Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Riparto nella divisione endoesecutiva

  • Cristina Boccaccini

    VOGHERA (PV)
    03/06/2020 12:45

    Riparto nella divisione endoesecutiva

    Buon giorno Sono professionista delegato in un giudizio divisionale.
    All'interno del giudizio divisionale si è costituito un creditore ipotecario del solo comproprietario non esecutato.
    L'immobile è stato aggiudicato.
    Si è proceduto alla divisione del ricavato e all'interno dell'esecuzione si procederà alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita sulla quota del debitore esecutato.
    Il creditore ipotecario del comproprietario che ha chiesto di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita può soddisfarsi sulla quota del comproprietario non esecutato all'interno della divisione?
    Le spese di cancellazione delle ipoteche e pignoramento gravano sulla massa nel divisionale oppure devono essere ripartite proporzionalmente sulla base della relativa iscrizione?
    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti SG

      05/06/2020 07:18

      RE: Riparto nella divisione endoesecutiva

      Poiché il creditore ipotecario ha iscritto ipoteca sulla sola quota del comproprietario non esecutato, egli potrà partecipare alla distribuzione del ricavato solo con riferimento alla quota del comproprietario non esecutato, ed all'interno del giudizio di divisione endoesecutiva.
      Non essendo anche creditore dell'esecutato non dovrà essere altresì inserito nel piano di riparto che verrà elaborato nella procedura esecutiva, sul cui conto confluirà la quota parte di ricavato dalla vendita spettante al comproprietario esecutato, al netto delle spese del giudizio di divisione.
      Queste, secondo una ricorrente espressione dottrinaria e giurisprudenziale, sono "a carico della massa". Con questa locuzione sole indicarsi il fatto che ogni condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota alle spese processuali comuni, per tali intendendosi quelle spese che servono, nel comune interesse, a condurre il giudizio di divisione alla sua conclusione (Cass. civ., 13 maggio 2015, n. 9813; Cass. civ., 8 ottobre 2013, n. 22903; Cass. civ., 13 febbraio 2006, n. 3083; Cass. civ., 15 febbraio 2002, n. 7059; Cass. civ., 2 marzo 1976, n. 698; Cass. civ., 22 maggio 1973, n. 1482; Cass. civ., 20 luglio 1965, n. 1664).
      Al contrario, invece, la disciplina dei rapporti tra creditore procedente ed esecutato soggiace alle regole generali, ed in particolare al principio di cui all'art. 95 c.p.c., per cui il creditore ha diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute prelevandole dalla quota parte devoluta in favore dell'esecutato; del resto, il creditore procedente non è un condividente e pertanto ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse comune del ceto creditorio.
      Queste spese, inoltre, godono del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. e devono essere liquidate dal giudice della divisione.
      Esemplificativamente, graveranno sulla massa le spese di una eventuale consulenza tecnica di ufficio, svolta nel giudizio divisorio (Cass. civ., 13 maggio 2015, n. 9813), le spese di pubblicità della vendita, gli oneri del delegato ecc.
      Con riferimento alle spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli iscritte sulle singole quote, vale invece il principio per cui esse gravano sulla quota su cui sono state iscritte (Cass. 25 luglio 2002, n. 10909), quale precipitato della regola per cui, salva diversa previsione contenuta nel bando di vendita, esse sono a carico del debitore.