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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Eredità giacente comproprietaria al 50%, creditore fondiario di primo grado e spese del curatore ex art. 2770 c.c.
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Paolo Lorenzo Signorini
Borgomanero (NO)23/09/2026 17:36Eredità giacente comproprietaria al 50%, creditore fondiario di primo grado e spese del curatore ex art. 2770 c.c.
Buongiorno,
sottopongo alla Vostra attenzione il seguente caso, in relazione al quale devo predisporre il progetto di distribuzione nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
Gli immobili venduti erano intestati per il 50% al sig. Tizio e per il restante 50% alla sig.ra Caia, successivamente deceduta. Entrambi avevano stipulato un mutuo fondiario garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta sulla piena proprietà degli immobili, per un importo sensibilmente superiore al prezzo successivamente ricavato dalla vendita.
A seguito del decesso della sig.ra Caia, nessuno dei chiamati ha accettato l'eredità. Su ricorso dello stesso creditore fondiario, il Tribunale ha dichiarato aperta l'eredità giacente e ha nominato un curatore.
Circa un mese e mezzo dopo l'apertura dell'eredità giacente, il creditore fondiario ha notificato al curatore l'atto di precetto. A distanza di ulteriori due mesi circa è stato notificato l'atto di pignoramento, dal quale ha avuto origine la procedura esecutiva immobiliare.
Il prezzo ricavato dalla vendita è pari a circa €100.000. In applicazione dell'art. 41 TUB, una parte consistente del prezzo, pari a circa €70.000, è già stata corrisposta al creditore fondiario. La somma residua si trova nella disponibilità della procedura e dovrà essere utilizzata anche per il pagamento delle spese dell'esecuzione.
A distanza di circa un anno e mezzo dalla notifica del pignoramento, il curatore dell'eredità giacente è stato autorizzato dal Giudice delle Successioni a intervenire nella procedura esecutiva per ottenere, testualmente, «le somme nette di spettanza dell'Eredità giacente».
Nell'originario ricorso per intervento il curatore ha chiesto genericamente l'assegnazione delle somme nette spettanti all'eredità. Con la successiva nota di precisazione ha invece chiesto l'assegnazione del 50% del ricavato, sostenendo che la defunta era comproprietaria degli immobili nella misura del 50%, che l'eredità giacente era stata aperta prima dell'inizio dell'esecuzione e che il pignoramento era stato notificato successivamente alla nomina del curatore.
Secondo il curatore, l'art. 506 c.c. sarebbe applicabile all'eredità giacente in forza del richiamo contenuto nell'art. 531 c.c. e, conseguentemente, la quota del 50% del ricavato dovrebbe essere trasferita al curatore affinché venga distribuita secondo lo stato di graduazione previsto dall'art. 499 c.c.
Dalla documentazione depositata risultano il decreto di apertura dell'eredità giacente, l'autorizzazione all'intervento e il ricorso per intervento. Non risulta invece prodotto alcun ulteriore documento relativo all'eventuale liquidazione concorsuale dell'eredità.
Il decreto di nomina del curatore distingue espressamente le due disposizioni. Da un lato richiama l'art. 530 c.c., precisando che, in presenza dell'opposizione di un creditore o legatario, il curatore deve procedere alla liquidazione dell'eredità secondo gli artt. 498 e seguenti. Dall'altro richiama separatamente l'art. 531 c.c. con riferimento alle disposizioni riguardanti l'inventario, l'amministrazione e il rendimento dei conti.
La prima questione che sottopongo è pertanto la seguente: nel progetto di distribuzione il 50% del ricavato riferibile alla quota della defunta deve essere assegnato al curatore dell'eredità giacente oppure deve essere preventivamente soddisfatto il creditore ipotecario di primo grado anche sulla quota della defunta?
In particolare, vorrei comprendere se la semplice apertura dell'eredità giacente, anteriore al pignoramento, sia sufficiente a rendere applicabile l'art. 506 c.c. oppure se occorrano anche l'avvio della liquidazione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.c. e la pubblicazione prevista dall'art. 498, comma 3, c.c.
Vorrei inoltre sapere se, anche ritenendo applicabile l'art. 506 c.c., debba comunque trovare applicazione la parte della disposizione secondo cui soltanto il prezzo residuante dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari viene distribuito in base allo stato di graduazione previsto dall'art. 499 c.c.
La seconda questione riguarda le spese legali sostenute dall'eredità giacente.
Il curatore ha prodotto una nota spese del proprio difensore e ne ha chiesto la collocazione in privilegio ai sensi dell'art. 2770 c.c., sostenendo che le relative attività erano state previamente autorizzate dal Giudice delle Successioni mediante l'autorizzazione a intervenire nella procedura esecutiva e che erano funzionali alla realizzazione dell'immobile e svolte nell'interesse dell'intero ceto creditorio della defunta.
Dagli atti risulta, tuttavia, che l'esecuzione era già stata iniziata dal creditore fondiario, che la stima e la vendita si sono svolte nell'ambito della procedura da questo promossa e che il curatore aveva dichiarato di non disporre della liquidità necessaria per promuovere un'autonoma vendita. L'intervento dell'eredità sembra essere stato effettuato principalmente per ottenere l'assegnazione delle somme ritenute di propria spettanza.
Chiedo pertanto se tali compensi legali possano essere considerati spese di giustizia sostenute per l'espropriazione dell'immobile nell'interesse comune dei creditori e beneficiare del privilegio ex art. 2770 c.c., oppure se l'autorizzazione del Giudice delle Successioni a conferire l'incarico al difensore non sia, da sola, sufficiente a riconoscere tale privilegio.
Infine, ritenete opportuno chiedere preventivamente al curatore ulteriore documentazione a sostegno delle proprie richieste oppure predisporre direttamente il progetto sulla base degli atti depositati, lasciando al curatore la possibilità di formulare osservazioni e al G.E. la decisione sull'eventuale contestazione ai sensi dell'art. 512 c.p.c.?
Ringrazio anticipatamente per il confronto