttuosità) il credito non potrà godere della collocazione sussidiaria preferenziale, e dunque dovrà essere trattato come credito chirografario, e dunque in quanto tardivo parteciperà alla distribuzione dopo che saranno stati soddisfatti i creditori.
      Quanto al credito del condominio, i crediti che potranno essere richiesti sono solo quelli indicati nel decreto ingiuntivo; ne deriva che i crediti scaduti successivamente al decreto ingiuntivo potranno essere riconosciuti solo se il titolo esecutivo contiene anche la condanna al pagamento di questi e se nell'atto di intervento siano stati richiesti.
    • Elena Pompeo

      Salerno
      14/11/2024 11:16

      spese ordinarie del condominio

      Nel ringraziare rilevo che le spese di condominio spesso vengono addirittura richieste in prededuzione (ma non condivido) e per tale ragione ritengo quanto meno di poter riconoscere quelle dell'ultimo biennio.