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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Applicabilità della Riforma Cartabia alle vendite delegate disposte dopo il 28 Febbraio 2023
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Michele Giovanni Pozzoli
Monza (MB)24/03/2025 13:20Applicabilità della Riforma Cartabia alle vendite delegate disposte dopo il 28 Febbraio 2023
Buongiorno,
come da oggetto, si chiede se indipendentemente dal perfezionarsi del pignoramento (avvenuto ad esempio nel 2022), le nuove disposizioni dettate dalla Riforma Cartabia debbano essere applicate alle vendite delegate dopo il 28 febbraio 2023.
Dalla lettura della Relazione n. 8/2023 dell'Ufficio del Massimario, che fornisce spiegazioni sulle novità del processo civile contenute sia nella Legge di bilancio 2023 sia nel decreto Milleproroghe, sembrerebbe chiaro che le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia possano applicarsi solo se il precetto è stato notificato dopo il 28 febbraio 2023.
Tuttavia resta qualche, dubbio a detta di alcuni colleghi, se il criterio per l'applicabilità della riforma sia il momento in cui viene disposta la vendita o quello dell'inizio della procedura esecutiva.
Vi sarei grato di un vostro cortese e sempre prezioso parere a riguardo.
Con i migliori saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
25/03/2025 08:52RE: Applicabilità della Riforma Cartabia alle vendite delegate disposte dopo il 28 Febbraio 2023
La risposta all'interrogativo posto si ricava, in primo luogo, dall'art. 1, comma 380 della Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197), il quale ha modificato la disciplina transitoria di cui agli artt. 35 e ss. D.Lgs. n. 149/2022 anticipando l'operatività della riforma Cartabia al primo marzo 2023, anziché al 30 giugno 2023, confermando che la previsione normativa si applicherà solamente ai procedimenti introdotti a partire da tale data.
Viceversa, per i procedimenti pendenti, si continuano ad applicare le disposizioni anteriormente vigenti.
Per i precetti, le nuove norme valgono per quelli notificati a partire dal primo marzo 2023.
Nel dettaglio, sono stati modificati (per quanto qui interessa) il comma 1 ed il comma 8 dell'art. 35, così riscritti:
"1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."
"8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023."
Dunque: le nuove norme che riguardano la disciplina del precetto valgono per quelli notificati a partire dal 01.3.2023;
le nuove norme che riguardano invece le procedure esecutive (che, ricordiamo, hanno avvio non con la notifica del precetto ma con il -successivo- pignoramento) si applicano ai pignoramenti notificati a partire dal 01.3.2023.
questo vuol dire che se, ade esempio un precetto è stato notificato a febbraio ma la procedura esecutiva ha avuto inizio a marzo, la disciplina del precetto sarà quella previgente, mentre la procedura esecutiva soggiace alla riforma Cartabia.
Precisiamo ancora che due novità vigono dal 22 giugno 2022 e, precisamente:
la competenza per l'espropriazione di crediti della P.A., attribuita ai tribunali nei quali ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26-bis, comma 1, c.p.c.);
l'onere per il creditore procedente di notificare l'avviso al debitore esecutato e al terzo pignorato di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, a pena di inefficacia dello stesso e di estinzione ex officio della procedura (art. 543, commi 5 e 6, c.p.c.).
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