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Piano riparto giudizio divisione ensoesecutivo

  • Maria Cristiana De Gregorio

    ROMA
    12/10/2024 08:00

    Piano riparto giudizio divisione ensoesecutivo

    Salve avrei un quesito.
    In un giudizio di divisione endoesecutivo in cui si è proceduto alla divisione in natura degli immobili facenti parti di un compendio immobiliare pignorato, con condanna dei due comproprietari non esecutati al pagamento di un conguaglio (che dovrà essere assegnato alla procedura esecutiva), le spese sostenute da questi ultimi per le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli gravanti sui beni loro assegnati vanno rimborsate a carico del comproprietario esecutato nel giudizio di divisione (quindi prelevandole dal conguaglio versato) oppure i comproprietari non esecutato devono fare intervento nella procedura esecutiva?
    • Zucchetti SG

      12/10/2024 16:00

      RE: Piano riparto giudizio divisione ensoesecutivo

      Le spese della divisione esecutiva sono sostenute da ciascuno dei comproprietari in ragione delle rispettive quote di appartenenza. Esse dunque, come normalmente si afferma, gravano "sulla massa".
      In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ha affermato che "Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione".
      Questo ragionamento vale quale criterio di riparto tra i comproprietari.
      Al contrario, invece, la disciplina dei rapporti tra creditore procedente ed esecutato soggiace alle regole generali, ed in particolare al principio di cui all'art. 95 c.p.c., per cui il creditore ha diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute prelevandole dalla quota parte devoluta in favore dell'esecutato; del resto, il creditore procedente non è un condividente e pertanto ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse comune del ceto creditorio. Questo vale anche per le spese legali.
      Queste spese, inoltre, godono del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. e devono essere liquidate dal giudice della divisione.
      Esemplificativamente, graveranno sulla massa le spese di una eventuale consulenza tecnica di ufficio, svolta nel giudizio divisorio, le spese di pubblicità della vendita, gli oneri del delegato i compensi dovuti ai difensori dei condividenti, ecc. Al contrario, si ritiene debbano essere imputate alla quota dovuta all'esecutato le spese relative alla cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti gravanti sulla quota dell'esecutato, trattandosi di una spesa relativa al pagamento, in quanto tale gravante sul comproprietario esecutato ex art. 1196 c.c. (Cass., sez. I, 25 luglio 2002, n. 10909).
      Sulla scorta di questi postulati riteniamo che le ipoteche iscritte sulla quota debbano essere cancellate a spese del titolare della medesima poiché in caso contrario degli atti dispositivi posti in essere dal condividente o dai suoi creditori (che ad esempio avrebbero potuto avere titolo per iscrivere ipoteca giudiziale) graverebbero anche sugli altri comunisti.