Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

ricavato vendite + pagamento ausiliari + art 41 tub

  • Francesco Baietta

    PESARO (PU)
    12/06/2025 07:48

    ricavato vendite + pagamento ausiliari + art 41 tub

    Buongiorno,
    in una procedura esecutiva immobiliare come segue:
    - Esecutata : srl, con oggetto sociale costruzione immobili
    - Beni venduti con decreto trasferimento registrato in ADE : 3 lotti immobiliari
    - Creditore procedente: società di cartolarizzare dei crediti che ha acquistato il credito FONDIARIO dalla banca che ha erogato il mutuo su tutti i lotti a cui afferiscono gli immobili oggetto di esecuzione
    - Creditore intervenuto: professionista ( consulenze tecniche su tutti i lotti degli immobili della srl)
    - Il ricavato dalle vendite immobiliari in seno alla procedura esecutiva sarà inferiore al credito vantato dal CREDITORE PROCEDENTE



    Gentilmente si chiede:
    1- Conferma che tutto il ricavato delle vendite immobiliari in seno alla procedura debba essere Attribuito TOTALMENTE al creditore procedente ( credito fondiario), imputandolo con il seguente ordine:
    • prioritariamente: a rifusione delle spese anticipate e documentate dal creditore procedente
    • secondariamente : a riduzione del credito fondiario vantato dal procedente

    2- Conferma che prima dell'approvazione del progetto di distribuzione il delegato alle vendite non debba procedere ad alcun pagamento nei confronti degli ausiliari ( custode, ctu ) – né a titolo di spese anticipate né a titolo di compenso - visto che anche in caso di liquidazione da parte del GE dei predetti compensi , tali spese gravano - ex art 95 cpc - sul creditore procedente , che deve provvedere ad anticipare il pagamento delle stesse per poi chiedere il rimborso in seno alla precisazione dei crediti

    3- Le spese anticipate ex art. 15 che gli ausilari del GE chiedono a rimborso devono essere
    DOCUMENTATE in modo da consentire la verifica di corrispondenza tra gli importi che essi richiedono e l'effettivo esborso finanziario da essi sostenuto; in difetto tali spese non possono essere rifuse agli ausiliari

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      12/06/2025 16:22

      RE: ricavato vendite + pagamento ausiliari + art 41 tub

      Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.
      A proposito della prima, la graduazione è corretta, atteso che le spese relative al processo esecutivo sono normalmente (salvo casi rari) assistite dal privilegio speciale per spese di giustizia, e quindi sono pagate con preferenza rispetto al credito ipotecario (ciò in forza dell'art. 2748, comma secondo, c.c., a mente del quale il privilegio speciale immobiliare prevale sull'ipoteca, salvo che la legge disponga diversamente).
      Quanto alla seconda domanda, osserviamo che a norma dell'art. 95 c.p.c. le spese dell'esecuzione gravano sul debitore esecutato. Esse sono anticipate dal creditore ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale le recupera successivamente in occasione del piano di riparto.
      Accade tuttavia nella prassi che questi pagamenti vengano eseguiti direttamente dal professionista delegato in base al piano di riparto, (nel quale tali crediti sono inseriti) quante volte si tratti di spese che il creditore procedente non ha ancora sostenuto: è il caso, classico, del compenso dovuto al professionista delegato.
      Quindi, ci sembra corretto affermare che i pagamenti in favore degli ausiliari siano eseguiti in esecuzione del piano di riparto, e non prima, senza tuttavia onerare il creditore procedente di provvedere alla loro anticipazione, a meno che il decreto di liquidazione non ponga specificamente la somma a carico del creditore (come accade, ad esempio, con riferimento agli acconti liquidati in favore dello stimatore).
      Infine, quanto al rimborso delle spese vive, vale la regola di cui all'art. 56 del ciato d.P.R., per cui le spese di cui si chiede il rimborso devono essere documentate.
      Da ultimo, non comprendiamo cosa si intenda per "spese anticipate ex art. 15".