Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

progetto di distribuzione in un giudizio di divisione endo esecutivo

  • Elena Pompeo

    Salerno
    11/12/2023 10:26

    progetto di distribuzione in un giudizio di divisione endo esecutivo

    Salve. Il creditore procedente agisce contro due debitori esecutati obbligati in solido ed il terzo comproprietario che ha subito la vendita del cespite.
    Con la precisazione del credito il creditore procedente richiede che le spese delle altre parti del giudizio (i due debitori esecutati ed il terzo comproprietario non esecutato) siano dal Giudice poste a carico dei medesimi e che l'importo spettante al comproprieatrio non esecutato e non debitore sia ridotto proporzionalmente ed in base alla quota, delle spese necessarie al giudizio di divisione tanto legali che strettamente inerenti alla vendita, ivi compreso il compenso del professionista delegato. A mio avviso il terzo comproprietario che ha subito la vendita deve avere l'intero di quanto incassato dalla vendita (è proprietario di 1/3) e alle altre parti (i due debitori esecutati) devono essere riconosciute le spese legali del giudizio di divisione. E' corretto?
    • Zucchetti SG

      12/12/2023 08:11

      RE: progetto di distribuzione in un giudizio di divisione endo esecutivo

      Non siamo sicuri di aver correttamente inteso i termini della questione. Da quanto abbiamo compreso i due debitori ed il terzo comproprietario sono tutti comproprietari del compendio pignorato.
      Se così fosse, occorre partire dalla premessa per cui le spese della divisione endoesecutiva devono essere imputate a ciascuno dei comproprietari in ragione delle rispettive quote di appartenenza. Esse dunque, come normalmente si afferma, gravano "sulla massa". Quindi, se ci sono tre comproprietari per 1/3 ciascuno, ognuno di essi sosterrà le spese della divisione nella misura di 1/3 del totale.
      Questo è l'orientamento pressochè unanime della giurisprudenza, secondo la quale "Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione" (Cass., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 22903).
      Siffatto ragionamento, che regola i rapporti tra i comproprietari, non è idoneo a disciplinare la relazione tra creditore procedente ed esecutato, che soggiace invece alle regole generali, ed in particolare al principio di cui all'art. 95 c.p.c., per cui il creditore ha diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute prelevandole dalla quota parte devoluta in favore dell'esecutato; del resto, il creditore procedente non è un condividente e pertanto ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse comune del ceto creditorio (così Cass., 31/1/2023, n. 27871). Normalmente accade che le spese della divisione gravanti sul comproprietario esecutato sono anticipate dal creditore procedente, il quale poi le recupera nel riparto che avverrà in sede esecutiva con il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c..
      Esemplificativamente, graveranno sulla massa le spese di una eventuale consulenza tecnica di ufficio, svolta nel giudizio divisorio (Cass., 13 maggio 2015, n. 9813), le spese di pubblicità della vendita, gli oneri del delegato ecc. Al contrario, si ritiene debbano essere imputate alla quota dovuta all'esecutato le spese relative alla cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti gravanti sulla quota dell'esecutato (Cass., sez. I, 25 luglio 2002, n. 10909).
      Quindi: il giudice della divisione liquida le spese ed i compensi del (solo) giudizio di divisione e le pone a carico della massa (e quindi in capo a ciascun comproprietario in ragione della sua quota), per poi assegnare alla procedura esecutiva il ricavato dalla vendita che spetterebbe al comproprietario esecutato.
      Successivamente, il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed i compensi della (sola) procedura esecutiva, procedendo ad un nuovo riparto.
      • Elena Pompeo

        Salerno
        13/12/2023 09:53

        RE: RE: progetto di distribuzione in un giudizio di divisione endo esecutivo

        Gravano sulla massa e quindi su tutti i comproprietari anche le spese legali per il giudizio di divisione richieste dal creditore procedente ?
        • Zucchetti SG

          14/12/2023 09:34

          RE: RE: RE: progetto di distribuzione in un giudizio di divisione endo esecutivo

          Esattamente. Se ad esempio il compenso del difensore che ha introdotto il giudizio di divisione è pari a 100, e vi sono 3 comproprietari per 1/3 ciascuno, esso andrà imputato proporzionalmente. Chiaramente, nel caso in cui i comproprietari sono tali in quote uguali, si potrà procedere direttamente prelevando il ricavato dal ricavato; se invece le quote fossero diverse, il compenso (così come tutte le spese gravanti sulla massa), dovrà essere imputato proporzionalmente.
    • Elena Pompeo

      Salerno
      14/12/2023 18:23

      RE: progetto di distribuzione in un giudizio di divisione endo esecutivo

      Tra le spese di prededuzione a carico di tutti i condividenti oltre il compenso del delegato rientra anche il compenso del custode? io penso di si
      grazie
      • Zucchetti SG

        18/12/2023 10:14

        RE: RE: progetto di distribuzione in un giudizio di divisione endo esecutivo

        Si certamente, si tratta comunque di una spesa sostenuta nell'interesse comune dei creditori.