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credito privilegiato /prededotto

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    16/09/2025 21:32

    credito privilegiato /prededotto

    Sono il legale di un creditore procedente che nel corso dell'esecuzione immobiliare che ha promosso ha subito due opposizioni da parte del debitore esecutato, con instaurazione pure del giudizio di merito con riferimento ad una ordinanza di diniego della sospensiva.

    Invero, sia la sentenza che le due ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione hanno statuito una pronuncia di condanna del debitore al pagamento delle spese per compensi professionali per le quali, ai fini di un loro recupero, stavo valutando se procedere ad effettuare atto di intervento tardivo ex articolo 566 c.p.c. nell'interesse dello stesso creditore procedente (siamo in attesa di fissazione dell'udienza per l'approvazione del piano di riparto).

    Valutando tuttavia il disposto dell'articolo 2916 c.c., l'unica possibilità che ho per l'ammissibilità del mio intervento è il riconoscimento del privilegio ex articolo 2770 c.c..
    In difetto di questo riconoscimento, con conseguente possibile degrado a ordinario credito privilegiato (ex articolo 2751 bis n2 c.c.), rischierei l'inammissibilità dello stesso intervento, salvo una pronuncia isolata del 2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (pronuncia la quale comunque ai fini dell'ammissibilità dell'intervento richiede la prova dell'infruttuosità dell'esecuzione mobiliare).

    Chiedo conferma se quanto sopra sia corretto, e se vi siano degli aspetti procedurali che mi sono sfuggiti e /o ulteriori strade da seguire.
    Ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      18/09/2025 06:31

      RE: credito privilegiato /prededotto

      Il ragionamento svolto non ci convince, nel senso che a nostro avviso il credito per compenso professionale sorto per effetto della statuizione sulle spese di lite pronunciata a definizione di un giudizio di opposizione all'esecuzione, salvo quanto preciseremo, a nostro avviso gode del privilegio di cui all'art. 2770 c.c.
      I crediti per spese di giustizia sono quelli relativi alle spese "fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      Il credito per spese di giustizia è il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente. Tali spese gravano, si potrebbe dire in senso atecnico, in "prededuzione" (anche se Cass. 31 luglio 2025, n. 22105 ha definitivamente chiarito che il concetto di prededuzione in senso tecnico è previsto nella esecuzione individuale) sulla massa attiva, poiché assistite dal privilegio di cui agli artt., 2770 c.c. (il quale dispone che "i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi") e 2777 c.c. (in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario").
      Le spese di giustizia pongono un problema di loro esatta individuazione. A questo proposito va osservato che sebbene il creditore procedente potrebbe aver sostenuto numerose spese per la tutela giurisdizionale del proprio credito (spese legali nel giudizio di cognizione, spese preliminari al giudizio di esecuzione e spese dell'esecuzione) solo alcune di esse sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., e precisamente quelle fatte nell'interesse comune di tutti i creditori; le altre spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito cui si riferiscono.
      In particolare, il riconoscimento della causa di prelazione individuata da questa norma presuppone il riscontro della funzionalità dell'azione giurisdizionale compiuta alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse comune di tutti i creditori, tanto da indurre isolata dottrina a ritenere che tra queste ipotesi andrebbero ricomprese anche le spese stragiudiziali.
      Rientrano certamente tra le spese di giustizia quelle del pignoramento (notifica e trascrizione), le spese di conversione del sequestro, quelle di iscrizione a ruolo (e di contributo unificato), le spese della documentazione ipocatastale (o della certificazione notarile sostitutiva), le spese per gli ausiliari (stimatore, delegato e custode), le spese relative al compenso spettante al difensore, la cui liquidazione deve essere comunque compiuta dal Giudice dell'esecuzione.
      Posta la questione nei termini che precedono, il problema del rapporto tra il privilegio in parola e la previsione di cui all'art. 2916 c.c. non ha ragione di porsi atteso che se questa norma valesse anche per il privilegio relativo alle spese di giustizia se ne avrebbe una sua parziale abrogazione poiché tutte le spese sostenute dal creditore dopo il pignoramento (e dunque ricadenti nel perimetro applicativo dell'art. 2916 c.c.) non godrebbero del privilegio accordato ai crediti per spese sostenute nell'interesse comune di tutti i creditori, per cui ad esempio non dovrebbero essere assistite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c. le spese per la iscrizione a ruolo, quelle per l'acquisizione della documentazione ipocatastale, per il pagamento del compenso dovuto allo stimatore, eccetera. Insomma, la quasi totalità delle spese del processo esecutivo, posto che esse sono tutte successive al pignoramento. Del resto, la ratio dell'art. 2916 c.c. (della quale vi è chiara evidenza nella relazione al codice) è quella di evitare, in danno dei creditori, che il debitore possa contrarre debiti assistiti da privilegi che prevalgono sui crediti sorti prima del pignoramento, ed in questo senso costituisce un corollario del principio, espresso nei precedenti art. 2913, 2914 e 2915 c.c., della inefficacia, rispetto al creditore procedente ed a quelli intervenuti, degli atti dispositivi posti in essere dal debitore dopo il pignoramento.
      Dunque, anche le spese sostenute dai creditori per resistere ai giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi godono del privilegio di cui all'art. 2770, a meno che l'oggetto del giudizio sia limitato alla sola posizione del creditore e non influisca sulla permanenza della procedura esecutiva.