Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

progetto distribuzione

  • Gabriella Giordano

    busto arsizio (VA)
    21/03/2025 18:23

    progetto distribuzione

    Spett.le Fallco,
    vorrei avere il vs parere in punto di calcolo del trienni ex art. 2855 cc.
    In particolare, il creditore privilegiato intervenuto in una procedura promossa dal Condominio, pone a basa del calcolo delle date del triennio il proprio atto di intervento e non il pignoramento del Condominio.
    Pignoramento condominio 19.4.23
    Intervento creditore privilegiato 16.9.24
    Chiaramente le date del triennio cambiano.
    Vorrei solo sapere se l'anno in corso va determinato partendo sempre dal pignoramento o in caso di intervento dalla data dell'intervento.
    Grazie per la risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      22/03/2025 15:47

      RE: progetto distribuzione

      Secondo Cass. 28 luglio 2014, n. 17044, poi ripresa da Cass., 2 marzo 2018, n. 4927, in caso di intervento il triennio di cui all'art. 2855 va considerato, in caso di intervento, con riferimento alla data di questo.
      Secondo la pronuncia, l'intervento dei creditori è il particolare meccanismo processuale in forza del quale un creditore, per soddisfare il suo credito concorrendo alla distribuzione della somma ricavata, può fruire dell'attività liquidativa già posta in essere da un precedente creditore.
      Ciò consente al creditore intervenuto di realizzare esecutivamente il suo credito, con un evidente risparmio di tempi e di costi.
      Se questo è vero, prosegue la Corte, non avrebbe allora senso imporre al privilegiato l'onere di procedere con un autonomo successivo pignoramento al fine di poter fruire dell'estensione del privilegio agli interessi, poiché ciò si risolverebbe in un inutile aggravio di costi, a detrimento delle possibilità di soddisfacimento degli altri creditori e dell'interesse del debitore stesso a che quest'ultimo avvenga nella misura maggiore possibile. Il tutto, con la precisazione che, in caso di intervento, al fine di mantenere il collegamento tra il riconoscimento del privilegio sugli interessi ed una condotta discrezionale propria, il riferimento del capoverso dell'art. 2855 c.c. al pignoramento dovrà allora essere operato al corrispondente atto di concreta aggressione esecutiva del patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato e cioè appunto al ricorso per intervento stesso: non potendo il privilegiato fruire di immeritati benèfici effetti quali conseguenze delle altrui condotte processuali, cosa che accadrebbe se il privilegio gli si riconoscesse su periodi riferiti al pignoramento eseguito da altri.