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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
PROGETTO DI RIPARTO
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Fazzano Settimio
GUGLIONESI (CB)20/02/2025 12:24PROGETTO DI RIPARTO
Dovendo predisposrre il piano di riparto riscontro la concorrenza del credito a chirografo del creditore procedente sulla base di un pignoramento, di un creditore chirografario intervenuto tempestivamente (Equitalia) e di un creditore privilegiato in via sussidiaria (art. 2751 bis) intervenuto oltre l'udienza di vendita e quindi tardivo.
Qual'è l'ordine di pagamento secondo voi. Ho un dubbio sull'intevento tardivo del creditore con privilegio sussidiario dopo il provv. della Corte Costituzionale n. 287/91.
Graazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
20/02/2025 17:10RE: PROGETTO DI RIPARTO
La questione posta vede apparentemente contrapporsi due norme.
L'art. 2776 c.c. prevede che alcuni crediti privilegiati "sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
A proposito di questa norma è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza che essa, "ammettendo la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili di taluni crediti assistiti da privilegio generale mobiliare, non apporta alcuna modifica all'ordine per essi stabilito dalla legge, non potendo i predetti crediti essere soddisfatti con modalità diverse a seconda che essi operino in via principale sul ricavato mobiliare, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili" (Cass., sez. I, 5 febbraio 1982, n. 654), osservando come "Questa norma non crea un nuovo privilegio, ma soltanto deroga alla regola della par condicio creditorum (art. 2741 cod. civ.) in sede di distribuzione di quanto eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari" (Corte Cost., 18 giugno 1991, n. 287).
Sennonchè, i creditori chirografari partecipano diversamente alla distribuzione a seconda che siano tempestivi o tardivi. Infatti, dalla lettura degli art. 565 e 566 c.p.c. si ricava la regola per cui i chirografari tardivi se intervengono dopo l'udienza in cui è stata disposta la vendita si soddisfano dopo che si è soddisfatto il creditore pignorante, ed i creditori intervenuti prima dell'udienza in cui è disposta la vendita, a meno che non siano muniti di causa di prelazione, nel qual caso il tempo dell'intervento è irrilevante.
Sulla base di queste norme, in presenza di intervento tardivo depositato da creditore chirografario (perché non ha alcun privilegio sull'immobile), occorre stabilire se esso gode della collocazione sussidiaria, ex art. 2776 o se invece, in applicazione dell'art. 565 c.p.c. deve essere soddisfatto dopo i creditori chirografari tempestivi, con la conseguenza che la collocazione sussidiaria potrà essere fatta valere solo nei confronti dei creditori chirografari tardivi.
A nostro avviso deve prevalere l'art. 2776 c.c. Invero, da un lato la norma deroga alla par condicio creditorum, come precisato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza indicata nella domanda; dall'altro l'art. 564 regola il concorso tra creditori (chirografari) aventi pari diritto al concorso (stabilendo che quelli intervenuti dopo l'udienza in cui è stata disposta la vendita subiscono un pregiudizio), ma tali non sono i creditori muniti di privilegio sussidiario, sia perché costoro sono preferiti ai chirografari, e sia perché si tratta comunque di creditori che non possono essere qualificati touto court come "chirografari" ,poiché si tratta comunque di creditori privilegiati (benché il privilegio non gravi sull'immobile), laddove l'art. 565 si riferisce ai "creditori chirografari".
Insomma, si tratta di creditori che, pur non essendo muniti di un privilegio in senso tecnico sul bene immobile, sono preferiti ai creditori chirografari e dunque rispetto a questi godono di una causa di prelazione. Ciò contente loro di avvalersi della previsione di cui all'art. 566, in forza della quale costoro, anche se intervenuti tardivamente, "concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione".
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