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Collocazione ex art. 2855 c.c.

  • Fabio Massimiliano Canzoniere

    Lamezia Terme (CZ)
    04/03/2020 21:36

    Collocazione ex art. 2855 c.c.

    Ho un dubbio sul calcolo ex art. 2855 c.c., relativo ad un credito ipotecario.
    Il debitore esecutato, nel lontano 1995, contrae, con la Banca x, un mutuo ipotecario, con rimborso semestrale posticipato, durata 15 anni.
    Nel 2011, la Banca notifica precetto per le rate scadute ed impagate, comprensive di capitale ed interessi, relative agli anni 2000-2010.
    Successivamente procede a notificare il pignoramento (15/04/2011).
    In data 14.01.2020 avviene la vendita dei beni pignorati ed oggi mi trovo a ripartire le somme.
    Mi chiedo: poichè la Banca ha, di fatto, con l'atto di precetto, risolto il contratto per inadempienza, il capitale da collocare in privilegio è quello portato da precetto (comprensivo di interessi), oppure devo scindere le somme ante precetto per capitale e per interessi, collocando in privilkegio ipotecario solo gli interessi corrispettivi conglobati nelle rate scadute nel triennio?
    Vi ringrazio molto.
    Saluti
    • Zucchetti SG

      07/03/2020 17:32

      RE: Collocazione ex art. 2855 c.c.

      La prima soluzione è quella corretta.
      Preliminarmente tuttavia, occorrerà verificare se, essendo decorso il ventennio dall'iscrizione questa sia stata rinnovata oppure no, nel quale caso occorre applicare l'art. 2847 c.c., a mente del quale l'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data e cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine".
      In ogni caso, se l'ipoteca fosse stata rinnovata occorre avere riguardo all'art. 2855, commi 2 e 3, c.c. a mente dei quali "qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.
      L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita".
      Sulla base di questa norma la prelazione ipotecaria comprende:
      • gli interessi corrispettivi al tasso convenzionale maturati nell'anno in corso al momento del pignoramento e nel biennio anteriore, se enunciati nell'iscrizione (rectius nella nota di iscrizione dell'ipoteca) e nei limiti di quanto enunciato;
      • gli interessi legali maturati successivamente all'anno in corso e sino al decreto di trasferimento;
      • eventuali interessi eccedenti i tre anni, ma solo se oggetto di separata ed autonoma iscrizione ipotecaria effettuata successivamente alla scadenza degli interessi.
      Restano pertanto esclusi gli interessi maturati anteriormente al biennio, salvo che vi sia stata per questi una successiva e distinta iscrizione ipotecaria specificamente fatta per essi.
    • Fabio Massimiliano Canzoniere

      Lamezia Terme (CZ)
      07/03/2020 17:45

      RE: Collocazione ex art. 2855 c.c.

      Quindi, per essere sicuri:
      Nel capitale con collocazione ipotecaria, dovrò includere anche gli interessi conglobati nelle rate ante triennio, poichè oggetto di precetto??
      • Zucchetti SG

        13/03/2020 17:51

        RE: RE: Collocazione ex art. 2855 c.c.

        Se gli interessi indicati nell'atto di precetto non coprono (come ci pare di comprendere) il triennio considerato dall'art. 2855 c.c., essi non godono della prelazione ipotecaria, ed andranno conseguentemente collocati al chirografo.