Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Revocatoria dell'iscrizione di ipoteca volontaria e conflitto tra ipoteche

  • Lorenzo Tasciotti Ceccano

    Latina
    16/01/2025 17:48

    Revocatoria dell'iscrizione di ipoteca volontaria e conflitto tra ipoteche

    Buonasera, chiedo il vostro supporto non avendo trovato dottrina e giurisprudenza in particolare riguardante la revocatoria di iscrizione di ipoteca volontaria (mentre ve ne è molta sulla revocatoria degli atti di disposizione di immobili):
    - Tizio è il debitore di Caio e delle Banche X ed Y;
    -Tizio nel 2011 concede ipoteca volontaria a Caio (di 1° grado);
    - la Banca X incardina azione revocatoria per far dichiarare l'inefficacia nei suo confronti della suddetta iscrizione di ipoteca, trascrive la citazione nel 2015 ed ottiene sentenza favorevole nel 2023 (passata in giudicato);
    - nel frattempo la Banca Y iscrive ipoteca giudiziale nel 2016 (di 2° grado); ma non partecipa all'azione revocatoria suddetta;
    - anche la Banca X iscrive ipoteca ma solo nel 2017 (di 3° grado).
    Venduto all'asta il bene oggetto di tutte le ipoteche predette, ora si tratta di redigere il progetto di distribuzione:
    in forza dell'ultimo comma dell'articolo 2901 c.c. la Banca X ha prevalenza sia sull'ipoteca di Caio (1° grado revocata nei sui confronti) che della Banca Y (ipoteca di 2° grado)?
    oppure la Banca X che avrebbe "preferenza" rispetto a Caio non può vantare alcun diritto di essere antergata alla Banca Y (portatrice di ipoteca di 2° grado)?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      17/01/2025 09:55

      RE: Revocatoria dell'iscrizione di ipoteca volontaria e conflitto tra ipoteche

      Il quesito formulato richiede lo svolgimento di alcune premesse di carattere generale.
      L'azione revocatoria è un tipico mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, consistente nel potere del creditore di agire giudizialmente per domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni.
      Essa è dunque uno strumento di tutela della effettività della previsione di cui all'art. 2740 c.c.
      Come si vede, il legislatore non tutela l'astratto interesse a che i beni del debitore non fuoriescano dal suo patrimonio, quanto piuttosto l'interesse a che gli atti dispositivi del debitore non compromettano la possibilità che su quel patrimonio il debitore possa soddisfarsi in caso mancato spontaneo adempimento delle obbligazioni.
      In ragione di questa esigenza sono state abbandonate le idee dottrinarie che vedevano nella revocatoria la conseguenza di un vincolo di indisponibilità del patrimonio del debitore o una sanzione per un illecito commesso. Poiché infatti non esiste all'interno dell'ordinamento un divieto, per il creditore, di compiere atti dispositivi, la funzione dell'azione revocatoria e quella di rendere l'atto meramente inefficace per il creditore.
      Questo principio si declina nell'affermazione per cui l'effetto della revocatoria non è l'oggettiva reintegrazione del patrimonio del debitore ma la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto, ossia la sua inopponibilità rispetto al creditore revocante, laddove latto revocato conserva i suoi effetti rispetto alle parti (in primis alienante ed acquirente) e rispetto a tutti agli altri creditori.
      Le considerazioni che abbiamo sin qui esposto trovano conferma nell'art. 2902, comma primo, c.c., a mente del quale il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato, cui segue, con specifico riferimento all'esecuzione per espropriazione, l'art. 2910, secondo comma, c.c., secondo cui "possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore".
      Il precipitato processuale di questo paradigma si rinviene nell'art. 602 c.p.c., a mente del quale "Quando oggetto dell'espropriazione è … un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono".
      Quindi, la soluzione del problema prospettato deve tenere conto di due dati: il primo è quello per cui la revocatoria giova solo a colui che l'ha esercitata; il secondo è quello per cui il rapporto tra creditori ipotecari è determinato dal grado dell'ipoteca.
      Stando così le cose, la questione è facilmente risolvibile.
      Caio è divenuto chirografo rispetto alla Banca X (ipotecaria di 3 grado che ha agito in revocatoria) ma rimane ipotecario di primo grado rispetto ad Y, che ha ipoteca di secondo grado e non ha partecipato alla revocatoria, che dunque non gli giova.
      A sua volta banca X (ipotecaria di 3 grado) va soddisfatta dopo Banca Y (ipotecaria di 2 grado).
      Supponiamo allora un ricavato di 100.
      Esso dovrebbe essere riconosciuto a Caio, ipotecario di primo grado.
      Tuttavia, poiché l'ipoteca è stata revocata, Caio diviene chirografario rispetto alla Banca X che ha agito in revocatoria ed ha ipoteca di terzo grado, e quindi nei rapporti con Caio (divenuto chirografo) prevale. Sennonchè, quello che dovrebbe andare a Banca X per effetto di revocatoria, deve essere riconosciuto alla Banca Y, poiché l'ipoteca di costei prevale su quella della Banca X.
      In buona sostanza, il fatto che Banca Y non abbia concorso alla revocatoria non può impedirle di far prevalere la sua ipoteca rispetto a quella, successiva, della Banca X, la cui funzione è stata quella di eliminare l'ipoteca di primo grado rendendo Caio chirografo nei suoi confronti. A questo effetto non può infatti aggiungersi quello di sovvertire le cause di prelazione.
      • Lorenzo Tasciotti Ceccano

