Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

CREDITORE ANTISTATARIO

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    30/04/2020 18:24

    CREDITORE ANTISTATARIO

    Nella redazione di un progetto di ripartizione vengono assegnate le spese ex art. 2770 cc al creditore procedente per spese anticipate e onorari dell'avvocato.
    Il legale del procedente mi chiede di attribuire direttamente a lui le spese e gli onorari ex art. 2770 cc, quale creditore antistatario.
    Tuttavia ho verificato che nell'atto di precetto e nell'atto di pignoramento non risulta nessuna indicazione del legale quale creditore antistatario.
    Chiedo quindi se deve risultare da qualche atto della procedura oppure se può chiederlo in sede di redazione del progetto di riparto a mezzo pec.
    Quantomeno pensavo di contattare il creditore procedente affinché mi autorizzi a "deviare" l'importo delle prededuzioni a lui spettanti al legale.
    Altrimenti mi sento in dovere di non poter esaudire questa richiesta per regolarità della procedura.
    Grazie, saluti.
    LM
    • Zucchetti SG

      05/05/2020 12:20

      RE: CREDITORE ANTISTATARIO

      L'interrogativo posto richiede lo svolgimento di alcune premesse normative.
      A norma dell'art. 93 c.p.c. il difensore può chiedere che il giudice, con la sentenza di condanna alle spese, distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che egli dichiara di avere anticipate.
      La finalità della distrazione è soprattutto quella di garantire al difensore maggiori garanzie di conseguire il proprio compenso.
      Il provvedimento di condanna con distrazione è autonomo e distinto rispetto alla condanna alle spese, e costituisce una deroga ai principi generali secondo cui:
      le spese di lite devono essere rimborsate dalle parti alle parti, mentre in questo caso la pronuncia opera in favore di soggetti che parti non sono;
      il compenso al difensore è dovuto solo dal suo rappresentato o assistito, che ha poi il diritto - qualora riconosciuto vittorioso - di rivalersi sul soccombente.
      Per effetto della distrazione sorge un diritto di credito del difensore della parte vittoriosa direttamente esercitabile verso il soccombente, e questa situazione creditoria si aggiunge, in via alternativa, a quella sempre sussistente nei riguardi del proprio cliente: il difensore, pertanto, è libero di azionare il credito rivolgendosi all'uno o all'altro dei debitori (Cass. civ. Sez. III Sent., 12/11/2008, n. 27041).
      Quanto all'ambito applicativo, sebbene l'art. 93 parli di «sentenza di condanna alle spese», è pacifico che l'istituto abbia portata generale, applicabile in ogni procedimento che comporti l'attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali, e quindi anche in seno al procedimento esecutivo (Cass. civ. Sez. I, 30/03/2000, n. 3879).
      La richiesta di distrazione non soggiace a particolari rigori formali: vale per essa il principio della libertà delle forme, sicché è sufficiente la dichiarazione del difensore (contenuta in uno scritto o resa in udienza) di aver anticipato le spese già sostenute e non percepito gli onorari
      Detta dichiarazione è assistita da una presunzione di veridicità. Così si esprime la giurisprudenza, secondo la quale "La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese" (Cass. civ. Sez. III, 06/04/2006, n. 8085; sulla non sindacabilità, quanto a rispondenza al vero, della dichiarazione resa dal difensore, cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 01/10/2009, n. 21070).
      L'istanza non è neppure soggetta a termini processuali, e dunque può essere proposta in qualunque momento del processo, anche in sede di precisazione delle conclusioni, oppure oralmente all'udienza di discussione.
      A questo ultimo proposito la Corte di cassazione ha osservato che "La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o - come nella specie - in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del "novum" nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla" (Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 412 del 12/01/2006).
      Le premesse generali svolte ci consentono di dire che al cospetto di una istanza di distrazione delle spese il professionista delegato non ha margini di discrezionalità, e deve redigere la bozza di piano di riparto tenendone conto in quanto la richiesta di distrazione:
      non è soggetta a particolari requisiti di forma;
      non è sottoposta a termini di decadenza;
      è insindacabile da parte del giudice dell'esecuzione (e qundi dal delegato).
      • Lara Tordi

