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mantenimento su sentenza di divorzio

  • Elena Pompeo

    Salerno
    06/09/2024 08:59

    mantenimento su sentenza di divorzio

    un creditore ha notificato atto di precetto su sentenza di separazione giudiziale per somme dovute a titolo di mantenimento. In un secondo momento ha depositato secondo atto di intervento richiedendo le mensilità successive e non pagate per il mantenimento. In sede di precisazione del credito oltre le somme indicate in precetto richiede anche quelle maturate successivamente ed indicate con il secondo atto di intervento privo di precetto. Sono dovute?
    Chiede gli interessi maturati che ritengo dover calcolare dalla data della notifica del precetto (sull'importo precettato) alla data del deposito della precisazione del credito. E' corretto? grazie
    • Zucchetti SG

      06/09/2024 10:05

      RE: mantenimento su sentenza di divorzio

      Condividiamo la prospettazione formulata.
      Accade a volte che il titolo in forza del quale in creditore agisce esecutivamente (o interviene nell'esecuzione forzata da altri intrapresa) contenga una condanna del debitore ad una obbligazione ad esecuzione continuata o periodica. Tipico esempio in questa direzione è il provvedimento giudiziale adottato in sede di separazione o divorzio che impone ad uno dei coniugi di provvedere al mantenimento dell'altro o della prole.
      Nel porre in esecuzione questo tiolo il creditore può, del tutto legittimamente, indicare già nell'atto di precetto o dell'intervento i ratei futuri, (con formule del tipo "... oltre ratei periodici successivi in ragione di … dal - data del precetto o ultima data calcolata in quest'ultimo - fino al soddisfo"): il relativo potere gli deriva direttamente dal comando contenuto nel titolo, riferito ad un periodo di tempo non ancora esaurito, ma indeterminato, nel senso che non è prevista una data certa di cessazione della sua efficacia, in quanto invece subordinata alla protrazione di un evento incerto nel futuro (quale l'inadempimento di controparte).
      Qualora tuttavia il creditore (procedente o intervenuto) non lo faccia (la qualcosa deve essere controllata dal professionista delegato in occasione della predisposizione della bozza del piano di riparto, quante volte il creditore richieda importi superiori a quelli indicati nell'atto di precetto o di intervento), certamente potrà azionare il credito relativo ai ratei successivamente maturati nella medesima procedura esecutiva, ma a tal fine non potrà esimersi dal dispiegare un intervento (così Cass. Sez. 3, 11 dicembre 2012, n. n. 22645).
      Invero, l'intervento - anche dopo la riforma degli artt. 499 e 500 c.p.c., i quali sono stati modificati, rispettivamente, dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), nn. 7 e 7-bis conv. con mod. in L. 14 maggio 2005, n. 80, il primo come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 3, lett. e) nonché il secondo a sua volta inserito dall'art. 1, comma 2, lett. d) di tale ultima legge - è il particolare meccanismo processuale in forza del quale un creditore, per soddisfare il suo credito concorrendo alla distribuzione della somma ricavata, può fruire dell'attività liquidativa già posta in essere, con l'instaurazione di un precedente procedimento esecutivo, da altro creditore e, al tempo stesso, il debitore beneficia della riduzione dei costi e dei tempi dovuti dall'unicità delle operazioni stesse; esso ha quindi la finalità primaria di consentire ad altri creditori del debitore pignorato, diversi dal creditore procedente, di partecipare ad un'esecuzione già avviata e pendente, con evidente funzione di economia processuale.
      Pur non essendo necessario che l'atto di intervento sia preceduto dalla notifica del precetto (così Cass. sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22645 la quale ha affermato, in motivazione, che "non è mai previsto… in linea generale e salve specifiche disposizioni (dettate da esigenze particolari, connesse a peculiari necessità pubblicistiche di tutela del debitore in funzione delle attività esercitate e della destinazione del bene staggito, come nel sottosistema delle espropriazioni in danno di pubbliche amministrazioni non economiche: Cass. 18 aprile 2012, n. 6067), che l'intervento debba essere preceduto da precetto") occorre comunque un ricorso, con l'indicazione del credito e del suo titolo, nonché con la domanda di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione.
      Depositato un atto di intervento, benché sul medesimo titolo, il credito successivamente maturato concorre nella distribuzione del ricavato. Certamente, in questo secondo caso si pone un problema di liquidazione delle competenze, poiché essendo unico il titolo, i ratei maturandi potevano essere richiesti già in sede di originario precetto e pignoramento.