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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
41 TUB - creditore fondiario di secondo grado
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Daniele Grava
Ponte nelle Alpi (BL)17/09/2024 13:2541 TUB - creditore fondiario di secondo grado
Buongiorno,
in una procedura esecutiva mi trovo nella seguente situazione:
Importo ricavato dalla vendita: 1000. Sull'immobile è iscritta ipoteca di primo grado (non assistita da privilegio fondiario). Esaminando l'atto di precetto, posso stimare che il credito ipotecario garantito in primo grado dovrebbe aggirarsi attorno a 900. Sono tuttavia in attesa della precisazione del credito da parte del creditore, che ovviamente, farà valere anche le spese in privilegio 2770 (tale creditore è anche il procedente) delle quali non ho contezza.
Sempre sull'immobile oggetto di vendita è iscritta ipoteca di secondo grado derivante da mutuo fondiario. Il creditore fondiario, ipotecario di secondo grado, chiede il privilegio 41 TUB e precisa che il credito ipotecario garantito è pari a 150.
Sarei dell'avviso di escludere la possibilità di riconoscere il privilegio processuale per due motivi:
1) in attesa della precisazione dei crediti, non ho gli elementi per determinare con certezza la somma da anticipare al creditore fondiario.
2) Più in generale, sarei dell'idea che il privilegio processuale riconosciuto al creditore fondiario possa essere riconosciuto solo quando questi sia anche creditore ipotecario di primo grado: a mio parere il 41 TUB da questo fatto "per scontato" (come da primo comma art. 38 TUB). La possibilità di erogare finanziamenti fondiari di grado successivo al primo infatti, è stata stabilita - se non erro - con una delibera CICR successiva all'emanazione del Testo Unico Bancario.
Chiedo un Vostro parere in merito.
Cordiali saluti
d. Grava
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Zucchetti SG
17/09/2024 15:27RE: 41 TUB - creditore fondiario di secondo grado
A norma dell'art. 38, comma primo, d.lgs. 385/1993, "Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili".
Si aggiunge al secondo comma che la Banca d'Italia, sulla base delle deliberazioni del CICR, stabilisce l'importo massimo dei finanziamenti, importo da individuarsi in rapporto al valore dei beni ipotecati e al costo delle opere da eseguire, nonché le condizioni alle quali, in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie è comunque consentita la concessione dei finanziamenti, da qualificarsi anch'essi come fondiari.
A fronte di questa previsione la delibera CICR del 22.4.1995 ha disposto esclusivamente che ai fini della determinazione dell'importo massimo finanziabile, al relativo importo deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso.
La Banca d'Italia ha quindi stabilito quale "limite di finanziabilità" quello dell'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, elevabile al 100% in presenza di garanzie integrative, aggiungendo che nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile (così come individuato nella delibera del CICR) deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente (Aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante "Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito" e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 155 del 05/07/1995).
Sulla base dei predetti richiami normativi possiamo dire che l'ipoteca che assiste un credito fondiario può essere anche di grado successivo al primo se il capitale residuo dei finanziamenti concessi precedentemente, unito a quello successivo, non supera l'80% del valore dell'immobile, elevabile al 100% in caso di garanzie aggiuntive (Peraltro, all'esito di un lungo travaglio giurisprudenziale, il quale ruotava intorno alle conseguenze dell'eventuale superamento del limite di finanziabilità, le Sezioni Unite della corte di cassazione con la sentenza 16 novembre 2022, n. 33719 hanno affermato che tale superamento non comporta l'invalidità del contratto di mutuo).
Ciò posto, va osservato che ai sensi dell'art. 41, comma quarto, TUB, "Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione il Giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile".
È opinione condivisa quella per cui il versamento diretto del saldo prezzo in favore del creditore fondiario deve essere stabilito dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di vendita. Suffraga questa interpretazione del dato normativo il raffronto di questa norma con quella di cui al precedente terzo comma, laddove invece non è previsto (a proposito del versamento diretto in favore del creditore fondiario delle rendite prodotte dal bene pignorato) l'adozione di una disposizione in tal senso da parte del giudice dell'esecuzione. Dunque, se l'ordinanza di vendita nulla dispone in proposito, il beneficio del versamento diretto non può essere invocato.
Una delle tante questioni interpretative che la norma pone, e che è funzionale ad affrontare la questione prospettata, è quella di definire la nozione di "credito complessivo", atteso che interpretando letteralmente questa previsione occorrerebbe attribuire all'istituto di credito, in via immediata (seppur provvisoria), tutte le somme allo stesso dovute, tanto in via ipotecaria quanto in via chirografaria.
Proprio per queste ragioni la giurisprudenza di merito preferisce un'interpretazione tesa a privilegiare la soluzione secondo cui il versamento diretto in favore del creditore fondiario deve essere limitato alla sola quota di credito garantita dall'ipoteca di primo grado, quota di credito che comprende, oltre al capitale, anche gli interessi determinati a norma dell'art. 2855 c.c. (così, ad esempio, Così Trib. Roma, 26 luglio 2005; Trib. Perugia 31 gennaio 2020; Trib. Agrigento 20 giugno 2016; Trib. Padova 12 agosto 2004, n. 1985).
La soluzione è indirettamente avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità, consolidata nel ritenere che l'art. 41 TUB non crei un privilegio speciale per la banca, ma le riconosca, più semplicemente, di ottenere in via anticipata (cioè prima dell'approvazione del piano di riparto) e provvisoria (nel senso che quell'attribuzione dovrà trovare conferma nel piano di riparto) il ricavato dalla vendita, nella misura corrispondente al credito complessivo da essa vantato (da ultimo, in questi termini Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482 e la giurisprudenza da essa richiamata).
Ed allora, per dare attuazione all'istituto, in presenza di un creditore ipotecario di primo grado il credito di questi, unitamente ai crediti assistiti dal privilegio per spese di giustizia dovrà essere detratto (ed a quelli sorti nel corso della procedura ma non ancora liquidati dal giudice dell'esecuzione) dovranno essere scomputati.
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