        Forlì (FC)
        27/02/2023 17:39

        RE: RE: CREDITORE ANTISTATARIO

        Mi inserisco in questa discussione per chiedere come trattereste il caso nell'ipotesi in cui il creditore al quale fanno riferimento le spese legali del procuratore antistatario vengano soddisfatti solo in parte.
        Nel totale riconosciuto in riparto al creditore per sorte e spese legale (ad esempio un 10%) quanto riconoscere al legale a titolo di onorario?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          01/03/2023 07:32

          RE: RE: RE: CREDITORE ANTISTATARIO

          Se si tratta del compenso da riconoscere al legale del creditore procedente, e dunque di compenso per attività difensiva normalmente svolta nell'interesse di tutti i creditori, il credito sarà assistito dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., e pertanto dovrà essere soddisfatto con preferenza rispetto al credito del creditore procedente stesso.
          • Lara Tordi

            Forlì (FC)
            01/03/2023 09:43

            RE: RE: RE: RE: CREDITORE ANTISTATARIO

            Grazie della risposta ma non si tratta del creditore procedente ma di intervenuti
            • Zucchetti SG

              04/03/2023 18:02

              RE: RE: RE: RE: RE: CREDITORE ANTISTATARIO

              La risposta questo punto cambia. Il privilegio ex art. 2770 non potrà essere riconosciuto, a men oche il creditore intervenuto non abbia compiuto attività processuali nell'interesse di tutti.
              Se così non è, la norma da applicare è l'art. 2749 c.c., a mente del quale "il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione"
    • Alessia Lomaglio

      Mantova
      20/03/2023 13:01

      RE: CREDITORE ANTISTATARIO

      Buongiorno, se invece la domanda di assegnazione delle somme perviene al curatore fallimentare in fase di riparto, può applicarsi lo stesso principio che consente di effettuare il pagamento direttamente al difensore?
      • Zucchetti SG

        20/03/2023 14:30

        RE: RE: CREDITORE ANTISTATARIO

        La domanda non è chiarissima. La preghiamo di specificare meglio i termini del caso concreto.
        • Alessia Lomaglio

          Mantova
          23/03/2023 12:24

          RE: RE: RE: CREDITORE ANTISTATARIO

          In una procedura fallimentare, a seguito del deposito del progetto di riparto, il difensore del creditore (lavoratore subordinato) ammesso in prededuzione per le spese legali sostenute per aver proposto l'istanza di fallimento, chiede che tali somme vengano versate direttamente sul proprio conto corrente , specificando che, in tal caso, emetterebbe la fattura senza RA intestata al cliente, indicando che il pagamento è stato fatto dal fallimento.
          Nella domanda di ammissione al passivo non era stata fatta alcuna richiesta quale antistatario.
          Il curatore è legittimato a versare le somme direttamente al difensore?
          • Zucchetti SG

            03/04/2023 06:09

            RE: RE: RE: RE: CREDITORE ANTISTATARIO

            Nell'affrontare il tema dobbiamo premettere che secondo la costante giurisprudenza di legittimità "In tema di ammissione allo stato passivo fallimentare, il creditore ha diritto di insinuarsi anche per le spese vive sostenute per la presentazione della relativa domanda che risultino in concreto indispensabili, restando invece escluse quelle relative ai compensi spettanti al difensore, giacché l'insinuazione può sempre essere richiesta dalla parte personalmente" (Cass. n. 28962 del 08/11/2019).
            Detto questo, nel caso di specie poiché la domanda, anche per il compenso del difensore, è stata ammessa al passivo, non resta che darvi attuazione in sede di riparto, e la richiesta del difensore può essere effettuata anche in questa sede.
            Infatti, come abbiamo detto in una delle precedenti risposete: la richiesta di distrazione non soggiace a particolari rigori formali:
            vale per essa il principio della libertà delle forme, sicché è sufficiente la dichiarazione del difensore (contenuta in uno scritto o resa in udienza) di aver anticipato le spese già sostenute e non percepito gli onorari;
            detta dichiarazione è assistita da una presunzione di veridicità (Cass. Sez. III, 6 aprile 2006, n. 8085; sulla non sindacabilità, quanto a rispondenza al vero, della dichiarazione resa dal difensore, cfr. Cass. Sez. III I° ottobre 2009, n. 21070);
            l'istanza non è neppure soggetta a termini processuali, e dunque può essere proposta in qualunque momento del processo, anche in sede di precisazione delle conclusioni, oppure oralmente all'udienza di discussione (Cass., Sez. III, 12 gennaio 2006, n. 412).