Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

compenso legale del creditore procedente

  • Elena Pompeo

    Salerno
    28/10/2024 20:19

    compenso legale del creditore procedente

    In una procedura esecutiva (preceduta da una procedura endo esecutiva di divisione) sono stata nominata professionista delegato per la redazione del progetto di distribuzione. Il legale del creditore procedente mi chiede il compenso sull'attivo incassato dalla vendita del bene (compresa anche la quota del comproprietario) e sui frutti percepiti. A mio avviso l'attivo da distribuire non comprende la quota del comproprietario che pertanto non va calcolata sulla richiesta del compenso. E' corretto? Credo invece che si può calcolare sulla sorta capitale e gli interessi maturati del creditore procedente (interessi maturati successivamente al precetto). In questo modo lo scaglione resta quello indicato dal creditore ma sulla base di una motivazione diversa. E' corretto?
    • Zucchetti SG

      29/10/2024 08:08

      RE: compenso legale del creditore procedente

      L'art. 5, comma primo, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, recante i criteri di determinazione dei compensi per la professione forense, prevede che "Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile".
      Il riferimento corre allora, per le procedure esecutive, all'art. 17 c.p.c., a mente del quale il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina in ragione del credito per cui si procede. Ora, se è vero che la norma vale per i giudizi di opposizione all'esecuzione (ci si riferisce, evidentemente, al giudizio di merito dell'opposizione) si deve ritenere che lo stesso criterio, in assenza di una ad hoc prevista per le procedure esecutive, non può che essere utilizzato anche per queste ultime.
      Del resto allo stesso risultato si arriva in base all'ultimo capoverso dell'art. 5 delle tariffe forensi, secondo il quale "In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale", sia all'art. 21 del medesimo d.m., il quale dispone che "Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore".
      Quanto appena detto, presuppone, chiaramente, che il valore del credito del creditore sia inferiore al valore di aggiudicazione. Ove invece l'importo del credito ecceda il valore di aggiudicazione, il compenso dovrà essere calcolato in base a quest'ultimo, poiché è quest'ultimo, in tal caso, a determinare il peso economico dell'esecuzione.
      In questi termini si è espressa, anche recentemente, Cass. 6 dicembre 2022, n. 35878, a tenore della quale, "Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato lo scaglione di valore rilevante, ai fini della liquidazione delle spese, in relazione al prezzo di aggiudicazione del bene pignorato, sul presupposto che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. fosse volta alla caducazione della vendita).