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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
CTU LIQUIDATO E DECEDUTO
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Elena Pompeo
Salerno10/09/2024 19:24CTU LIQUIDATO E DECEDUTO
Sto predisponendo un progetto di distribuzione. Il ctu è stato liquidato per l'intero ricevendo solo un acconto dal creditore procedente e successivamente è deceduto. La restante somma che deve ancora avere (a questo punto i suoi eredi una volta che ho acquisito il ceritificato dello stato di famiglia e l'accettazione di eredità) va calcolata con gli accessori? Va fatturata? Io non penso. -
Zucchetti SG
10/09/2024 20:25RE: CTU LIQUIDATO E DECEDUTO
Per rispondere alla domanda è necessario inquadrare il caso. In sede di riparto lo stimatore assume la veste di creditore (credito per spese di giustizia, ex art. 2770 c.c.) che non necessita di intervento perché il suo credito sorge con la procedura, nel corso della medesima.
Occorre allora chiedersi cosa accade quando uno dei creditori aventi titolo a concorrere nella distribuzione del ricavato sia irreperibile oppure sia deceduto.
È quindi necessario interrogarsi sulla sorte delle somme assegnate, in sede di riparto, a questi creditori, anche in ragione del fatto che per il processo esecutivo manca una previsione analoga a quella di cui all'art. 117, comma quarto, l.fall. (art. 213, comma quarto, cci) a norma del quale le somme destinate ai creditori irreperibili sono ridepositate sul conto della procedura e decorsi 5 anni sono versati, dal depositario, all'Erario.
Alla domanda ha fornito risposta la l. 13 novembre 2008, n. 181, che, nel convertire il d.l. 16 settembre 2008, n. 143 (recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario "), ne ha modificato l'art. 2, aggiungendo al comma secondo, la lett. c-bis, a mente del quale gli importi "depositati presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia", vanno conferiti al "Fondo Unico Giustizia" (stessa sorte subiscono le somme di cui all'art. 117, comma quarto, l.fall.).
In conclusione, gli eredi dei creditori defunti devono, entro il termine decadenziale di cinque anni dalla chiusura della procedura, reclamare le somme depositate a nome del de cuius, decorsi i quali esse andranno ad alimentare il FUG.
Quanto alla fatturazione, essa trova disciplina nell'art. 35-bis D.P.R. 26/10/1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) il quale prevede che "Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data".
Lo stesso ragionamento va fatto, secondo noi, per gli accessori, poiché gli stessi sono legati alla percezione del corrispettivo.
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