Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Estensione prelazione ipotecaria agli interessi

  • Luca Millucci

    PERUGIA
    23/01/2025 13:42

    Estensione prelazione ipotecaria agli interessi

    Buongiorno, Vi sottopongo il caso che mi si presenta in sede di predisposizione del progetto di distribuzione di uno dei lotti pignorati, previo ricerca di un caso analogo nel Vs.sito che però salvo errori, nei criteri di ricerca, non ho trovato.
    La questione è questa. Sono difronte a due iscrizioni ipotecarie, la prima di natura volontaria, sorta al momento della stipula del mutuo a tasso variabile, gravante sul lotto n. 4, e la seconda, di natura giudiziale, che grava sui lotti nn. 1, 3 e 5, sorta successivamente al procedimento monitorio instaurato per morosità nel pagamento delle rate del mutuo riguardante proprio l'immobile di cui al lotto n. 4. In buona sostanza il credito sottostante le due iscrizioni è comunque il medesimo ma diverse sono le cause delle iscrizioni. Ciò detto, va rilevato che nella prima iscrizione, cosa che non è avvenuto nella seconda iscrizione, nell'apposito quadro "D" è stato riportato il regolamento delle condizioni e del tasso applicato con l'indicazione degli elementi oggettivi che ne consentano la determinazione sulla base di mere operazioni di calcolo nonché i parametri finanziari per ricavare la misura variabile del tasso degli interessi. Stando alla norma, l'enunciazione della misura, è condizione indefettibile (Cass. 15111/2001 e Cass. 9497/2002) con la conseguenza che, in sua mancanza, gli interessi devono essere collocati in chirografo. Tengo a precisare che il creditore è stato parzialmente soddisfatto nella distribuzione del ricavato del lotto n. 4 e ora intende concorrere nella distribuzione del ricavato del lotto n. 5. Il quesito che voglio porre è se, riguardo la seconda ipoteca, in sede di predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato del lotto n. 5, può ritenersi applicabile l'estensione della prelazione degli interessi per il solo fatto che la condizione richiesta dal codice civile è stata pienamente rispettata nel quadro "D" della prima iscrizione ipotecaria che, come già detto, è correlata alla prima iscrizione stante l'unicità della fonte da cui trae origine il credito seppure le cause di iscrizione sono diverse?. Ringrazio sin da ora per l'attenzione. Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      24/01/2025 08:34

      RE: Estensione prelazione ipotecaria agli interessi

      A nostro parere l'ipoteca iscritta sul lotto 5 non può estendersi agli interessi.
      Tale estensione infatti è disciplinata dall'art. 2855, commi 2 e 3, c.c. a mente dei quali "qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.
      L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita".
      Sulla base di questa norma la prelazione ipotecaria comprende:
      • gli interessi corrispettivi al tasso convenzionale maturati nell'anno in corso al momento del pignoramento e nel biennio anteriore, (se enunciati nella nota di iscrizione dell'ipoteca) e nei limiti di quanto enunciato;
      • gli interessi legali maturati successivamente all'anno in corso e sino al decreto di trasferimento;
      • eventuali interessi eccedenti i tre anni, ma solo se oggetto di separata ed autonoma iscrizione ipotecaria effettuata successivamente alla scadenza degli interessi.
      Restano pertanto esclusi gli interessi maturati anteriormente al biennio, salvo che vi sia stata per questi una successiva e distinta iscrizione ipotecaria specificamente fatta per essi.
      Quindi, gli interessi convenzionali prodotti dal credito ipotecario nell'anno in corso alla data del pignoramento e nelle due annualità precedenti godono dello stesso privilegio del capitale. Stesso privilegio è riconosciuto agli interessi maturati nell'annualità successiva alla data del pignoramento, e fino al decreto di trasferimento, ma nella misura legale (qualche incertezza poneva il tema dell'estensione della prelazione ipotecaria agli interessi moratori maturati successivamente all'anno e fino alla vendita, ma la questione è stata risolta da Cass. 2.3. 2018, n. 4927, la quale ha stabilito che "Nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all'anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale. Il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nelle disposizioni della norma in esame, poi, trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali ed a quelli azionati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva individuale, e deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 54 della Legge fallimentare, alla data della dichiarazione di fallimento, e nel caso di intervento spiegato nella procedura esecutiva (per un titolo fruttifero) ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.c., all'atto di concreta aggressione esecutiva del patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato).
      Come si vede, l'art. 2855 c.c. dispone, a proposito della estensione degli interessi, che l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione, la quale deve essere specificatamente indicata o comunque devono essere indicati elementi oggettivi che ne consentano la determinazione sulla base di mere operazioni di calcolo. Se invece la misura degli interessi non si ricava dalla nota di trascrizione o in essa sono indicati elementi che lasciano margini di apprezzamento discrezionale all'interprete, o comunque sono suscettibili di condurre a risultati diversi, l'estensione dell'ipoteca agli interessi è nulla.
      Ora, poiché l'iscrizione ipotecaria si esegue sul bene, chiaramente indicato nella nota, se la misura degli interessi non è indicata la garanzia ipotecaria costituita su quel bene non può estendersi agli interessi, anche se il medesimo credito è assistito da altra garanzia ipotecaria, iscritta su altri beni con indicazione della misura degli interessi, poiché lo scopo della norma è quello di rendere chiaro (a beneficio di chi ispeziona il registro immobiliare) per quale misura il bene sul quale è iscritta l'ipoteca risulta gravato dalla stessa, e dunque entro quale misura opera la regola dell'art. 2741 c.c.
      Precisiamo, infine, che resta salva la possibilità che l'importo iscritto sia sufficiente a coprire, in tutto o in parte, anche gli interessi, nel qual caso l'ipoteca si estende ad essi nei limiti dell'importo complessivamente iscritto (Cass. 29.8.1998, n. 8657 e Cass. 20.3.1998, n. 2925)".