Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

riconoscimento del privilegio del professionista - biennio

  • Alessandro Bartoli

    Citta' di Castello (PG)
    25/11/2019 10:56

    riconoscimento del privilegio del professionista - biennio

    Buongiorno,
    sono delegato al riparto e ho il seguente dubbio.
    la procedura esecutiva è del 2010, nel 2018 - e quindi successivamente alla ordinanza di vendita - un professionista ottiene un decreto ingiuntivo ed un precetto a mezzo del quale interviene nella procedura esecutiva.
    Il bene è stato aggiudicato nel 2019, se può servire.
    A questo punto mi chiedo quale sarebbe il termine a decorre dal quale, a ritroso, di dovrebbe individuare il biennio, superato il quale viene meno il privilegio ?
    • Zucchetti SG

      29/11/2019 11:12

      RE: riconoscimento del privilegio del professionista - biennio

      Ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. "hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: …le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto" (l'estensione del privilegio al contributo integrativo ed al credito di rivalsa è stato operato dall'art. 1, comma 474, l. 27/12/2017, n. 205 - legge di bilancio 2018).
      Quindi, a prescindere dal momento in cui si è formato il titolo esecutivo, ed a prescindere dal momento in cui il creditore è intervenuto nella procedura, occorre che il creditore fornisca la prova che il credito per il quale chiede il privilegio sia un credito che costituisce il corrispettivo professionale riferito agli ultimi due anni di prestazione, nel senso che se, ad esempio, la prestazione professionale si è protratta per 5 anni, il privilegio potrà essere richiesto soltanto in relazione al credito maturato negli ultimi due anni.
      Queste conclusioni si ricavano anche dalla lettura della giurisprudenza che si è formata in proposito, dove si è affermato che "In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni rese dal professionista, in caso di plurimi incarichi il termine temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, n. 2, c.c., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto" (Cass., Sez. I, 14 ottobre 2015, n. 20755).
      È chiaro, tuttavia, che se la prestazione è unica poiché costituisce il risultato del combinato articolarsi di una serie di attività inscindibili, collegate tra loro e che si sono protratte oltre il biennio, questo andrà calcolato con riferimento al momento in cui la prestazione è conclusa (così Cass., sez. I, 13 maggio 2011, n. 10658; sez. I, 14 ottobre 2015, n. 20755; Sez. VI – I, 27 luglio 2017, n. 18685).
      Precisiamo, ancora, che se l'intervento viene spiegato da uno studio professionale, ciò "fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione". (Cass., sez. I, 31 marzo 2016, n. 6285).
      • Alessandro Bartoli

        Citta' di Castello (PG)
        02/12/2019 10:23

        RE: RE: riconoscimento del privilegio del professionista - biennio

        Ringrazio per la solita puntuale ed esaustiva risposta.
        Alessandro Bartoli
        • Zucchetti SG

          05/12/2019 09:52

          RE: RE: RE: riconoscimento del privilegio del professionista - biennio

          grazie a lei
      • Emanuele Curti

        Roma
        16/07/2020 21:44

        RE: RE: riconoscimento del privilegio del professionista - biennio

        Mi ricollego al quesito sopra posto per richiedere un vostro cortese pare in merito a quanto segue.
        E' pendente un'esecuzione immobiliare (dal 2013), in fase di esperimenti di vendita, in cui il legale che assiste la parte debitrice interviene in virtù di decreto ingiuntivo per compensi professionali non versati dalla debitrice in ragione di incarico del 2011, oltre ad altri importi derivanti da altro incarico del 2019.
        Ora, come si dovrà comportare il delegato in sede di riparto in relazione al biennio?
        L'incarico del 2011 riguardava un'assistenza omnia con pagamento annuale, non corrisposto, oggetto di proforma per importo complessivo nel 2019; l'incarico del 2019 riguardava assistenza in fase concorsuale, poi, definita.
        Oggi, interviene nella procedura esecutiva.
        Specifico che i creditori presenti nella procedura sono tutti chirografari.
        In sede di distribuzione il credito del professionista godendo del privilegio dovrà essere soddisfatto per primo anche se intervenuto post ordinanza di vendita e prima della distribuzione del ricavato della vendita?
        Grazie in anticipo
        • Zucchetti SG

          19/07/2020 14:34

          RE: RE: RE: riconoscimento del privilegio del professionista - biennio

          Dal contenuto della domanda ricaviamo l'opinione per cui il privilegio andrà riconosciuto esclusivamente in relazione al compenso dovuto per l'incarico espletato nel 2019.
          Le ragioni di questo nostro convincimento derivano dalla lettura dell'art. 2751-bis n. 2 c.c., a mente del quale il privilegio in parola assiste, tra l'altro, "le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione", compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto".
          A proposito del biennio abbiamo ricordato che secondo la giurisprudenza che si è occupata dell'argomento "in caso di plurimi incarichi il termine temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, n. 2, c.c., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto" (Cass., Sez. I, 14 ottobre 2015, n. 20755).
          In particolare, secondo questa sentenza, che in proposito richiama l'ampia motivazione di Cass., sez. VI-I, 28 gennaio 2014, n. 1740 "gli ultimi due anni prestazione" di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto".
          Quanto al tempo dell'intervento, va precisato che esso rileva solo se si ratta di creditore chirografario, il quale se interviene tardivamente concorre alla distribuzione sulla somma che sopravanza dopo che si sono soddisfatti i creditori tempestivi ed i creditori, anche se tardivi, privilegiati; se invece è un creditore privilegiato concorre comunque alla distribuzione secondo la sua causa di prelazione a prescindere dal tempo dell'intervento.
          • Emanuele Curti

            Roma
            20/07/2020 11:48

            RE: RE: RE: RE: riconoscimento del privilegio del professionista - biennio

            Gentilissimi,
            intanto Vi ringrazio davvero per il celere riscontro.
            Poi, vorrei precisare quanto segue.
            Assodata l'ammissibilità del credito privilegiato riguardante il secondo incarico del 2019, conclusosi nella procedura concorsuale collegata all'esecuzione, alcune perplessità mi restano per l'altro incarico sottoscritto nel 2011 ed oggetto di proforma sempre nel 2019.
            Mi spiego; quest'ultimo proprio alla luce della citata giurisprudenza potrebbe rientrare nel concetto di "complessivo rapporto professionale", posto che sebbene avente plurimi incarichi, tra cui peraltro quello ancora in corso riferentesi alla procedura esecutiva avviata nel 2013, non è da ritenersi concluso.
            In virtù di tale ragionamento, l'importo richiesto con proforma, come anticipato, a febbraio del 2019, oggi, rientrerebbe nel biennio e, quindi, sarebbe assistito da privilegio.
            Ad ogni modo, se così non fosse, il biennio godrebbe del privilegio, mentre la restante parte di competenza degli anni passati andrebbe in chirografo?
            Grazie ancora
            • Zucchetti SG

              25/07/2020 09:11

              RE: RE: RE: RE: RE: riconoscimento del privilegio del professionista - biennio

              Bisognerebbe comprendere cosa si intende con l'espressione "plurimi incarichi" riferiti nella richiesta di ulteriori precisazioni.
              Infatti, se si tratta di un unico rapporto professionale (nella prima domanda si parlava di un "incarico" del 2019) che ha avuto ad oggetto plurime attività, il privilegio, secondo quanto abbiamo affermato, a nostro avviso va riconosciuto.
              In caso contrario, se il legale ha ricevuto distinti incarichi per lo svolgimento, volta per volta, di differenti attività professionali, il privilegio va limitato agli incarichi dell'ultimo biennio.