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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Riconoscimento del credito in prededuzione dell'esperto nominato nella procedura di composizione negoziata
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Sandro De Marco
Roma04/03/2025 11:56Riconoscimento del credito in prededuzione dell'esperto nominato nella procedura di composizione negoziata
Buongiorno,
il sottoscritto è Delegato in una p.e. nella quale è esecutata una SRL. Gli immobili sono stati venduti in sede d'asta e si è nella fase di predisposizione del PDR.
Nel corso della procedura, la soc. debitrice è ricorsa all'art 18 CCII presso la Camera di Commercio la quale ha nominato l'esperto con contestuale applicazione delle misure protettive ex art 18 d lgs 14/2019. Tuttavia tale effetto sospensivo è cessato con il rigetto da parte del Tribunale della richiesta di misure protettive e, pertanto, si è proceduto alle vendite in sede esecutiva.
Interviene ora nell'esecuzione de quo il suddeto esperto chiedendo in prededuzione ex art.6 D-Lgs. n.14/2019 ed ex art.25 ter del medesimo decreto il compenso che la Camera di Commercio gli ha liquidato per l'attività svolta nella procedura di composizione negoziata.
A parere del sottoscritto tale prededuzione non dovrebbe operare in sede esecutiva in primo luogo perche vi è stato il rigetto da parte del tribunale della composizione negoziale ed in secondo luogo perchè la prededuzione dovrebbe operare solo nell'abilto di detta composizione negoziale dalle somme che sarebbro pervenute dalla vendita degli immobili se venduti in detta sede.
A parere del sottoscritto, quindi, si dovrebbe riconoscere solo il privilegio generale ex art.2751 bis n.2 cc.
L'esperto, sentito in proposito, ritiene invece che il suo compenso deve essere considerato in prededuzione al pari un un curatore fallimentare essedno la procedura di composizione negoziata equiparata a quella concorsuale.
Vorrei avere un Vs. parere in proposito.
Molte grazie.i
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Zucchetti Software Giuridico srl
06/03/2025 09:42RE: Riconoscimento del credito in prededuzione dell'esperto nominato nella procedura di composizione negoziata
A nostro avviso la prededuzione non spetta.
Il tema è tuttavia spinoso, e solo recentemente, con il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, è intervenuto qualche elemento di chiarificazione con la modifica dell'art. 6 c.c.i.i., della quale diremo tra un attimo.
Dobbiamo premettere che la prededuzione, come chiarito dalla giurisprudenza, rappresenta una qualità del credito che attribuisce non una causa di prelazione "ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla "par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue" (cul punto Cass. 36755/2021, e già in tal senso Cass. SSUU 5685/2015). Dunque, essa si aggiunge alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, in caso di insufficienza di attivo e semmai determina la necessità della relativa graduazione.
Da questa impostazione, e segnatamente dalla ritenuta natura "processuale" della prededuzione, taluna dottrina ha tratto il precipitato per cui essa viene meno con la cessazione della procedura, e ciò la distinguerebbe dal privilegio, nel senso che il credito privilegiato sarà tale anche in una qualunque successiva procedura esecutiva o concorsuale, posto che il privilegio, a differenza della prededuzione, appartiene alla causa del credito ed esiste prima del processo.
Altri autori, anche traendo spunto dalla lettera del previgente art 6 c.c.i.i. - laddove si stabiliva che "la prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali" -, ritenevano invece che la prededuzione avesse natura sostanziale. Infatti questa formula, secondo taluna dottrina "sembra smarcare la "successiva procedura" dalla "procedura consecutiva", nel senso che il rango prededucibile una volta che è stato conquistato dal creditore non evapora anche se una procedura successiva interviene a distanza di tempo e senza una successione nella medesima crisi.
Orbene, a noi pare evidente che la modifica dell'art. 6 c.c.i.i. faccia venir meno la natura sostanziale del privilegio. Invero, mentre la previgente formula normativa prevedeva, come anticipato, che "la prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali", oggi la norma dispone che "la prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure". Questa modifica, se lascia inalterata la possibilità di riconoscere il privilegio nel caso di consecuzione di procedure (così, tra le tante, Cass., Sez. I, 7 ottobre 2024, n. 26159), nell'eliminare il riconoscimento della prededuzione nell'ambito delle procedure esecutive individuali, fa probabilmente venir meno la natura sostanziale dell'istituto, che dunque non può essere chiamato ad operare nel caso prospettato dalla domanda.
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