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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
riparto somme cauzione incamerata a seguito del mancato versamento del saldo
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Paolo Battaglia
CATANZARO27/10/2020 18:23riparto somme cauzione incamerata a seguito del mancato versamento del saldo
Buonasera,
volevo sapere se nell'espropriazione per credito fondiario il relativo privilegio si estende oltre che al ricavato dalla vendita anche alle somme versate a titolo di cauzione e incamerata dalla procedura a seguito del mancato versamento del saldo da parte dell'aggiudicatario poi dichiarato decaduto ?
Nel caso che mi riguarda il professionista delegato alla vendita nel progetto di distribuzione ha attribuito tali somme non al creditore fondiario procedente ma ad altro creditore intervenuto con privilegio mobiliare.
Se la cauzione incamerata costituisce accessorio del bene posto in vendita, l'importo non va distribuito in favore del creditore ipotecario di primo grado ?
Grazie per l'attenzione.
Paolo Battaglia
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Zucchetti SG
01/11/2020 08:29RE: riparto somme cauzione incamerata a seguito del mancato versamento del saldo
L'art. 587 c.p.c. prevede che l'aggiudicatario decaduto perde la cauzione versata, che viene trattenuta a titolo di multa, ed è tenuto al pagamento della differenza tra vecchio e nuovo prezzo di aggiudicazione.
L'art. 41 comma quarto del d.lgs. n. 385/1993 prevede che "Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione il Giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile".
Ai sensi dell'art. 41, comma terzo, TUB, il creditore fondiario ha diritto ad ottenere in suo favore il versamento delle rendite prodotte dall'immobile ipotecato (parlando di rendite, il legislatore non ha inteso riferirsi ai frutti della cosa pignorata, tali essendo, ai sensi dell'art. 820, ultimo comma, c.c. "quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni").
La genericità dell'espressione utilizzata dall'art. 41, comma terzo tub, e la sua ratio, volta ad assicurare al creditore fondiario il pagamento anticipato di quanto ricavato dalla procedura, ci portano a ritenere che anche le cauzioni incamerate dalla procedura a titolo di multa debbano costituire l'oggetto del versamento in favore del creditore fondiario, trattandosi comunque di importi "ricavati" dalla vendita.
A queste considerazioni si può aggiungere altresì il fatto che la cauzione in realtà costituisce una parte del prezzo che l'offerente è obbligato a versare a testimonianza della serietà della sua partecipazione, sicché l'attribuzione al creditore fondiario si giustifica anche sulla scorta dell'art. 41, comma quarto tub.-
Paolo Stella Monfredini
CREMONA15/01/2025 16:26RE: RE: riparto somme cauzione incamerata a seguito del mancato versamento del saldo
Gentilissimi,
pongo il seguente quesito.
In caso di plurime aggiudicazioni di poi dichiarate decadute - aggiudicatari diversi - , nel computo dell'importo che somma la differenza tra prezzo di aggiudicazione decaduta (ultima e più ingente) e prezzo di vendita+cauzione incamerata andranno computate tutte le cauzioni incamerate o solo quella relativa all'aggiudicazione per la quale si chiede l'emissione del decreto di cui al 177 bis disp att. cpc?-
Zucchetti SG
16/01/2025 18:49RE: RE: RE: riparto somme cauzione incamerata a seguito del mancato versamento del saldo
In tema di vendita senza incanto, il tema deve essere affrontato guardando la disciplina della vendita con incanto, poiché l'art. 574 ultimo comma contiene un generico rinvio all'art. 587, ai sensi del quale nel caso in cui il prezzo non è depositato nel termine previsto, il giudice dell'esecuzione dichiara, con decreto (che, secondo Cass. civ., 10 gennaio 2002, n. 255 ha una funzione sanzionatoria), la decadenza dell'aggiudicatario, con perdita della cauzione e celebrazione di un nuovo incanto.
Dunque, ove l'aggiudicatario non adempia all'obbligazione del pagamento del prezzo si produrranno le seguenti conseguenze: l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto; il professionista delegato incamererà la cauzione versata a titolo di multa; dovrà essere celebrata una nuova vendita che si svolgerà con il sistema senza incanto, se l'aggiudicazione era avvenuta in sede di vendita senza incanto, oppure con il sistema dell'incanto in caso di decadenza dell'aggiudicatario divenuto tale in sede di incanto.
Inoltre, ai sensi del combinato disposto del secondo capoverso dell'ultimo comma dell'art. 587 c.p.c. e dell'art. 177 disp. att. c.p.c., l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto, dedotta la cauzione versata, e quello minore per il quale è avvenuta la vendita, in forza di decreto di condanna che costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori rimasti insoddisfatti in sede di riparto.
Le norme appena richiamate non disciplinano poi il caso di plurimi aggiudicatari inadempienti in occasione di diversi tentativi di vendita, essendo stata coniate immaginando un solo aggiudicatario inadempiente. Deve perciò ritenersi che se più aggiudicatari decadono dall'aggiudicazione, ciascuno di essi sarà assoggettato alla disciplina appena richiamata, e quindi ciascuno risulterà condannato al pagamento della differenza tra il prezzo cui si è aggiudicato il bene (che potrebbe essere diverso per ciascun aggiudicatario decaduto) e quello di definitiva finale aggiudicazione.
Gli aggiudicatari decaduti diventeranno così obbligati in solido nei confronti dei creditori incapienti (in forza del principio generale di solidarietà passiva nelle obbligazioni enunciato dall'art. 1294 c.c.), nei limiti in cui il loro debito coincide, ed il soggetto che è stato chiamato ad adempiere potrà agire in regresso per la metà (o per la diversa porzione) nei confronti degli altri aggiudicatari.
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