        Latina
        17/01/2025 11:04

        RE: RE: Revocatoria dell'iscrizione di ipoteca volontaria e conflitto tra ipoteche

        Ma siamo sicuri che non prevalga l'ultimo comma dell'articolo 2901 c.c.?
        Lo stesso prevede che "L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione".
        In fin dei conti, l'azione revocatoria dell'ipoteca è stata trascritta dalla Banca X sul bene, quindi quando la Banca Y è andata ad iscrivere ipoteca sul medesimo bene era ben consapevole della situazione.
        Nel diverso caso della revocatoria dell'atto di trasferimento della proprietà, come da voi scritto, "la declaratoria di inefficacia dell'atto oggetto di azione revocatoria non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. Da questa norma pertanto si ricava la regula iuris per cui l'azione revocatoria non pregiudica i diritti dei terzi, a condizione che si tratti di terzi di buona fede e che l'acquisto sia a titolo oneroso. Essa tuttavia fa salvi gli effetti della trascrizione, con la conseguenza che per dirimere il conflitto tra più aventi causa rispetto al bene oggetto di revocatoria occorre guardare alle norme che disciplinano la trascrizione quante volte i diritti dei terzi siano stati acquistati in forza di atti soggetti a trascrizione."
        Non si potrebbe ragionare allo stesso modo, visto che la norma è la medesima sia per la revocatoria di atti dispositivi dei diritti reali che per l'ipoteca?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          17/01/2025 11:57

          RE: RE: RE: Revocatoria dell'iscrizione di ipoteca volontaria e conflitto tra ipoteche

          A nostro avviso no in quanto oggetto della revocatoria è stata la declaratoria di inefficacia, rispetto alla Banca X, dell'ipoteca di primo grado iscritta da Caio, il quale diviene così chirografo rispetto alla Banca X. Questo però non può sovvertire il rapporto esistente tra l'ipoteca di secondo grado (di Y) e quella di terzo grado (di X). È vero che quando Y ha iscritto ipoteca la domanda di revoca era già stata trascritta, ma questa informazione lo legittimava ad affermare che il revocante X, allora chirografo (visto che non aveva ancora iscritto ipoteca), non avrebbe potuto essere pregiudicato dall'ipoteca di primo grado, ove revocata. Tuttavia, non essendovi iscritte altre ipoteche, Y era legittimato ad affermare che ipoteche successivamente iscritte avrebbero comunque acquisito un grado successivo al proprio, e questo dato verrebbe messo in discussione se si accordasse ad X ipotecario di terzo grado di prevalere su tutte le ipoteche iscritte prima della propria.
          Detto altrimenti, la revocatoria rende inefficace l'ipoteca di Caio ma non fa diventare X ipotecario di primo grado.