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Creditore intervenuto non più esistente

  • Alberto Biccheri

    CITTA DI CASTELLO (PG)
    17/03/2021 09:18

    Creditore intervenuto non più esistente

    In fase di predisposizione del piano di riparto, un creditore intervenuto risulta un soggetto giuridicamente non più esistente (si tratta di una banca di livello nazionale che, in base a notizie di pubblico dominio, è stata assorbita prima da un'altra banca che a sua volta è stata acquisita da un'altra ancora). Nessun soggetto si è sostituito nell'esecuzione immobiliare al creditore intervenuto. Il legale di quest'ultimo non ha più notizie del suo cliente. Ovviamente nessuno ha risposto alla richiesta di precisazione del credito.
    Ho inviato ulteriore PEC agli indirizzi da me conosciuti in base al fascicolo telematico della procedura, con l'intimazione a comunicare entro 20 giorni codice fiscale, partita iva e Iban del creditore procedente pena l'impossibilità di inclusione dello stesso al piano di riparto.
    In caso di mancata comunicazione, ritenete legittima l'esclusione del creditore oramai "irreperibile"?
    Grazie

    • Zucchetti SG

      18/03/2021 10:58

      RE: Creditore intervenuto non più esistente

      Per rispondere all'interrogativo formulato occorre muover dalla premessa, pacifica in giurisprudenza, per cui la successione nel credito a titolo particolare durante il processo esecutivo non determina l'interruzione della procedura, salva la possibilità per il creditore cessionario che intenda intervenire e partecipare al riparto di intervenire nell'esecuzione.
      L'assunto è pacifico in giurisprudenza, ove si è affermato che "In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam)" (così già Cass. n. 9727/95, ma cfr. anche, tra le tante, Cass. n. 4985/04, n. 14096/05, ord. n. 1552/11, n. 23992/11, n. 8936/13, n. 7780/16, 15622/2017).
      In dottrina si ritiene altresì che anche la successione nel credito a titolo universale non determina particolari problemi, neppure quando la morte o l'evento che determina il venir meno del creditore sia dichiarato in udienza in quanto il processo può proseguire su impulso del successori.
      Ancora, sempre in giurisprudenza si trova affermato il principio per cui in forza dell'art. 2504-bis cod. civ. introdotto dalla riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (Sez. U, Sentenza n. 19698 del 17/09/2010, n. 19698).
      Dunque, nell'uno e nell'altro caso non si verifica alcuna interruzione del procedimento.

      Sulla scorta di questi elementi, non resta che invitare alla precisazione del credito la società incorporante, e nel silenzio di costei, elaborare un piano di riparto che tenga conto dell'importo indicato nell'atto di precetto.