Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

progetto di distribuzione e compenso professionista delegato

  • Elena Pompeo

    Salerno
    24/10/2024 10:49

    progetto di distribuzione e compenso professionista delegato

    sono stata nominata professionista delegato per il solo progetto di distribuzione. il compenso si deve inserire nel progetto indicando la dicitura "salvo diversa determinazione del Ge" oppure si deve chiedere prima? grazie
    • Zucchetti SG

      25/10/2024 12:41

      RE: progetto di distribuzione e compenso professionista delegato

      La questione va inquadrata muovendo dalla lettura dell'art. 179-bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. il quale dispone che "Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo".
      Questo compenso, ove anticipato dal creditore procedere, ex art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 costituirà dunque una voce del suo credito nei confronti della "massa" e dunque sarà collocato in privilegio ex art. 2770 c.c.
      Viceversa, nel caso in cui dovesse essere prelevato direttamente dal ricavato della vendita, potrà esse collocato in riparto quale spesa "prededucibile" (con l'avvertenza che nella esecuzione individuale non esiste un concetto di prededucibilità tipizzato così come avviene in ambito concorsuale a norma dell'art. 221 cci).
      Quando si verifica questa ipotesi, le modalità attraverso cui procedere vanno ricercate nella ordinanza di vendita pronunciata a norma dell'art. 569 c.p.c..
      In alcuni tribunali, infatti, è previsto che il delegato chieda la liquidazione, ed ottenuto il decreto di cui all'art. 179-bis disp. att. c.p.c. predisponga la bozza del piano di riparto.
      In altri uffici accade che il delegato inserisce nella bozza del progetto di distribuzione l'importo del proprio compenso (che provvede a determinare in forza dei parametri di cui al D.M. 15 ottobre 2015, n. 227) ed il giudice provvede a liquidarlo contestualmente alla fissazione dell'udienza di discussione del piano o al provvedimento di approvazione di esso (nelle procedure non ricadenti nella disciplina di cui al d.lgs 149/2022) oppure contestualmente alla pronuncia dell'ordine di deposito del piano e di comunicazione dello stesso ai creditori (secondo la formula del novellato art. 596 c.p.c.).
      Se nessuna indicazione fosse contenuta nella ordinanza di vendita, la procedura più aderente al dettato normativo è quella di inserire il compenso nella bozza del piano di riparto dopo aver ottenuto il decreto di liquidazione, essendo quello il provvedimento il cui si stabilisce la misura del compenso dovuto sia al delegato che al custode.