Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

RIPARTO PARZIALE

  • Filomena Colepio

    Porto Sant'Elpidio (FM)
    24/11/2020 16:37

    RIPARTO PARZIALE

    Devo procedere al riparto parziale di una esecuzione con più procedure riunite e relativa a 5 lotti ho alcune incertezze:
    - ho considerato che le spese in in privilegio ex art.2770 c.c. devono essere soddisfatte interamente in quanto relative all'instaurazione della procedura e pertanto a prescindere dal fatto che sia venduto attualmente un solo lotto devono in ogni caso essere rimborsate interamente al momento del primo riparto ancorché parziale;
    - visto che le somme incassate dopo aver coperto le spese in prededuzione e in privilegio ex 2770 cc. coprirebbero solo in parte il primo creditore ipotecario (ci sono 5 creditori ipotecari), mi chiedo se nel riparto parziale devo comunque indicare la gradazione di tutti i crediti o se invece sia sufficiente specificare che i crediti per i quali non c'è capienza verranno indicati dettagliatamente nelle successive distribuzioni r/o nel riparto finale ?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      27/11/2020 12:53

      RE: RIPARTO PARZIALE

      Una delle novità introdotte dal d.l. 3 maggio 2016 n. 59 convertito in l. 30 Giugno 2016 n. 119 riguarda la possibilità di eseguire piani parziali di riparto. Analogamente a quanto avviene in sede fallimentare in forza degli artt. 110 e 113 l.fall., (oggi artt. 220 e 227 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) anche nell'esecuzione individuale oggi è dunque prevista la possibilità di eseguire ripartizioni parziali dell'attivo realizzato.
      L'art. 596 c.p.c. oggi dispone che "Se non si può provvedere a norma dell'art. 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'art. 591 bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire".
      La norma, nel prevedere che oggetto di riparto parziale è il novanta per cento delle "somme da ripartire" sembrerebbe richiamare gli importi da distribuirsi tra i creditori, e dunque la percentuale andrebbe calcolata decurtando l'attivo disponibile del compenso spettante al custode ed al professionista delegato alla vendita, nonché del 50% del compenso dovuto all'esperto nominato per la stima, poiché gli stessi, tecnicamente, non sono oggetto di "ripartizione" tra i creditori.
      Riteniamo tuttavia che l'espressione utilizzata dal legislatore non vada intesa nella sua accezione letterale, e che dunque le somme da ripartire altro non siano se non le somme genericamente disponibili sul conto della procedura. Almeno tre argomenti giustificano questa conclusione. In primo luogo la norma già individua una somma cuscinetto non ripartibile, evidentemente in funzione della necessità di scongiurare il rischio che distribuzioni parziali non seguite dall'afflusso alla procedura di altra liquidità impediscano di coprire i costi della stessa. In secondo luogo, la percentuale individua l'importo massimo distribuibile, e dunque nulla esclude che il Giudice dell'esecuzione abbassi quella soglia quante volte, all'esito di un'analisi dei costi sostenuti e di quelli che verosimilmente saranno necessari per il prosieguo della procedura, nonché dei crediti prededucibili maturati, ritenga che il dieci per cento da accantonare non sia sufficiente. Infine, manca nel novellato art. 596 una previsione analoga a quella contenuta nell'art. 113 l.fall., (oggi art. 227 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) laddove il legislatore dopo avere imposto in via generale al comma uno un accantonamento generico (l'80% delle somme da ripartire), individua al comma due le somme (per spese future, per il compenso del curatore e per crediti prededucibili) che devono comunque essere accantonate, riducendo se necessario la soglia dell'80%.
      Fatta questa premessa generale, e venendo alla domanda, riteniamo che i riparti parziali andranno eseguiti non già distribuendo le some proporzionalmente, bensì rispettando l'ordine delle cause legittime di prelazione; ciò al fine di evitare che detto ordine risulti alterato ove, eseguito un riparto parziale, non vi saranno più importi distribuibili.
      Ancora, al fine di evitare che il 10% accantonato si riveli insufficiente al pagamento delle spese di procedura, avrà cura di quantificare (anche approssimativamente) i costi della procedura maturati ma non ancora sostenuti, vale a dire il compenso del custode, del delegato e dello stimatore, oltre alle spese vive da costoro eventualmente sostenute e non rimborsate. Infine, andranno quantificati i costi futuri non ancora maturati (adempimenti pubblicitari, ulteriori compensi al custode ed al delegato per le attività che sono ancora da svolgersi, spese di liberazione dell'immobile (ove si ritenga, come pare necessario, porle a carico della procedura), le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili pignorati(anche in questo caso se poste a carico della procedura), nonché i crediti per spese di giustizia di cui all'art. 2770 c.c.
      La loro inserzione nel piano di riparto parziale non può tuttavia essere automatica, poiché essi devono essere diversamente considerati a seconda che i creditori partecipanti alla distribuzione concorrano o meno, con riferimento ai lotti oggetto della procedura, nello stesso grado o in gradi diversi.
      Infatti, solo nel primo caso (ad esempio creditori tutti chirografi) i crediti di cui all'art. 2770 c.c. possono essere pagati sin dal primo riparto parziale.
      Se invece esistono titoli ipotecari questo non è possibile (a meno che non si tratti di spese riferibili con certezza esclusivamente al lotto venduto o il creditore ipotecario non sia soddisfatto per la quota ipotecaria con il primo riparto) poiché altrimenti si corre il rischio di penalizzare l'ipotecario.
      Quindi, in sostanza:
      - Se i creditori partecipano alla distribuzione del ricavato (e del ricavabile) allo stesso titolo le spese ex art. 2770 c.c. possono essere pagate già con il primo riparto parziale;
      Se vi sono cause di prelazione di alcuni creditori, esse non andranno ripartite, a meno che:
      1. si tratti di spese certamente riferibili esclusivamente al lotto venduto;
      2. Il creditore avente causa di prelazione sia integralmente soddisfatto in sede di riparto parziale.