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richiesta compilazione modulistica antiriciclaggio dopo il pagamento come da riparto

  • Elena Pompeo

    Salerno
    13/12/2023 18:01

    richiesta compilazione modulistica antiriciclaggio dopo il pagamento come da riparto

    Un creditore (banca che ha acquistato il credito) mi chiede di complire e firmare la modulistica necessaria a consentire al creditore l'assolvimento dei suoi obblighi in materia di antiriciclaggio. Io come delegato non credo di essere tenuta a tale adempimento. E' corretto?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      18/12/2023 10:12

      RE: richiesta compilazione modulistica antiriciclaggio dopo il pagamento come da riparto

      Il d.lgs. 21/11/2007, n. 231 (recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione") contiene all'art. 1, comma 2 le seguenti definizioni:
      let. f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;
      let. p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;
      let. pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;
      L'art. 7, comma 1 let. a) incarica le Autorità di vigilanza di settore il compito di adottare "nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela". Stessa disposizione si rinviene negli artt. 23 comma 3 e 24, comma 4.
      Gli artt. 18, 19 e 20 individuano, rispettivamente, quali sono gli obblighi di verifica cui sono tenute le banche (tra cui l'identificazione di cliente e titolare effettivo), in quale modo devono essere adempiuti, sulla base di quali criteri va individuato il titolare effettivo.
      Infine, l'art. 42 dispone che "I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela … si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni…" (questo spiega il perché del rigore con cui si muovono gli istituti di credito).
      In attuazione del potere regolamentare la materia che gli è stato conferito dal decreto legislativo, la banca d'Italia, sia nel provvedimento del 3 aprile 2013, che in quello del 30 luglio 2019 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 189 del 13.8.2019) ha previsto che "I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori".
      Inoltre, sul sito della Banca d'Italia, esiste una FAQ - Applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 del 2007 ( https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/faq/index.html#faq8761-11) alla domanda:
      "E' corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che dispone l'accensione dei rapporti?"
      Si risponde che
      "Nell'ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accesi a suo nome su disposizione dell'Autorità Giudiziaria".
      Quindi, il curatore o il delegato sembrerebbe vadano qualificati come esecutori e che il cliente sia da individuarsi nel debitore esecutato (o nel soggetto fallito).
      Resta il problema della identificazione effettiva del cliente (debitore o fallito), ma si tratta di una difficoltà che a nostro avviso è superabile dal delegato o dal curatore, fornendo i dati che risultano dal facicolo.
      Ciò sulla scorta di quanto risulta dagli artt. 18 e 19.
      L'art. 18 prevede quanto segue al comma 1 let. a):
      1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente.
      Da questa norma potrebbe ricavarsi che il cliente (id est il debitore sottoposto a procedura) può essere identificato anche sulla scorta di documenti, dati ed informazioni ottenuti dal delegato o dal curatore (esecutore), potendosi costui qualificare, quale organo della procedura di nomina giudiziale, " fonte affidabile ed indipendente".
      L'art. 19 (comma 1 let. a) dispone:
      1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità: a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
      1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici.
      Dunque, riepilogando, si potrebbe dire che i dati identificativi del cliente possono essere forniti dal delegato o dal curatore, il quale li estrapola dal fascicolo della procedura.